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diritti & doveri

Sentenze di Cassazione
È reato detenere cani in strutture lager in
uno stato di penosa sopravvivenza
Pene severe per chi maltratta gli animali
(Cassazione 44287/2007)
Chi
maltratta gli animali rischia una severa
condanna penale in base alla legge in
vigore, perché il maltrattamento di un
animale incide sulla sua sensibilità
producendo dolore. Lo ha stabilito la
Terza Sezione Penale della Corte di
Cassazione confermando la condanna per
maltrattamenti inflitta dal Tribunale di
Pontremoli al gestore di un canile che
deteneva i cani in condizioni pietose in
una struttura che era “niente altro che
un lager, un ghetto per animali
sfortunati perché imprigionati in uno
stato di penosa sopravvivenza”, come
dichiarato dai Carabinieri che avevano
condotto le indagini. Secondo la Suprema
Corte configurano il reato di
maltrattamenti non solo quei
comportamenti che offendono il comune
sentimento di pietà e mitezza verso gli
animali destando ripugnanza per la loro
aperta crudeltà ma anche quelle condotte
che “incidono sulla sensibilità
dell’animale, provocando un dolore”. La
sentenza è stata commentata
positivamente dal presidente della Lav,
Gianluca Felicetti, in quanto ha
confermato l’attenzione della Suprema
Corte di Cassazione nei confronti degli
animali in quanto esseri sensibili, da
tutelare nel rispetto della loro natura,
etologia e comportamento, e non solo nei
confronti dell’impatto che la loro
sofferenza può provocare presso il
comune sentimento umano, individuando
nella Legge n.189 del 2004 – che ha
modificato l’art.727 del codice penale
sul maltrattamento di animali mutandolo
in abbandono di animali - un concreto
strumento per affermare i diritti degli
animali. (05 febbraio 2008)
Suprema
Corte di Cassazione, Sezione Terza
Penale, sentenza n.44287/2007
Con
sentenza in data 2.10.2006 del giudice
monocratico del Tribunale di Massa, sez.
distacc. di Pontremoli, C. B. P. fu
condannato alla pena ritenuta di
giustizia, perché riconosciuto colpevole
del reato di cui all'art. 727 c.p.[1]
("perché, nella qualità di titolare e
gestore del canile V. d. M. sito in
località C., sottoponeva a
maltrattamenti i cani ivi custoditi con
modalità di allevamento particolarmente
dolorose tra cui:..., in A. fino al
26.4.2002" data di consumazione
modificata in dibattimento"sino al
27.1.2005").
Avverso tale sentenza ha proposto
ricorso personalmente l'imputato, il
quale con il primo motivo denuncia
inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 42-43 c.p. per la non
ravvisabilità dell'elemento psicologico
del reato, in quanto egli, con sentenza
passata in giudicato del Tribunale di
Pontremoli in data 30.6.2003, era stato
assolto da analoga imputazione ex art.
727 c.p. ("per aver gestito un canile
privato detenendo animali in condizioni
incompatibili con la loro natura,
obbligandoli in recinti e gabbie carenti
dei requisiti previsti dalla legge ed
utilizzando locali ad uso veterinario in
condizioni igieniche disastrose con
rischi di infezioni e contagi
epidemici..., in A. fino al gennaio
2001"); il ricorrente sostiene che,
"trattandosi, nel caso in oggetto, di
imputazione relativa al medesimo fatto,
non si poteva non valutare la buona fede
dell'agente, il quale già era stato
assolto da una imputazione relativa ai
medesimi fatti contestati nel
procedimento in oggetto", tanto più che
"la struttura del canile e le modalità
di allevamento dei cani non sono stati
oggetti di modificazione negli anni,
tant'è che la circostanza, pur in
negativo, è stata confermata dai testi
dell'accusa, i quali ... hanno fatto
presente che la gestione del canile non
era cambiata".
Il motivo
è inammissibile per manifesta
infondatezza, essendo evidente che la
precedente assoluzione (risalente al
2003 e per fatti dell'inizio del 2001)
non può avere alcuna influenza sui fatti
attuali, estesi, a seguito della
modifica del capo di imputazione, sino
al 27.1.2005 e risultanti da
sopralluoghi effettuati dagli organi di
P.G. e dal CTU anche nel corso del
procedimento e perciò di diversa
drammatica attualità. Al riguardo, vanno
rilevati: la relazione tecnica redatta
dal F. a seguito di sopralluogo
effettuato nell'aprile 2002 (pagg. 1-2
sent,); la relazione tecnica conclusiva
26.4.2002 della CT della Procura L., con
relativo fascicolo fotografico (pagg.
2-5); le dichiarazioni dei testi P., P.,
B. e C. (pagg. 5-9); il sopralluogo
effettuato dai CC. di Pontremoli il
27.1.2005 (pagg. 9-10); le riprese
fotografiche e le videoriprese
effettuate dal M.llo G. effettuate il
27.1.2005 (pagg. 10-11). Il giudicante
non ha poi mancato di valutare le
dichiarazioni dei testi indicati dalla
difesa M., B. e P. (pagg. 11-13). Sulla
base di tali elementi risulta
giustificata pienamente la conclusione
che "dall'esame delle risultanze
processuali ed attraverso la loro
relativa valutazione" è risultato
"essersi raggiunta la prova della
colpevolezza..., essendo il relativo
reato contravvenzionale di
maltrattamenti di animali risultato
completo in tutti i suoi elementi
essenziali e cioè: sia in quelli
oggettivi ... come pure in quelli
soggettivi". Tutto ciò senza che sulla
situazione attuale oggetto di indagini
attuali possa avere influenza alcuna la
precedente sentenza assolutoria,
relativa a una situazione precedente.
Con il secondo motivo il ricorrente
denuncia inosservanza o erronea
applicazione dell'art. 727 c.p., in
quanto in base alla nuova formulazione
della norma "non è sufficiente per la
consumazione del reato che le condizioni
di custodia dell'animale appaiano
incompatibili con la natura dello
stesso, ma occorre che le stesse siano
produttive di gravi sofferenze", laddove
nel caso in esame il Tribunale "non ha
speso neppure una parola per chiarire e
documentare se gli animali ricoverati
... fossero effettivamente in stato di
grave sofferenza". Il ricorrente
aggiunge che, se "il Tribunale si fosse
effettivamente curato di accertare lo
stato di salute dei cani, e cioè se gli
stessi stessero o avessero subito gravi
sofferenze, sicuramente non sarebbe
giunto a una pronuncia di condanna".
Anche tale motivo è inammissibile per
manifesta infondatezza, avendo la
sentenza impugnata, all'esito della
lunga esposizione di cui si è detto,
rilevato che sia i Carabinieri che la
veterinaria nominata CTU avevano
descritto le condizioni constatate nel
canile, "espresse documentalmente in
tutta la crudezza delle immagini, così
come apparse agli operatori..., tanto da
poter essere definita l'esposizione di
tali soggetti come il ritratto parlante
di una situazione ... che può essere
sancita solo come disumana, in quanto il
maltrattamento-dolore è una violazione
delle leggi naturali, biologiche,
fisiche e psichiche di cui l'animale è
portatore, con conseguente sua
sofferenza". La sentenza è, quindi,
passata (pag. 16) alla descrizione dei
maltrattamenti, definiti di tipo
ambientale, igienico e alimentare, per
pervenire alla conclusione che il canile
era "nient'altro che un lager, un ghetto
per animali sfortunati ... per che
imprigionati in uno stato di penosa
sopravvivenza". In definitiva, la
sentenza impugnata ha fatto ineccepibile
applicazione del consolidato indirizzo
di questa Corte, secondo cui configurano
il reato di maltrattamenti, anche nella
formulazione novellata, "non soltanto
quei comportamenti che offendono il
comune sentimento di pietà e mitezza
verso gli animali destando ripugnanza
per la loro aperta crudeltà, ma anche
quelle condotte - ed è questo il caso
accertato - che incidono sulla
sensibilità dell'animale, producendo un
dolore". È davvero incomprensibile come
il ricorrente possa sostenere che sia
mancata, da parte del giudice di merito,
la sofferenza infetta agli animali.
Il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile. Alla declaratoria di
inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente alle spese, nonché (non
essendovi elementi per ritenere
un'assenza di colpa) al versamento alla
Cassa delle ammende della somma,
equitativamente fissata, di euro
mille.P.Q.M.
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