Il
trasporto di cani nel bagagliaio della macchina
può essere considerato penalmente rilevante,
anche se non vi sia dolo,
in quanto forma di detenzione degli animali in
condizioni incompatibili con la loro natura.
Per la
Corte di Cassazione (sentenza 21744/2005) sia il
vecchio che il nuovo articolo 727 C.p.
("Abbandono di animali" ex legge 189/2004)
puniscono la "detenzione degli animali in
condizioni incompatibili con la loro natura",
condotta ben concretizzabile nel caso di specie
(trasporto, in violazione di una delibera della
Gr umbra, di 3 cani nel bagagliaio dell'auto,
non comunicante con l'abitacolo).
La Corte ha quindi annullato con rinvio la
sentenza di assoluzione del Tribunale di Orvieto
che, nel pronunciarsi nuovamente sul caso, dovrà
tener presente che - come stabilito dalla
Suprema Corte - per il concretizzarsi
dell'articolo 727 C.p. è sufficiente la condotta
colposa dell'accusato (a differenza dell'"incrudelimento"
ex 544-ter C.p., per il quale il dolo è
richiesto). (RETE
AMBIENTE
Milano, 10 ottobre 2005)