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diritti & doveri

 
 

 Il trasporto di cani nel bagagliaio della macchina può essere considerato penalmente rilevante, anche se non vi sia dolo, in quanto forma di detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Per la Corte di Cassazione (sentenza 21744/2005) sia il vecchio che il nuovo articolo 727 C.p. ("Abbandono di animali" ex legge 189/2004) puniscono la "detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura", condotta ben concretizzabile nel caso di specie (trasporto, in violazione di una delibera della Gr umbra, di 3 cani nel bagagliaio dell'auto, non comunicante con l'abitacolo).
La Corte ha quindi annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del Tribunale di Orvieto che, nel pronunciarsi nuovamente sul caso, dovrà tener presente che - come stabilito dalla Suprema Corte - per il concretizzarsi dell'articolo 727 C.p. è sufficiente la condotta colposa dell'accusato (a differenza dell'"incrudelimento" ex 544-ter C.p., per il quale il dolo è richiesto).
(
RETE AMBIENTE Milano, 10 ottobre 2005)