La Terza Sezione
Penale della Corte di Cassazione (Sent. n.
15061/2007) ha stabilito che integra la
fattispecie del reato di maltrattamento degli
animali, l'utilizzazione di collare coercitivo
di tipo elettrico antiabbaio, in quanto ritenuto
"un congegno che causa al cane un'inutile e
sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei
confronti di chiunque".
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi
evidenziato che "l'uso del collare antiabbaio, a
prescindere dalla specifica ordinanza
ministeriale e dalla sua efficacia, rientra
nella previsione del codice penale che vieta il
maltrattamento degli animali" e che "costituisce
incrudelimento senza necessità nei confronti di
animali, suscettibile di dare luogo quanto meno
al reato di cui all’articolo 727 c.p. ogni
comportamento produttivo nell’animale di
sofferenze che non trovino giustificazione
nell’insuperabile esigenza di tutela non
altrimenti realizzabile di valori giuridicamente
apprezzabili, ancorché non limitati a quelli
primari cui si riferisce l'articolo 54 c.p.,
rimanendo quindi esclusa detta giustificazione
quando si tratti soltanto della convenienza ed
opportunità di reprimere comportamenti
eventualmente molesti dell’animale che possano
trovare adeguata correzione in trattamenti
educativi etologicamente informati e quindi
privi di ogni forma di violenza o accanimento".
SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 15 aprile
2007, n. 15061
(Pres. De Maio –
rel.Marmo)
Fatto e diritto
Il Gip del
tribunale di Vicenza disponeva il sequestro
preventivo del cane meticcio di G. S., indagata
in relazione ai reati di cui all’articolo 544
ter c.p., perché in K., fino all’8 luglio 2006,
maltrattava il proprio cane meticcio abusando
del collare coercitivo di tipo elettrico
antiabbaio apposto sul collo dell’animale.
Il tribunale di
Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006,
respingeva il gravame proposto dalla S..
Proponeva ricorso per cassazione la S. chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza di sequestro.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che
l’articolo 727 c.p. non prevede la misura della
confisca, sicchè doveva ritenersi che il
sequestro era stato disposto dal Gip e
confermato dal tribunale di Vicenza in assenza
dei requisiti di cui all’articolo 321 comma 2
Cpp.
Il motivo è infondato e va respinto.
La ricorrente è
stata originariamente indagata in ordine al
delitto di cui all’articolo 544 ter c.p. che, ai
sensi dell’articolo 544 sexies c.p., prevede la
confisca obbligatoria dell’animale in caso di
condanna.
Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame,
nella parte motiva, ha richiamato soltanto
l’articolo 727 c.p., ipotesi contravvenzionale,
ha comunque ritenuto che il collare in
questione, di tipo elettrico, è un congegno che
causa al cane un’inutile e sadica sofferenza,
rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque
ed ha confermato il provvedimento del Gip.
Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo
giudizio di merito la definitiva qualificazione
giuridica del fatto, deve comunque ritenersi
legittimo il sequestro preventivo avente lo
scopo di evitare il protrarsi di una situazione
di inutile sofferenza dell’animale costituente
reato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che
con ordinanza del 5 luglio 2005 il Ministero
della salute aveva previsto che l’uso del
collare elettrico e di analogo strumento che
provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse
nella disciplina sanzionatoria prevista
dall’articolo 727 c.p..
Peraltro l’efficacia di detta ordinanza era
stata limitata nel termine di un anno a
decorrere dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.
Doveva quindi concludersi che alla data
dell’accertamento l’uso del collare antiabbaio
non fosse penalmente sanzionato.
Anche il secondo
motivo è infondato.
L’uso del collare
antiabbaio, a prescindere dalla specifica
ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia,
rientra nella previsione del codice penale che
vieta il maltrattamento degli animali e nel caso
in esame il referto medico del veterinario
richiamato nella richiesta di sequestro
preventivo attestava lo stato di sofferenza
dell’animale.
In proposito
questa Corte ha precisato che costituisce
incrudelimento senza necessità nei confronti di
animali, suscettibile di dare luogo quanto meno
al reato di cui all’articolo 727 c.p. ogni
comportamento produttivo nell’animale di
sofferenze che non trovino giustificazione
nell’insuperabile esigenza di tutela non
altrimenti realizzabile di valori giuridicamente
apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli
primari cui si riferisce l’articolo 54 c.p.,
rimanendo quindi esclusa detta giustificazione
quando si tratti soltanto della convenienza ed
opportunità di reprimere comportamenti
eventualmente molesti dell’animale che possano
trovare adeguata correzione in trattamenti
educativi etologicamente informati e quindi
privi di ogni forma di violenza o accanimento
(v. per tutte Cassazione, Sezione terza,
sentenza 43230/02).
Va quindi respinto
anche il secondo motivo di impugnazione.
Consegue al
rigetto del ricorso l’obbligo della ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso
e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.