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diritti & doveri

Sentenze di Cassazione
CANI:
DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

Per la Corte
se è uno solo a lamentarsi non si turba la quiete
pubblica
Il cane può disturbare il vicino di casa
(Cassazione 1394/2000)
È inutile querelare il vicino di casa per disturbo
alla quiete pubblica se il suo cane abbaia in
continuazione: se gli ululati non disturbano "una
pluralità di persone", ma solo il vicino, "il fatto
non sussiste". Questo è in sostanza il principio
affermato dalla Prima Sezione Penale delle Corte di
Cassazione, che ha annullato – perché "il fatto non
sussiste" – la condanna per disturbo alla quiete
pubblica inflitta dalla Corte di Appello di Bologna
al proprietario di un cane che con i suoi ululati
turbava la tranquillità dei vicini di casa. La
Suprema Corte rileva infatti che il cane incriminato
disturbava un solo nucleo familiare, quello del
vicino di casa del suo proprietario, mentre l’art.659
del codice penale tutela "la pubblica tranquillità"
e, pur non essendo richiesto che il disturbo sia
stato effettivamente recato ad una pluralità di
persone, "è necessario tuttavia che i rumori siano
obiettivamente idonei ad incidere negativamente
sulla tranquillità di un numero indeterminato di
persone". (6 marzo 2000)
Sentenza
della Prima Sezione Penale n.1394/2000
IL CANE PUO' ABBAIARE PER SENTENZA
TRAPANI - La giurisprudenza ha sempre affermato e
confermato che se il cane abbaia, disturbando così
il quieto vivere dei vicini, il torto ricade sul
padrone che non ha saputo impedire al fido compagno
di «parlare» secondo natura. Da ieri non è più così.
Il giudice Franco Messina, con una sentenza che
avvicina la legge alla logica umana, ha assolto con
formula piena un uomo imputato proprio di questi
fatti. Nell'ottobre del 2000, Cristoforo Basiricò,
40 anni, riparatore di elettrodomestici, custodiva
due cagnolini in un piccolo giardino su cui si
affacciava il suo appartamento, in via Capuana, una
traversa di Via Fardella. Ogni tanto, i due
cagnolini abbaiavano e questo infastidiva i vicini,
uno in particolare, Antonino Catalano, che denunciò
Basiricò. Dopo un anno e mezzo, la sentenza: non si
può impedire ad un cane di abbaiare. Anche il pm
aveva chiesto l'assoluzione di Basiricò. E così, una
volta tanto giudice, pm e difesa sono stati
concordi. Scontento il querelante, al quale non
resta che comprare una buona scorta di tappi per le
orecchie. Oppure traslocare.
Isabella Righetti, da: La Sicilia - 5 maggio 2002
IL CANE PUO'
ABBAIARE - ASSOLTO IL METICCIO
ABBADIA LARIANA (Lecco) - Teddy, un cagnolino
marrone, potrà continuare ad abbaiare. Il giudice
del Tribunale di Lecco ha assolto il suo
proprietario, Francesco Comini, querelato dal vicino
di casa, Giuseppe Leone, pediatra. La stessa cosa è
accaduta tre anni fa: allora, a mettere sotto accusa
cane e padrone era stato un altro vicino di casa che
aveva chiesto l’intervento dei vigili urbani. Ieri,
come nel 2001, Patrizia Guglielmana, legale di
Comini, ha convinto il giudice utilizzando una
sentenza della Cassazione in base alla quale c’è
disturbo della quiete pubblica quando ad abbaiare
sono più cani, non uno soltanto. Il medico, secondo
quando riferito nell’udienza di ieri in tribunale,
non riusciva a chiudere occhio proprio a causa dei
continui guaiti del bastardino. Aveva perciò
querelato il proprietario del cane. Il giudice,
però, ha deciso di assolvere il proprietario
dell’animale. E così per la seconda volta in meno di
quattro anni, Teddy ha avuto la meglio sui vicini di
casa.
). La Corte
di Cassazione, invece con una recente sentenza n.
1349 del 6/3/2000, ha stabilito che “se gli ululati
del cane non disturbano una pluralità di persone, ma
ad averne fastidio è solo il vicino di casa, è
inutile querelare il padrone per disturbo della
quiete pubblica (art. 659 C.P.), in quanto il
disturbo non coinvolge che un solo nucleo
familiare”. Secondo la Corte affinché si possa
parlare di disturbo alla quiete pubblica il disturbo
deve essere arrecato ad una pluralità di persone
altrimenti il fatto non sussiste.
Sentenza
Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9
dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con
sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza
e può essere citata come precedente, ha annullato
una sentenza con la quale la Corte d’Appello di
Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda
e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un
signore “perché non impedendo gli strepiti e
l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria
abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni
delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è
necessario per la configurabilità della
contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del
Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.)
che i lamentati rumori abbiano attitudine a
propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per
una potenziale pluralità di persone, ancorché non
tutte siano state poi disturbate (…) è necessario
che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere
negativamente sulla tranquillità di un numero
indeterminato di persone (…) tale situazione non
ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del
cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai
vicini di casa, né altrimenti poteva essere,
trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze
assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato
(che non è intervenuto prontamente per far cessare i
continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un
mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio
la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se
il cane non disturba una pluralità di persone ma
solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi
sia reato "è necessario che i rumori siano
obiettivamente idonei ad incidere negativamente
sulla tranquillità di un numero indeterminato di
persone".
Molestia o disturbo alle persone
660 Molestia o disturbo alle persone
Chiunque,
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero
col mezzo del telefono, per petulanza o per altro
biasimevole motivo, reca a taluno molestia o
disturbo è punito con l`arresto fino a sei mesi o
con l`ammenda fino a lire 1 milione (c.p.659, 688).
Sentenza n. 1394 del 2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
Pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 09/12/1999
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE rel. Consigliere N. 1109
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO
GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 30878/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N
Z A
sul ricorso da:
1)...........;
avverso sentenza del 17/05/1999 CORTE APPELLO DI
BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dott. De Nardo Giuseppe;
udito il Pubblico Ministero in persona del P.G.
Dott. G. Veneziano che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
perché il fatto non costituisce reato;
Con sentenza in data 17/5/99 la Corte di Appello di
Bologna in parziale riforma della sentenza del
Pretore di Reggio Emilia del 28/10/97 determinava in
lire 300.000 di ammenda la pena inflitta a .....per
il reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p.
ascrittogli "perché non impedendo gli strepiti e
l'abbaiare di un cane detenuto presso la propria
abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni
delle persone dimoranti nei pressi ed in particolare
di ......e dei suoi familiari. In Reggio Emilia fino
al 18/7/1995". La Corte di Appello, su richiesta
dell'appellante, eliminava, altresì, la sospensione
condizionale della pena concessa dal giudice di
primo grado e confermava nel resto la sentenza
impugnata anche nella parte relativa alla condanna
dell'imputato al risarcimento del danno in favore
della parte civile che era stato liquidato in
complessive L. 3.046.650.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha
proposto ricorso per cassazione il ......, tramite
il difensore, deducendo: a) la sostanziale elusione
del disposto di cui all'art. 84 Legge 869/81 che
prevede che l'imputato sia informato della
possibilità di procedere ad oblazione fin dal
momento della comunicazione giudiziaria, essendo
assolutamente insufficiente allo scopo, secondo il
ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto
nel decreto di citazione a giudizio con il quale si
avvertiva che "qualora ne ricorrano i presupposti,
l'imputato potrà presentare domanda di dolazione";
b) la mancata assunzione di una prova decisiva da
parte della Corte di merito che non aveva accolto la
richiesta di rinnovazione della istruzione
dibattimentale per verificare da una parte che il
cane dell'imputato abbaiava per rispondere
all'abbaiare di altro cane appartenente alla parte
offesa e dall'altra che il cane del ...., nonostante
accertamenti e controlli esperiti nell'arco di 50
giorni non aveva creato disturbo alla quiete
pubblica, come risultava da una relazione dei vigili
urbani di Reggio Emilia del 13/9/96; c) la
violazione dell'art. 659, comma 1, c.p. che richiede
per la sua configurabilità che i rumori, gli
schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudini ha
propagarsi disturbando così più persone ed incidendo
sulla pubblica tranquillità.
Motivi della decisione
l'ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente,
appare meritevole di accoglimento.
Proprio con riferimento al latrato notturno dei
cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai
fini della configurabilità della contravvenzione di
cui all'art. 659, comma 1, c.p. è necessario che i
lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a
costituire quindi un disturbo per una potenziale
pluralità di persone, ancorché non tutte siano state
poi disturbate. Infatti l'interesse specifico
tutelato dalla norma è quello della pubblica
tranquillità eppur non essendo richiesto,
trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo
sia stato effettivamente recato ad una pluralità di
persone, è necessario tuttavia che i rumori sia
obbiettivamente idonei ad incidere negativamente
sulla tranquillità di un numero indeterminato di
persone ( v. Cass. sez. I 6/3/97 n.3000). Tale
situazione non ricorre nel caso di specie, poiché
l'abbaiare del cane dell'imputato ha arrecato
disturbo soltanto ai vicini di casa, ne' altrimenti
poteva essere, trattandosi di abitazioni, secondo le
testimonianze assunte, distanti da altri edifici. Il
comportamento omissivo dell'imputato integra tutt'al
più un mero illecito civile e non pure una
violazione penalmente sanzionabile e, dunque, la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché
il fatto non sussiste.
Il carattere assorbente del motivo di ricorso testè
accolto, esime dall'esame delle rimanenti doglianze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE I
PENALE
(…)
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
proposto da B. P. avverso la sentenza del 17/05/1999
della Corte di Appello di Bologna.
Svolgimento
del processo
Con sentenza
in data 17.5.99 la Corte di Appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza del Pretore di
Reggio Emilia del 28.10.97 determinava in lire
300.000 di ammenda la pena inflitta a B. P. per il
reato di cui all'art.659, comma 1, c.p. [1],
ascrittogli "perché, non impedendo gli strepiti e
l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria
abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni
delle persone dimoranti nei pressi ed in particolare
di C. T. e dei suoi familiari. In Reggio Emilia fino
al 18.7.1995".
La Corte di
Appello, su richiesta dell’appellante, eliminava,
altresì, la sospensione condizionale della pena
concessa dal giudice di primo grado e confermava nel
resto la sentenza impugnata anche nella parte
relativa alla condanna dell’imputato al risarcimento
del danno in favore della parte civile che era stato
liquidato in complessive lire 3.046.650.
Avverso la
sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per cassazione il B., tramite il difensore,
deducendo: a) la sostanziale elusione del disposto
di cui all’art.84 Legge 869/81 [2] che prevede che
l’imputato sia informato della possibilità di
procedere ad oblazione [3] fin dal momento della
comunicazione giudiziaria, essendo assolutamente
insufficiente alla scopo, secondo il ricorrente, il
laconico e generico inciso contenuto nel decreto di
citazione a giudizio con il quale si avvertiva che
"qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato
potrà presentare domanda di oblazione"; b) la
mancata assunzione di una prova decisiva da parte
della Corte di merito che non aveva accolto la
richiesta di rinnovazione della istruzione
dibattimentale per verificare da una parte che il
cane dell’imputato abbaiava per rispondere
all’abbaiare di altro cane appartenente alla parte
offesa e dall’altra che il cane del B. nonostante
accertamenti e controlli esperiti nell’arco di 50
giorni non aveva creato disturbo alla quiete
pubblica, come risultava da una relazione dei vigili
urbani di Reggio Emilia del 13.9.96; c) la
violazione dell’art.659, comma 1, c.p., che richiede
per la sua configurabilità che i rumori, gli
schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudine a
propagarsi disturbando così più persone ed incidendo
sulla pubblica tranquillità.
Motivi
della decisione
L’ultimo
motivo di ricorso, di carattere assorbente, appare
meritevole di accoglimento.
Proprio con
riferimento al latrato notturno dei cani, questa
Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della
configurabilità della contravvenzione di cui all’art.659,
comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori
abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire
quindi un disturbo per una potenziale pluralità di
persone, ancorché non tutte siano state poi
disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato
dalla norma è quello della pubblica tranquillità e
pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di
pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente
recato a duna pluralità di persone, è necessario
tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad
incidere negativamente sulla tranquillità di un
numero indeterminato di persone (v. Cass. Sez.I
6.3.97 n.3000). Tale situazione non ricorre nel caso
di specie, poiché l’abbaiare del cane dell’imputato
ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né
altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione,
secondo le testimonianze assunte, distante da altri
edifici.
Il
comportamento omissivo dell’imputato integra tutt’al
più un mero illecito civile e non pure una
violazione penalmente sanzionabile e, dunque, la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché
il fatto non sussiste.
Il carattere
assorbente del motivo di ricorso testé accolto esime
dall’esame delle rimanenti doglianze.
P.Q.M.
annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
non sussiste.
Roma, 9
dicembre 1999.
Depositata
in Cancelleria il 4 febbraio 2000.
NOTE:
1. L’art. 659
c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone) dispone: "Chiunque, mediante schiamazzi o
rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è
punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
fino a lire 600.000".
2. La legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al
sistema penale) ha attuato la depenalizzazione di
reati e contravvenzioni.
3. L’oblazione è una causa di estinzione delle
contravvenzioni. È prevista dall’art.162 c.p. in
relazione alle contravvenzioni punite con la sola
pena dell’ammenda. Consiste nel pagamento
volontario, prima dell’apertura del dibattimento
ovvero prima del decreto di condanna, di una somma
corrispondente alla terza parte del massimo della
pena stabilita dalla legge per la contravvenzione
commessa e delle spese del procedimento. Il
pagamento estingue il reato.
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