È reato tenere i cani in
luoghi troppo angusti
(Cassazione 8547/2002)
Chi tiene i cani in luoghi
angusti e bui risponde del reato di maltrattamento di animali. Lo ha
stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione,
confermando la condanna inflitta ad un uomo che, pur non avendo
percosso o infierito con atti violenti e crudeli sul cane da caccia
che possedeva, era stato ritenuto colpevole per averlo tenuto "in
condizioni di vita incompatibili con la sua natura": il cane era
infatti custodito "in uno spiazzo angusto e buio", una specie di
capanna di sei metri con una cuccia costituita da una vecchia
cassetta. La Cassazione ha rilevato in particolare che la nozione di
maltrattamento di animali che si desume dal codice penale non va
individuata solo con riferimento alla violenza fisica, ma comprende
anche aspetti comportamentali ed ambientali di carattere sia
commissivo che omissivo. E che, mentre l'ipotesi dell'incrudelimento
può essere ragionevolmente configurabile solo in presenza del dolo,
quella della detenzione di animali in condizioni incompatibili con
la loro natura è configurabile anche a titolo di colpa. (31 maggio
2002)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.8547/2002
(Presidente: U. Papadia; Relatore: A. Grassi)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in
composizione monocratica, di Forlì, datata 20/02/01, P.B. veniva
condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena di £ 3.000.000 di ammenda in quanto colpevole
del reato previsto dall’art. 727 c.p. [1], del quale era chiamato a
rispondere per avere custodito un cane, in Castrocaro Terme di
Virano, in condizioni incompatibili con la natura di esso,
detenendolo in uno spiazzo angusto e buio per diversi mesi nel corso
dell’anno 1999.
Affermava fra l’altro, il
Giudice di merito: che a seguito di reiterate segnalazioni di un
volontario, la dott.ssa R. V., responsabile del Corpo delle Guardie
Zoofile di Forlì, aveva accertato, constatandolo personalmente, che
il B. deteneva un cane, addestrato per la caccia e la ricerca del
tartufo, in località Virano ed in zona di assai fitta vegetazione,
all’interno di una molto male odorante capanna di circa sei metri,
costruita con rete e ricoperta di lamiera e pezzi di compensato,
nella quale non penetrava la luce neppure nelle ore diurne e la
cuccia era costituita da una cassetta sconnessa; che il detto
volontario, tornato sul posto parecchie volte nell’arco di tempo
intercorrente tra il febbraio ed il dicembre 1999, aveva sempre
sentito il cane latrare incessantemente e non aveva mai trovato
alcuno che lo accudisse; che il video registrato dal volontario il
28/8/2000 e visionato in aula, aveva documentato in maniera
inconfutabile le condizioni di sofferenza fisica in cui l’animale
versava e reso di dubbia genuinità la deposizione a discolpa del
teste A.S. e superflua quella del teste M. F.; che la continua
permanenza dell’animale in un luogo buio, angusto e maleodorante,
lontano dall’uomo, doveva ritenersi averne determinato uno stato di
sofferenza ingiustificata, idonea ad integrare gli estremi della
contravvenzione di cui all’art. 727 c.p..
Avverso tale decisione
l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di
motivazione.
Deduce, in particolare, il
ricorrente: che la sua responsabilità penale, in ordine al reato
ascrittogli, sarebbe stata affermata illegittimamente, senza tenere
nel debito conto che l’animale di che trattasi era un cane meticcio,
utilizzato prevalentemente per la ricerca del tartufo e la caccia,
abituato dunque a vivere all’aperto; che la capanna in cui era
tenuto non era angusta ed era provvista di una cuccia idonea; che il
cattivo odore che da essa si sprigionava era dovuto agli escrementi
dello stesso animale ed alla terra bagnata dalle intemperie; che le
condizioni in cui il cane era stato trovato non integrerebbero gli
estremi del reato di cui in rubrica, non essendo incompatibili con
la natura di esso; che le deposizioni dei testi a discolpa sarebbero
state immotivatamente disattese e tacciate di dubbia genuinità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di
fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente, a mente dell’art. 616 c.p.p., al pagamento
delle spese processuali.
La nozione di maltrattamento di
animali, ricavabile dall’art. 727 c.p., non va individuata solo con
riferimento alla violenza fisica, ma comprende anche aspetti
comportamentali ed ambientali di carattere sia commissivo, che
omissivo e, mentre l’ipotesi dell’incrudelimento può essere
ragionevolmente configurabile solo in presenza del dolo, quella
della loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura
è configurabile anche a titolo di colpa, conformemente al principio
generale secondo cui delle contravvenzioni si risponde,
indifferentemente, a titolo di dolo o colpa (v. conf. Cass. sez. III,
1/10/96, Feltrini).
Nella fattispecie in esame il
giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi di
diritto ed ha ritenuto che il cane del B. fosse tenuto in condizioni
non compatibili con la propria natura argomentando in maniera
incensurabile in questa sede, perché adeguata, corretta e logica,
fondata sul rilievo che, dal video esaminato e dalla deposizione
della dirigente del Corpo delle Guardie Zoofile di Forlì, era emerso
come il cane di che trattasi fosse stato tenuto, per mesi, al buio,
all’interno di una maleodorante capanna, privo di assistenza ed
igiene e lontano dal padrone, rivelatosi insensibile al continuo,
straziante latrare dell’animale.
Tutti tali elementi hanno
logicamente indotto il Tribunale a ritenere sussistente una
situazione di sofferenza ingiustificata del cane, idonea ad
integrare, a carico del padrone di esso, gli estremi della
contravvenzione di cui in rubrica.
Le testimonianze del S. e del
F. sono state legittimamente valutate alla luce degli altri elementi
di prova in atti acquisiti.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da P. B. avverso al sentenza emessa dal
Tribunale, in composizione monocratica, di Forlì il 20 febbraio 2001
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 22 gennaio2002.
Depositata in Cancelleria il 4
marzo 2002.
