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Sentenze  di Cassazione

 

  Gli animali vanno trattati con umanità
Sì alla condanna di chi prende a calci un cane

 

 (Cassazione 46291/2003)

Prendere a calci un cane per futili motivi è reato, in quanto anche gli animali sono esseri dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora al solo scopo di attirare l'attenzione di quest'ultima. La Suprema Corte ha in proposito affermato che, per il reato di maltrattamenti, non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità. (21 gennaio 2004)

 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.46291/2003

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Lipari, con sentenza del 2/7/2002, ha condannato L. G. alla pena di 5 mila Euro di ammenda, per violazione dell’art. 727 c.p. [1], avendo incrudelito contro un cane con calci senza alcuna giustificazione.

Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato deducendo violazione di legge ed erronea motivazione sotto vari profili: mancanza di presupposti considerato che al cane fu dato un semplice calcetto; mancanza di prove, non essendo sufficienti le dichiarazioni della proprietaria dell’animale; non imputabilità per essere l’agente in condizioni di squilibrio mentale; eccessività della pena; mancata concessione dei benefici di legge.

I motivi di ricorso sono non solo generici, ma manifestamente infondati.

Il fatto non è contestato.

La dettagliata deposizione della persona offesa, ritenuta credibile, ha riferito di più calci all’animale, inferti volontariamente e senza alcuna necessità.
Nella contravvenzione di cui all’art. 727 Cod. Pen. non è richiesta la lesione fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umiltà.
L’imputato incrudeliva contro il cane per costringere la padrona dell’animale a farsi vedere, dimostrando la natura futile del suo comportamento doloso.
Secondo l’incensurabile valutazione del giudice di merito il comportamento dell’imputato fu libero, sicchè non ,si palesava la necessità di una perizia psichiatrica, peraltro non richiesta.
Anche sulla pena, peraltro non eccessiva per la gravità dell’episodio , esiste congrua motivazione.
È noto, infine, che i benefici di legge rientrano nella facoltà discrezionale del giudice di merito.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali d al versamento di 500 Euro alla Cassa delle Ammende.

Roma, 16/10/2003.

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2003.