Gli animali vanno trattati con
umanità
Sì alla condanna di chi prende a calci un cane
(Cassazione 46291/2003)
Prendere a calci un cane per
futili motivi è reato, in quanto anche gli animali sono esseri
dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. Lo ha
stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione
confermando la condanna per il reato di maltrattamento di animali
inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora
al solo scopo di attirare l'attenzione di quest'ultima. La Suprema
Corte ha in proposito affermato che, per il reato di maltrattamenti,
non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente
una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali
esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non
ispirati a simpatia, compassione ed umanità. (21 gennaio 2004)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.46291/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lipari, con
sentenza del 2/7/2002, ha condannato L. G. alla pena di 5 mila Euro
di ammenda, per violazione dell’art. 727 c.p. [1], avendo
incrudelito contro un cane con calci senza alcuna giustificazione.
Ha proposto ricorso per
Cassazione l’imputato deducendo violazione di legge ed erronea
motivazione sotto vari profili: mancanza di presupposti considerato
che al cane fu dato un semplice calcetto; mancanza di prove, non
essendo sufficienti le dichiarazioni della proprietaria
dell’animale; non imputabilità per essere l’agente in condizioni di
squilibrio mentale; eccessività della pena; mancata concessione dei
benefici di legge.
I motivi di ricorso sono non
solo generici, ma manifestamente infondati.
Il fatto non è contestato.
La dettagliata deposizione
della persona offesa, ritenuta credibile, ha riferito di più calci
all’animale, inferti volontariamente e senza alcuna necessità.
Nella contravvenzione di cui all’art. 727 Cod. Pen. non è richiesta
la lesione fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza,
poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi
capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a
simpatia, compassione ed umiltà.
L’imputato incrudeliva contro il cane per costringere la padrona
dell’animale a farsi vedere, dimostrando la natura futile del suo
comportamento doloso.
Secondo l’incensurabile valutazione del giudice di merito il
comportamento dell’imputato fu libero, sicchè non ,si palesava la
necessità di una perizia psichiatrica, peraltro non richiesta.
Anche sulla pena, peraltro non eccessiva per la gravità
dell’episodio , esiste congrua motivazione.
È noto, infine, che i benefici di legge rientrano nella facoltà
discrezionale del giudice di merito.
PQM
La Corte, dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali d al versamento di 500 Euro alla Cassa delle
Ammende.
Roma, 16/10/2003.
Depositata in Cancelleria il 3
dicembre 2003.
