diritti & doveri

Cani e gatti in condominio

Molte persone che avvertono l'esigenza di vivere con
un amico a quattro zampe o già vi convivono devono
affrontare il problema dei regolamenti condominiali
che proibiscono la presenza di animali. In realtà
sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare
lettere che nessun regolamento o assemblea
condominiale può limitare il diritto di proprietà e
che quindi non è possibile impedire in alcun modo di
tenere animali in condominio.
La legge.
La sentenza
del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di
Cassazione testualmente recita: «È inesistente il
divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il
regolamento condominiale che contenga una norma
contraria è limitativo del diritto di proprietà,
quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominale
non può deliberarlo». Da segnalare anche le due
sentenze emesse da un pretore di Torino e da uno di
Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte
colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi
hanno condannato i proprietari degli stabili alle
spese giuridiche, sentenziando inoltre che: «i cani
e gli altri animali domestici fanno parte delle
affettività familiari».
I divieti.
Un'altra
importante sentenza è quella relativa a un
procedimento dinanzi al giudice di Parma, il quale
ha stabilito che in un condominio l'assemblea dei
condomini non può, anche con il voto di maggioranza,
imporre il divieto di tenere a
nimali. Ciascuno può
avere accanto a sé un animale per amico e nessun
regolamento di condominio può considerarsi valido se
contiene una norma restrittiva in questo senso.
I
diritti.
Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole
situazione deve far valere i suoi diritti e deve
sapere che anche se il suo animale rischia il
pericolo di essere allontanato per il disturbo della
quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini
vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per
decidere se i rumori superino il livello di normale
tollerabilità. Una sentenza del pretore di
Campobasso del 1990 stabilisce che è necessario
l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato
alla collettività dei condomini sotto il profilo
dell'igiene e della quiete, non essendo sufficiente
il semplice possesso degli animali.
L'abbaio.
C'è
poi la sentenza della Cassazione n. 1394 del
6-3-2000: «Se il cane abbaia non è disturbo della
quiete. Se il cane non disturba una pluralità di
persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste".
Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano
obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla
tranquillità di un numero indeterminato di persone».
La scelta.
Naturalmente nella scelta dell'animale
con cui dividere i nostri giorni dobbiamo avere
molto buon senso escludendo tutti gli animali che
più soffrono la privazione della libertà,
orientandoci verso animali di cui sia possibile
soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche
etologiche.