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diritti & doveri

LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Principi generali
-
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di
affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente.
Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
-
Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante
la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del
progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle
società cinofile, delle società protettrici degli animali e di
privati.
-
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati
presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non
possono essere soppressi.
-
I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla
sperimentazione.
-
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono
restituiti al proprietario o al detentore.
-
I cani vaganti non tatuati catturati, nonchè i cani presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere
tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni
possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
-
I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86,
87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosit.
-
E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in
libertà.
-
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
-
I gatti in
libertà possono essere soppressi soltanto se
gravemente malati o incurabili.
-
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa
con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di
gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute
e le condizioni di soppravvivenza.
-
Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
-
Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere
in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il
servizio di pronto soccorso.
Art. 3 Competenze delle regioni
-
Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità
sanitarie locali nonché le modalità per l'iscrizione a tale
anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della
sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
-
Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione
dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone
condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge
regionale determina altresì i criteri e le modalità per il
riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
-
Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un
programma di prevenzione al randagismo.
-
Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
-
iniziative di informazione da svolgere anche in ambito
scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di
rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
-
corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle
regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali
addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le
guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.
-
Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni
indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal
servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
-
Per la realizzazione degli interventi di
competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per
cento dei fondi assegnati alla regione dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 8,
comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla
regione agli enti locali a titolo di contributo
per la realizzazione degli interventi di loro
competenza.
-
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi
contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale
per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di
cui al presente articolo.
Art. 4 Competenze dei comuni
-
I comuni, singoli o associati, e le comunità montane
provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e
costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri
stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalità dalla regione.
-
I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali,
alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5 Sanzioni
-
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale
custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a
lire un milione.
-
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di
cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire
centocinquantamila.
-
Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma
1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire centomila.
-
Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinque milioni a lire dieci milioni.
-
L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo
comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo
a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
-
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della
presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6 Imposte
-
Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di
un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
-
L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà
luogo a nuove imposizioni.
-
Sono esenti dall'imposta:
-
i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla
custodia degli edifici rurali e del gregge;
-
i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune,
la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che
paghino già l'imposta in altri comuni;
-
i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente
necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
-
i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di
pubblica sicurezza;
-
i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o
associazioni protezioniste senza fini di lucro;
-
i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente
individuate dai comuni.
Art. 7 Abrogazione di norme
-
Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del
testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8 Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
-
A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso
il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della
presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1
miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
-
Il Ministro della
sanità, con proprio decreto, ripartisce
annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri
per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro
della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9 Copertura finanziaria
-
All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1
miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2
miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Prevenzione del randagismo".
-
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1993 SCALFARO
CIAMPI Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli CONSO
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