ZAMPETTE - Il sito abruzzese degli Animalisti Italiani

 sito abruzzese degli Animalisti Italiani

diritti & doveri

L'Avvocato Risponde

a cura dell'Avv. Michele Pezone

 

 

 

I CANI DEL VICINO ABBAIANO TROPPO

 

D: Vivo in campagna. La convivenza con il proprietario del terreno adiacente al mio si fa sempre più difficile a causa della presenza di un piccolo canile in cui vengono tenuti quattro o cinque cani anche legati che abbaiano di giorno e di notte ostacolando il nostro riposo. Il proprietario dei cani non ha la propria abitazione dove si trova il canile, i cani abbaiano quanto vogliono, indisturbati perchè nessuno insegna loro a stare zitti. Spesso non capisco se il loro abbaiare è dovuto solo ad uno stato di disagio oppure al fatto che si trovino nelle vicinanze dei malintenzionati. Ho parlato con il vicino più volte ma lui dice che è un suo diritto tenere i cani nel suo terreno anche se a pochi metri dalla mia camera da letto. vorrei sapere se è legale tutto questo tenendo conto anche del art. 844 c.c. Eventualmente a chi mi poso rivolgere. Ringrazio

 

R: Ho più volte risposto a domande di questo tipo. Ci si può rivolgere al giudice penale per denunciare il disturbo della pubblica quiete, ed anche al giudice civile per far cessare le immissioni rumorose moleste, se ve ne sono effettivamente i presupposti. Un discorso a parte si può fare per le condizioni nelle quali si trovano i cani. Infatti, se questi ultimi sono tenuti tutto il giorno alla catena, senza la possibilità di muoversi, è possibile denunciare anche uno stato di maltrattamento, sempre se ne sussistano effettivamente i presupposti.

   Torna ad Argomenti

 

Un pò di accortezza da parte di tutti...

 

D: Salve, mi chiamo Rosalinda e ho un Labrador di un anno molto buono ma molto forte. Abito in un piccolo condominio (siamo otto famiglie) la metà delle quali posseggono animali. Un condomino possiede un cane ed un gatto, ed abita all'ultimo piano. Questa persona ha abituato il suo gatto ad uscire da solo nel parco sottostante: ogni giorno apre semplicemente la porta del suo appartamento, il gatto sosta nelle scale finché qualcuno gli apre il portoncino, e per ritornare si comporta allo stesso modo sostando fuori. Queste soste durano, a volte, anche un'ora. Come tanti cani il mio è nemico giurato dei gatti o semplicemente si diverte a rincorrerli, così sono caduta per le scale per cercare di trattenerlo, e ogni volta che esco ho il timore di incontrare UGO (il gatto). Ho chiesto ai padroni di accompagnare Ugo fuori dal portoncino, ma non ho avuto esiti positivi. Ho deciso di mettere un avviso ricordando che è vietato lasciare i propri animali incustoditi negli spazi condominiali, è vero? lo posso fare? O devo chiedere all'amministratore?

Aspetto con ansia una risposta, La ringrazio

 

R: Il divieto di lasciare incustoditi i propri animali negli spazi condominiali sussiste se è stato validamente deliberato dall’assemblea condominiale, altrimenti non esiste una specifica norma del nostro ordinamento in tal senso, fermo restando che c’è un principio generale di obbligo di custodia dei propri animali, con una connessa responsabilità del proprietario per i danni derivanti dall’omessa custodia. Mi auguro che il vostro problema si possa risolvere con un po’ di accortezza da parte di tutti, visto che, da quello che posso intuire, Ugo è comunque ben voluto dai condomini, che gli aprono sempre il portoncino per farlo uscire ed entrare nell’edificio condominiale.

    Torna ad Argomenti

 

Disturbo alla quiete pubblica

 

D: Buongiorno sono una dottoressa di Napoli che sta avendo problemi con il proprio cane. Vivo in un parco chiuso, ed il mio cane un golden retriever vive in giardino all'interno dello stesso parco. Come ogni cane ha il piacere di abbaiare. La notte, spesso, se non sempre di inverno, lo metto nel portone dell'edificio perchè ha paura dei lampi, quindi evitando di dare fastidio alle persone. Ora,la dirimpettaia dice che sta prendendo un esaurimento nervoso perché il cane abbaia. Quello che chiedo è: può sussistere il reato di disturbo della quiete pubblica, visto che il cane dalle 10 di sera fino alle 8 del mattino non abbaia mai? Da dire che non è solo la signora a lamentarsi ma le persone si alternano a periodi.

 

R: L’accertamento del disturbo alla quiete pubblica deve essere effettuato in concreto, per cui non posso rispondere alla sua domanda. Il fatto che più persone si lamentino non è chiaramente una circostanza favorevole, così come non è sufficiente che il cane non abbai di notte per scongiurare il pericolo di un disturbo alla quiete pubblica, che può avvenire anche di giorno. Ma, come ho detto in altri casi, si tratta di verificare se effettivamente sussistono i presupposti di tale disturbo, che non può essere integrato dallo sporadico abbaiare del suo cane.

   Torna ad Argomenti

 

GRAVE E PERICOLOSO COMPORTAMENTO DEI VICINI

 

D: Mi sono trasferita da qualche anno in una villetta con giardino in un paesino in provincia di Brescia. Appena dopo il trasferimento abbiamo comperato due cuccioli di Border Collie, che ora hanno 11 mesi. Dei due, il maschio è tranquillo e non abbaia mentre la femmina è vivacissima e abbaia frequentemente anche solo perchè vede volare un uccellino, perchè sente passare delle macchine sulla strada vicina o perché sente abbaiare altri cani nella zona. Tutto questo succede di giorno, in quanto verso le 22-22.30 ritiriamo i cani che dormono in casa fino alle 7 del giorno dopo. In questi mesi i vicini hanno protestato perchè vogliono dormire fino a tardi alla mattina e andare a letto presto la sera ma le proteste non si sono fermate lì, abbiamo trovato in giardino pezzi di pane impregnati di veleno per topi, Bostic e, sabato scorso, ci è stata recapitata una lettera anonima in cui si minacciava l'avvelenamento dei cani. Noi abbiamo avvertito i Carabinieri, stiamo facendo analizzare il pane così da dimostrare che la sostanza è pericolosa in modo da rendere più efficace la denuncia ma siamo molto preoccupati. Oltre ai nostri cani abbiamo un ragazzo di 13 anni che è scosso dalla vicenda e non è piacevole vivere col terrore di uscire di casa. Cosa possiamo fare? Di fronte a dei vigliacchi di questa risma cosa ci consigliate?

 

R: Il comportamento dei vostri vicini è grave, e avete fatto bene a denunciare la minaccia ed il tentativo di avvelenamento dei vostri cani. Purtroppo, prima che vengano presi provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria, non ci sono misure che si possono adottare per garantire concretamente l’incolumità dei cani, se non quella di evitare che possano essere esposti al rischio di un nuovo tentativo di avvelenamento, mediante la permanenza in casa dei vostri cani, e l’uscita in giardino sempre sotto la vostra sorveglianza.

    Torna ad Argomenti

 

Gatti e condominio

 

D: Gentilissimo Avvocato, le premetto che abito in un appartamento al primo piano di un piccolo condominio che non ha regole specifiche riguardanti gli animali domestici. La gatta che vive con me e la mia compagna passa quasi l'intera giornata fuori casa, uscendo con noi la mattina quando andiamo a lavorare e rientrando nel pomeriggio o nella sera quando ci vede tornare. Capita, ogni tanto, di trovarla chiusa nella tromba delle scale perché qualche condomino l'ha fatta inavvertitamente entrare. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto una lettera da parte dell'amministratore del condominio che ci dice che gli animali domestici "devono essere tenuti liberi solo ed esclusivamente all'interno delle proprietà private, mentre possono transitare sotto la supervisione del proprietario nelle parti condominiali". A parte qualche sentenza che cita esplicitamente i cani, non ho trovato riscontro in nessuna legge di quanto dice l'amministratore. Mi può dare un parere o un riferimento normativo?

 

R: In effetti, come ho già avuto modo di dire, non c’è nessuna norma secondo la quale gli animali domestici debbano transitare nelle parti condominiali sotto la supervisione del proprietario. La cosa importante è che non creino situazioni di pericolo o danni, dei quali risponderebbe il proprietario.

   Torna ad Argomenti

 

IL MIO CANE E' STATO AVVELENATO!!!

 

D: Gentile avvocato, le scrivo in merito ad un fatto gravissimo accaduto mercoledì scorso. E’ stato avvelenato il mio pastore tedesco, Lapo, di 18 mesi, nel mio balcone. A niente è servita la corsa nell'ambulatorio perchè era in corso una violente emorragia che l'ha ucciso il giovedì mattina alle 6. Abbiamo fatto la denuncia contro ignoti ai carabinieri, anche se io credo che un’azione simile l'abbia sicuramente fatta il mio vicino di casa, che abita al piano superiore al mio, perchè si è sempre lamentato del mio cane, che era troppo grande, che emanava odori, che sporcava le scale del condominio, che comunque pulivo solo io. Invece non hanno mai avuto da dire niente per l'altro, Spank, che è di piccola taglia, e a cui infatti non è successo niente, anche Se stavano insieme in balcone. Vorrei sapere cosa posso fare, quali sono i mezzi per dimostrare che è stato lui. Grazie mille.

 

R: Mi dispiace molto per il suo Lapo. Avvelenare un cane è un gesto di una crudeltà inaudita. Ha fatto bene a sporgere denuncia contro ignoti. Il referto dell’ambulatorio veterinario, che certamente attesta la morte per avvelenamento è molto importante, perché si tratta di verificare chi ha potuto far trovare sul balcone della sua abitazione il cibo avvelenato. E’ importante verificare lo stato dei luoghi per capire se, oltre al vicino che abita al piano superiore, e che certamente avrebbe potuto lanciare sul balcone sottostante cibo avvelenato, ci possano essere altre persone ad aver compiuto tale gesto. In assenza di testimoni, infatti, solo degli indizi gravi, precisi e concordanti potrebbero convincere l’autorità giudiziaria a procedere contro il suo vicino e a condannarlo. In assenza di indizi così precisi, suffragati da testimonianze attestanti le continue lamentele dei suoi vicini, non sarà possibile arrivare alla condanna del colpevole, e non potrà neppure formulare delle accuse nei confronti dei predetti vicini, che purtroppo potrebbero addirittura controdenunciarla per calunnia.

    Torna ad Argomenti

 

I cani non sono "merce"

 

D: Buonasera, ho comprato un cucciolo di bassotto nano nero focato tramite un sito su internet in cui comparivano svariati annunci di vendita di cuccioli(nel mio caso solo di bassotti). Gli accordi con i proprietari della cucciolata sono avvenuti ovviamente per telefono, a parte due e-mail per vedere i cuccioli maschi disponibili che mi interessavano. Purtroppo da questi cialtroni che dicevano di essere un allevamento amatoriale ho ricevuto un cucciolo comprandolo “a nero” (quindi senza nessuna ricevuta fiscale o cartacea), dovevo sceglierlo per prima ed invece mi è rimasto l'ultimo cucciolo maschio a disposizione senza pedigree (ma questo da accordi telefonici già lo sapevo) e senza riuscire ad ottenere la documentazione o l'autocertificazione che il mio cucciolo fosse di razza e che entrambi i genitori possedessero il pedigree come gli allevatori sostavano. Mi hanno rilasciato un libretto sanitario con la prima vaccinazione e la prima verminazione (fatte entrambe in tempi prematuri rispetto all'età del cucciolo) senza il timbro o la firma di un medico veterinario (abuso di professione medica).

Il mio cane è risultato viziato nonostante gli allevatori a voce mi avessero garantito che questa cucciolata aveva una linea di sangue superiore alle altre. Ha solo un testicolo. Me lo ha certificato per iscritto il veterinario in tutte e due le visite che ho fatto finora!

Ora io mi chiedo: l'ENCI non mi ha saputo venire incontro perchè secondo loro per 400 euro non ne vale proprio la pena, alla luce di quanto scritto su, agire legalmente verso chi me l'ha venduto per ottenere almeno le fotocopie dei certificati (pedigree) dei genitori!(roba da pazzi!). Il comandante della finanza della mia città mi ha detto di aspettare...e ripensarci su una eventuale denuncia, visto che loro hanno un'attività di allevamento cani che va dal bassotto nano al canincher al bigol e al barboncino da dieci anni! Non sono dichiarati e iscritti da nessuna parte: quindi non pagano le tasse e soprattutto prendono in giro chi questo lavoro da allevatore lo fa seriamente selezionando i casi con i difetti genetici - come il mio - e garantendoti il massimo dell'affidabilità anche se ad un prezzo maggiore.

Alla luce di tutto questo, nonostante la mia immensa fregatura verso questi allevatori ,ho solo il mio veterinario dalla mia parte!

P.S.: l'ultima telefonata fatta con la sig.ra allevatrice che mi ha venduto il cane e in cui viene chiaramente menzionato tutto quello che su è stato citato l'ho registrata! Insomma, potrebbe passare guai seri!

Ora mi chiedo: posso essere tutelata? Posso essere in parte risarcita? Posso ottenere la documentazione dei genitori del mio cane? Inoltre,è possibile richiedere il pedigree?

Ora il mio cucciolo per quanto non "perfetto" rimane il mio cucciolo, non posso pretendere che mi venga sostituito come una merce, ma siccome per me il mio Willy non è una merce di scambio, bensì "ora" è il "mio cane", come posso agire (in tutti i sensi) verso questi finti allevatori truffatori approfittatori?

Spero di ricevere presto una risposta perchè sono pochi gli avvocati che se ne intendono di cinofilia e proprio non so come comportarmi agendo verso di loro!

 

R: Apprezzo molto la parte finale della tua lettera, perché in effetti i cani non sono una merce, ed è giusto che tu continui a prenderti cura del tuo Willy. A tutte le domande che mi poni posso rispondere affermativamente: puoi essere tutelata; puoi ottenere la riduzione del prezzo pagato, ed il risarcimento del danno; puoi richiedere la documentazione dei genitori del tuo cane ed il pedigree. A tal proposito, puoi leggere quanto ho già scritto in risposta ad un’altra lettera pubblicata in questa rubrica sotto il titolo “Pedigree”.

   Torna ad Argomenti

 

Ha comprato il cane ma può farne ciò che vuole?

 

D: Gentile Dott. Pezone, sono stato un po’ titubante nel rivolgermi a Lei, però durante il forum, quando ho proposto la discussione 'cane rinchiuso', mi hanno consigliato di chiederLe un parere. Il mio vicino di casa tiene spesso rinchiusa in casa una povera bestiola, che guaisce tutto il tempo, è come se piangesse! Non mi ero permesso di dire niente riguardo il comportamento di questo padrone, benché mi sembrasse strano che, pur avendo un giardino privato, e quindi avendo il cane la possibilità di stare in un posto all'aperto, questa possibilità non venisse utilizzata, se non rare volte in cui il cane poteva calmarsi e distrarsi in mia compagnia. A tali volte è succeduto un periodo, mi riferisco alla scorsa estate, in cui il cane non l'ho visto quasi più, se non quando una volta al giorno il cane veniva portato a passeggio, con collare e guinzaglio e non con pettorina e guinzaglio, come sapevo dovrebbe essere. Mi sono limitato a fare le mie considerazioni e ho fatto discreti accenni al modo in cui veniva educato il cane da loro adottato, finché un giorno non ho avuto la certezza che il signore, padrone del cane, attirava con il cibo il mio gatto nel negozio che lui ha nello stesso edificio dove stiamo e lo teneva rinchiuso anche tutta la notte da solo. Così mi sono spiegato il fatto che quando cercavo il mio gatto non riuscivo a trovarlo, mentre di solito, precedentemente, bastava chiamarlo perchè venisse da me. Mi sono risentito tantissimo e ho parlato anche in difesa del cane e il signore ha risposto stizzito che il cane era suo, l'aveva comprato e poteva fare con lui quello che voleva! Ha ragione? Scusi se mi sono dilungato, volevo essere esauriente per ottenere l'opinione di una persona preparata in materia di tutela degli animali. Ringrazio.

 

R: Ovviamente il suo vicino non ha ragione. Non si può pretendere di fare quello che si vuole con un animale per il fatto di averlo comprato. Quanto poi alla condotta di questa persona, che tiene rinchiuso tutto il tempo il suo cane nella sua abitazione, salvo sporadiche uscite, e che rinchiude il suo gatto nel negozio tutta le notte, occorre verificare le circostanze del caso concreto per stabilire se possono esserci anche gli estremi di un maltrattamento nei confronti dei predetti animali.

   Torna ad Argomenti

 

MALASANITA' VETERINARIA

 

D: Buongiorno, vorrei esporre il mio caso per avere conferma o meno se ci sono gli estremi per una azione legale. Una settimana fa ho raccolto una gattina di due o tre settimane, denutrita ed infreddolita, e l'ho portata alla clinica veterinaria per cercare di salvarle la vita. Lì le hanno praticato una flebo nell'osso della zampa posteriore sinistra, e l'hanno tenuta al caldo per un giorno. Risultato: la gatta si è ripresa, mangia e prende peso, ma ha perso completamente l'uso del piedino posteriore sinistro proprio in corrispondenza del punto dove era stata immessa la flebo. Portata poi dal mio veterinario, mi è stato detto che probabilmente la puntura ha leso dei centri nervosi e che se il gatto non avesse recuperato l'uso della zampa entro al massimo un mese sarebbe stata necessaria l'amputazione. Nonostante i miei sforzi di riabilitazione il gatto si trascina il piede girandolo in posizioni innaturali. Ricontattata la clinica dove è stato fatto il danno, nessuno vuole prendersene la responsabilità dicendo che una cosa così non capita mai. Oggi ho portato la gatta dal neurologo e questi ha confermato il danno nervoso al 90%, e siccome la gatta è piccola forse con tanta fisioterapia e vitamina D può recuperare. Posso richiedere alla clinica le spese da me sostenute (90 euro per visita e ricovero presso di loro) ed obbligarli a prendersi l'onere di tentare di curarla gratuitamente? Ho le foto di quando la gattina camminava bene e di adesso che si trascina con il segno evidente di dove è stata immessa la flebo.

 

R: Lei certamente può richiedere alla clinica il risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dalle spese necessarie per le terapie che la gatta dovrà effettuare per rimediare all’errore del primo veterinario, ed anche dei danni non patrimoniali, costituiti dalla sofferenze che le procura la condizione dell’animale a seguito del predetto intervento. Ci sono già dei precedenti giurisprudenziali in tal senso, ma occorre, ovviamente, dimostrare in giudizio, anche con una consulenza neurologica, che il problema è stato causato dal veterinario di quella clinica.

    Torna ad Argomenti


Consegna del pedigree negata!

 

D: Salve, ho un problema in quanto sono tre anni che vengo presa in giro dal mio rivenditore di una cagna bassethound per il semplice fatto che devono darmi il pedigree. Oggi ho richiamato per l'ennesima volta, e mi hanno risposto che non ce l'hanno. Mi chiedo a questo punto: cosa devo fare? Come devo comportarmi dopo che sono stata presa in giro per la bellezza di quasi tre anni? La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità. Grazie.

 

R: Ho già più volte risposto a domande di questo tipo. Se il venditore aveva garantito la consegna del pedigree, che invece non è avvenuta, si può agire civilmente per chiedere una riduzione del prezzo della vendita. Se ci sono gli estremi di un vero e proprio raggiro, si può anche fare una denuncia per truffa. Temo, però, che entrambe le azioni, sia civile che penale, possano essere diventate impraticabili per il decorso del tempo (si hanno a disposizione tre mesi di tempo da quando ci si rende conto di essere stati truffati per presentare una querela, ed un anno di tempo dalla consegna del cane per chiedere al giudice civile la riduzione del prezzo della vendita).

    Torna ad Argomenti

 

Richiami elettromagnetici

 

D: Mi può ricordare, quale è la legge che vieta i richiami elettromagnetici? Grazie

 

R: E’ la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la quale, all’art. 21, lettera r), stabilisce il divieto di usare a fini di richiamo uccelli vivi, accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.

    Torna ad Argomenti


 

INTERVENTO MAL RIUSCITO...

 

D: Buon giorno Avvocato, Le spiego, spero in breve, il mio problema: sono sposato con una bimba di un anno e mezzo e due gatti di tre anni circa.

Il 9 settembre uno dei due mici è volato dal quarto piano riportando diverse contusioni ed emorragie (poi sanate) e due giorni dopo è stato operato presso una clinica di Padova che ci aveva assistito subito dopo l’accaduto (30 minuti dopo circa).

Prima dell’operazione (a seguito della quale è stato affisso un fissatore esterno alla zampa anteriore destra, costata peraltro circa 1000 €) era stato garantito a me e mia moglie che il micio avrebbe recuperato perfettamente l’uso della zampa.

Ad oggi oltre a notare una certa superficialità da parte dell’ortopedica che ci ha seguito vediamo che le certezze che ci erano state date sul buon esito della cosa sono di colpo scomparse.

Tramite la nostra veterinaria poi abbiamo fatto vedere le lastre pre e post operazione ad un altro ortopedico che in pratica ha fatto capire che l’intervento non è stato fatto correttamente; quindi l’ipotesi di un nuovo intervento, non ventilata prima dell’intervento dalla dottoressa che ci ha seguito (in nessun modo), ma ventilataci da lei dopo, sta diventando cosa sempre più certa.

Tenendo presente che io ho saldato per metà il debito e a fronte di quanto detto sopra (in breve ma le mancanze sono state molte) vorrei agire per vie legali nei confronti della struttura e non saldare il tutto dovuto (inoltre chiedere dei danni morali ingenti).

Volendo poi il bene dell’animale lo farei operare come si deve presso un altro ortopedico; il discorso mio si fonda in pratica sulla non sincerità con cui loro mi hanno illustrato l’operazione e gli esiti (per esempio avrei potuto decidere di far tagliare la zampa al micio o di portarlo in altro posto ad operarsi, per fare degli esempi) e sulla superficialità con cui hanno gestito le visite successive e i nostri contatti.

Tenga presente che avendo una figlia da seguire e un lavoro non posso prendermi permessi di continuo o continuare a tenere una stanza solo per il gatto vivendo da accampati all’infinito; in principio mi avevano garantito che in due mesi, massimo tre, sarebbe tornato abile.

Dopo l’operazione mi parlano di chissà quanto e di una probabile altra operazione.

Dovevo essere conciso, mi scusi.

Se potesse rispondermi Le sarei davvero grato.

Grazie mille.

 

R:  Anche nel suo caso siamo di fronte ad una condotta errata dei veterinari della clinica alla quale si è rivolto nell’immediatezza dell’incidente occorso al suo gatto. Certamente la mancanza di adeguate informazioni prima dell’intervento, il cattivo esito di quest’ultimo perché non eseguito correttamente, la superficialità delle visite successive, sono tutte condotte che, se sufficientemente provate in giudizio, legittimano la sua intenzione di non corrispondere alla predetta clinica la residua somma di € 500, e di richiedere sia i danni materiali, costituiti dalle ulteriori spese per il nuovo intervento da affidare ad un altro ortopedico, sia i danni morali per i disagi e le sofferenze che lei sta patendo assieme alla sua famiglia.

   Torna ad Argomenti

 

E'  legalmente proprietaria del cane ma...

 

D: Gentilissimo dottore, vorrei avere un parere su questa situazione: mio fratello e sua moglie tre anni fa acquistarono un bellissimo Labrador, Camilla. Vivendo in campagna Camilla ha avuto sempre a disposizione un parco dove poter correre e vivere liberamente. Cinque mesi fa mia cognata, legalmente proprietaria del cane (praticamente no, poiché non si é mai occupata delle cure e dell'alimentazione di Camilla), é andata via di casa lasciando il cane alle cure di mio fratello (che per motivi di lavoro e' spesso fuori casa) e a quelle dei miei genitori, che sono pensionati ed abitano nello stesso giardino. Dopo che mia cognata se ne è andata, ha effettuato qualche visita sporadica al cane, sostenendo che, quando acquisterà una  nuova casa, porterà via il cane. La preoccupazione dei miei genitori è che la cagnolina, cambiando casa, non avrà più a disposizione lo spazio a cui e' abituata fin dalla nascita ,(poiché, quasi sicuramente, finirà in un appartamento), dovrà abbandonare le sue amicizie, (poiché e' abituata a giocare con altri cani) e rinunciare ai suoi "reali" custodi, i miei genitori che l'hanno sempre accudita con affetto e a cui lei e' legatissima, riconoscendoli come padroni (infatti il cane sceglie sempre di stare davanti a casa dei miei genitori invece che a casa sua). La domanda è: c'è una possibilità di poter impedire a mia cognata di portare via il cane e condannarlo, quasi sicuramente all'infelicità? La prego ci risponda, siamo in pena per la "nostra" Camilla! La ringraziamo anticipatamente, siamo in attesa della sua risposta.

 

R:  Sì, la possibilità c’è. Lei mi dice che sua cognata è “legalmente proprietaria del cane”, per cui immagino che il cane sia iscritto all’anagrafe canina e registrato a nome di sua cognata. Ma tale dato non è sufficiente per attribuire a quest’ultima il diritto di lasciare il cane alle cure di suo fratello e dei suoi genitori, e di poterselo riprendere a suo piacimento. L’anagrafe canina è istituita su base regionale, ed io non so da quale regione mi scrivi, ma vi sono dei principi generali contenuti un po’ in tutte le leggi regionali per cui il proprietario del cane deve segnalare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione del cane. Nel vostro caso tale comunicazione non è avvenuta, nonostante il fatto che attualmente suo fratello e i suoi genitori siano i detentori del cane, per cui per prima cosa le suggerisco di chiedere informazioni presso il predetto servizio veterinario per verificare come formalizzare la nuova intestazione del cane. In ogni caso, il possesso del cane da parte di suo fratello e dei suoi genitori, ed il conseguente legame affettivo che si è venuto a creare, è una situazione di fatto che, a mio giudizio, legittimerebbe un rifiuto alla richiesta di riconsegna del cane, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia iscritto all’anagrafe canina a nome di sua cognata.

   Torna ad Argomenti

 

Quando il Regolamento condominiale è “contrattuale”

D: Buongiorno, vorrei comprare casa in un condominio. Il regolamento condominiale contrattuale vieta esplicitamente di tenere animali in locali e spazi condominiali.

Io possiedo un labrador a cui siamo molto affezionata, e mio figlio di tre anni praticamente vive in simbiosi con il cane. Premetto che altri condomini possiedono cani, gatti, uccelli,ecc. L'amministratore ha comunque dichiarato che ci denuncerebbe se decidessimo di andare nella casa con il cane (a suo dire gli altri cani sarebbero più piccoli, e quindi più tollerabili!). Io vorrei sapere se esistono dei diritti del cane al quale mi posso appellare per comprare casa e non rischiare che un domani mi venga allontanato il cane (principalmente per mio figlio che credo andrebbe incontro a seri problemi psicologici per l'assenza del suo cane). Ma è possibile nel 2007 che un regolamento possa impedirmi di tenere nella mia abitazione privata il mio cane (visto e considerato che il mio cane non comporta per gli altri condomini problemi di disturbo della quiete o di igiene, e non abbaia mai)?

 

R:  Gentile signora, lei mi dice che il regolamento condominiale è “contrattuale”, per cui devo desumere che il contratto di acquisto che dovrebbe sottoscrivere richiama espressamente il predetto regolamento (che altrimenti non avrebbe efficacia nei suoi confronti). Tale regolamento, da quello che leggo, non vieta in assoluto la detenzione di animali, ma solo la permanenza di tali animali negli spazi condominiali. Ovviamente il predetto regolamento, che lei accetterebbe firmando il contratto, le impedirebbe, di fatto, di tenere il suo labrador, poiché le risulterebbe impossibile farlo uscire per una passeggiata o per i suoi bisogni. In tale caso, come ho detto anche rispondendo ad un altro lettore della nostra rubrica, l’unica cosa che può fare è cercare un’altra casa in un condominio che abbia un regolamento che non ponga tali divieti, ed un amministratore un po’ più simpatico.

    Torna ad Argomenti

 

ETICA DELLE IMMAGINI SUL WEB

 

D: Buon giorno, le scrivo dalla provincia di Pesaro. Desideravo sapere se è possibile denunciare l'autore (sconosciuto) di un filmato ed eventualmente quale sia la giusta procedura da seguire, che attualmente sta girando sul noto sito "you tube", in cui si vedono le immagini di un povero cane sofferente a causa di crisi epilettiche che dopo alcuni secondi muore. L'autore del filmato ritiene  essere il proprietario del cane. Mi chiedo se per un gesto del genere è possibile punire l'autore del video.

 

R:  Gentile lettore, il problema che mi pone si presta ad essere oggetto di una serie di considerazioni.

Tanto per cominciare, chi rende disponibile dei video al pubblico internet, come il sito You Tube, dovrebbe essere in grado non solo in teoria, ma anche in pratica, di controllarne il contenuto.

Purtroppo, mentre i giornalisti e gli editori sono tenuti al rispetto sia di norme di legge, sia di codici di autoregolamentazione, che vietano la pubblicazione di immagini di questa crudeltà, internet è il regno del “politicamente scorretto”, dove tutto è consentito. Basti pensare al video shock del ragazzo down pestato dai suoi compagni di classe, che circa un anno fa girava su internet, o ai video dell’uccisione di Saddam Hussein o delle plurime uccisioni di Juba, il cecchino di Bagdad, o delle vittime dei sequestri degli integralisti islamici, per rendersi conto della portata del problema.

Ma nel nostro caso non si può invocare il principio della libertà di stampa o di diffusione delle notizie, come invece può farsi per i video presenti su alcuni siti del tipo nonlosapevo.com, video che, per quanto contengano scene cruente e raccapriccianti, contribuiscono ad amplificare la portata di denunce contro lo sfruttamento degli animali nelle industrie, negli allevamenti intensivi, nei combattimenti vietati dalla legge.

Non possono venire in rilievo neppure gli argomenti della libertà di pensiero o di espressione, sanciti dalla costituzione. Non si può dire che la censura di un filmato di un cane agonizzante e morente sia un attentato a queste libertà. Quel filmato dovrebbe essere cancellato, non solo perché offende la memoria di quel cane, e la sensibilità delle persone capaci di partecipare della sua sofferenza, ma anche perché incoraggia l’emulazione del comportamento sadico del proprietario, che probabilmente non si sarà preoccupato di curare quella patologia - l’epilessia - di cui sono peraltro affetti molti cani, se è arrivato al punto di divertirsi a filmare il suo cane mentre agonizzava, ed ha anche ritenuto di mettere su internet il prodotto di questa cattiveria.

Certo, You Tube ha un “codice di condotta”, per evitare che venga fatto un cattivo uso del sito, per cui, se un video dovesse violare i “termini e condizioni di utilizzo”, può essere rimosso dal sistema. E tra le regole da rispettare vi è quella di non pubblicare “video che mostrano azioni illegali come il maltrattamento di animali”. Si legge anche, sempre nel “codice di condotta” del sito, che non sono ammesse forme di violenza evidente e gratuita (tipo persone ferito o umiliate), né “video disgustosi di incidenti, persone morte o altri soggetti simili”.

Ma è praticamente impossibile passare in rassegna tutti i video che quotidianamente vengono spediti a You Tube, per cui credo che l’unica cosa che lei possa fare è contattare con una mail il centro assistenza di You Tube, per segnalare il caso.

Per il resto, non credo che la condotta del proprietario del cane, per quanto deprecabile, sia punibile penalmente, a meno che non si riuscisse a dimostrare che la morte del cane è stata crudelmente cagionata proprio dalla mancanza di cure. In tal caso si potrebbe chiedere ed ottenere la condanna del proprietario, previa la sua individuazione.

Colgo l’occasione per segnalare a lei ed agli altri lettori un’altra vicenda, ancora più terribile, che ho appreso da una newsletter del 24 ottobre dell’OIPA Italia Onlus (Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ONG affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione dell'ONU).

Un certo Guillermo Habacuc Vargas, sedicente artista del Costa Rica, in una delle sue mostre presso la Galeríam Códice, ha esposto quella che lui ha ritenuto essere un’opera d’arte, e cioè un cane, pelle ed ossa, legato con una corda e lasciato lì a morire di fame e di sete.

Vargas, da quello che ho letto nella predetta newsletter, aveva pagato dei bambini affinché catturassero un cane randagio per poi utilizzarlo come “opera”. L’opera d'arte consisteva appunto nel guardare l’agonia e la sofferenza fino alla morte.

Alle persone presenti alla mostra era stato vietato di portare cibo ed acqua, e chiunque cercava di avvicinarsi per accudire l’animale veniva allontanato in malo modo con insulti.

Accanto al cane morente vi era una scritta fatta di crocchette che riportava la frase: "Sei quello che leggi".
Non ci sono parole per commentare questa barbarie. Per favore, firmate e diffondete la petizione OIPA affinché simili atrocità non vengano mai più commesse. La morte di un animale non è un trastullo per i frequentatori dei siti internet, e tantomeno è arte. In questi casi è solo crudeltà. Inviate la lettera di protesta alla pagina http://www.oipaitalia.com/maltrattamenti/appelli/costarica.html

 

   Torna ad Argomenti

 

Accesso  nei locali pubblici

 

D: Spesso mi viene interdetto l'accesso in alcuni locali pubblici o aperti al pubblico, in quanto accompagnato dal mio cane di piccola taglia e del peso di 9 kg.

A volte nonostante vibrate proteste, non mi viene consentito neppure l'accesso in determinati ristoranti (peraltro privi dell'apposito cartello che vieta l'ingresso ai cani), oppure in qualche sportello comunale per delle pratiche ordinarie.

Preciso che il cane non è nè aggressivo, nè mordace, nè molesto.

E' capace di rimanere in ottimale tranquillità in un angolo anche per delle ore senza manifestare segni di impazienza o di nervosismo. Gli basta vedere che sono al suo fianco.

E' lecita l'inibizione all'accesso di un locale aperto al pubblico, non luogo di culto, di un uomo accompagnato da un cane a guinzaglio? Qual'è l'eventuale legge che tutela i casi come il mio?

 

R: In effetti l’inibizione all’accesso in un locale aperto al pubblico di un uomo accompagnato da un cane al guinzaglio non è lecita.

Come ho già avuto modo di chiarire, l’art. 2 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/06 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”, modificata con ordinanza del medesimo Ministero del 28/3/07 prevede che tutti i cani (grandi e piccoli) devono avere il guinzaglio o, in alternativa, la museruola, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, e devono avere sia il guinzaglio che la museruola quando vengono portati nei locali pubblici e sui mezzi pubblici. Una volta rispettate tali condizioni, l’accesso è lecito sia nei luoghi aperti al pubblico, sia nei locali pubblici e sui mezzi pubblici.

Pertanto, di fronte ad un  invito ad uscire da un locale perché in compagnia del proprio cane, ci si può opporre e chiedere anche l’intervento dei vigili urbani, affinché sia rispettata la legge.

Occorre, però, chiarire che vi sono numerose ordinanze e regolamenti comunali, che, se non impugnati ed annullati, sono validi ed efficaci, i quali possono vietare l'ingresso dei cani nei negozi di generi alimentari, negli ospedali, nei luoghi destinati all'esercizio di culto, nei cimiteri, nei ristoranti, nei teatri e cinematografi, e in tutti gli altri esercizi commerciali in genere quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso. In tal casi in genere viene stabilito che deve essere esposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e anche gli estremi del provvedimento comunale.

Lei deve quindi verificare se vi è un apposito regolamento del suo comune che disciplina tale materia, e le eventuali disposizioni circa la conduzione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Gli obblighi o divieti di cui sopra comunque non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti ed a quelli in dotazione alle forze armate, di polizia e della protezione civile.

   Torna ad Argomenti

 

PEDIGREE E FRODI...

 

D: Salve! Volevo sottoporle il caso di mia sorella e del suo piccolo shih-tzu. Il cucciolo le è stato regalato da noi familiari, nel 2005, ed acquistato presso un allevamento che, con tanto di contratto firmato dalle parti, consegnava un cucciolo munito di microchip (vero) e con pedigree (era infatti intenzione di mia sorella fare una cucciolata di "Razza"). Passano i mesi e del pedigree nemmeno l'ombra..... mia sorella chiama per avere notizie del documento ma viene trattata a male parole (proprio insultata!) e da quel momento si fanno negare. Mia sorella, quindi, si è rivolta ad un'associazione di consumatori per essere tutelata.... in fondo crediamo proprio che si tratti di frode.... ma da quello che ci è stato detto, gli "allevatori" sono disposti a riprendere il cane (dopo 3 anni!) e a restituire i soldi... Ovviamente mia sorella si rifiuta di restituire il suo piccolo compagno di vita!! E così sembra che sia mia sorella a non voler trovare un accordo!

E' possibile che non ci si renda conto che un animale non è un mobile?! Che non è possibile, semplicemente, restituirlo e voilà?! E  comunque questi "allevatori" continuano a vendere cuccioli.... apparentemente non andranno incontro a nessun tipo di denuncia... E mia sorella, (non avendo alcuna intenzione di rinunciare al cagnolino) non avrà mai nessun tipo di indennizzo (anche solo morale!)  Volevo chiederle se in effetti le cose stanno così, o se mia sorella può in qualche modo seguire una strada per avere un pò di "giustizia".

 

R:  Come ho già detto in questi casi, fermo restando che il cane non è un mobile e che non va restituito come fosse una merce difettosa, si può agire contro il venditore per chiedere una riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno, ed anche denunciarlo per truffa, se ve sono gli estremi, che potranno essere verificati anche dai legali dell’associazione dei consumatori cui vi siete rivolti.

   Torna ad Argomenti


 

dovendo separarmi da mio marito...

 

D: Gentile Avvocato, avendo molti animali (cani e gatti raccolti dalla strada) e dovendo separarmi da mio marito, esistono strumenti legali per ottenere il mantenimento degli animali oppure, come sostiene il mio avvocato, dovrei davvero mandarli in un canile o farli morire di fame?

Mi rifiuto di credere che dovrò arrendermi. La prego mi aiuti!


R:
 Gentile signora, sono a conoscenza di precedenti giurisprudenziali in tema di assegnazione degli animali in sede di separazione dei coniugi, ma in effetti non mi risultano precedenti in ordine alla condanna di uno dei coniugi anche alle spese di mantenimento degli animali. Tuttavia ritengo che il diritto è una materia viva, e che una richiesta in tal senso, se congruamente motivata, è meritevole di essere presa in considerazione ed anche accolta. Il canile non è neppure da prendere in considerazione, e sono certo che il suo avvocato potrà validamente sostenere le sue ragioni nel giudizio di separazione.

   Torna ad Argomenti

 

Vendita di animali malati

 

D: SCRIVO PER AVERE IL PARERE DI UN ESPERTO CIRCA LA COMPRAVENDITA DI UN CUCCIOLO DI SHAR-PEI A DICEMBRE 2006. E' UN REGALO FATTOMI DAL MIO RAGAZZO, CHE HA COMPERATO IL CANE LI’ POICHE’ AVEVO CHIAMATO QUALCHE ORA PRIMA PER CHIEDERE SE AVESSERO DEI CUCCIOLI. IL RAGAZZO MI HA RISPOSTO CHE NE ERA RIMASTO SOLO UNO, CON MICROCHIP E PEDIGREE, PURISSIMO.

MI E’ STATO REGALATO, L'HO PORTATO A CASA E MI SONO IMMEDIATAMENTE ACCORTA CHE IL CANE NON STAVA AFFATTO BENE. INOLTRE NON CI SONO STATI CONSEGNATI ALCUNI DOCUMENTI, NE’ PER IL MICROCHIP NE’ PER IL PEDIGREE, E CI E’STATO DETTO CHE SAREBBERO ARRIVATI SUCCESSIVAMENTE.

IL GIORNO DOPO IL CANE E’STATO PORTATO DAL VETERINARIO, IL QUALE HA DIAGNIOSTICATO UNA GASTROINTERITE E PARECCHIA DERMATITE.

HO CURATO IL POVERO CUCCIOLO, ABBIAMO FATTO IL POSSIBILE, IL CHE MI E COSTATO ECONOMICAMENTE PARECCHIO.

DURANTE IL SUO RICOVERO IL DOTTORE SI E’ ACCORTO CHE IL CANE ERA SPROVVISTO DI MICROCHIP. ALLORA HO CHIAMATO IN NEGOZIO ED IL RAGAZZO NON SAPEVA CHE SPIEGAZIONE DARMI.

HO PROVVEDUTO AD APPLICARE IL MICROCHIP, HO CHIESTO NUOVAMENTE I DOCUMENTI A MAGGIO E LA RISPOSTA E’ STATA SEMPRE LA STESSA. ORA SIAMO A LUGLIO E DEI DOCUMENTI ANCORA NULLA.

HO CHIAMATO POCHI GIORNI FA E MI è STATO DETTO CHE I DOCUMENTI NON MI SARANNO MAI PIU’ CONSEGNATI, POICHE’ IL CANE ERA STATO CONSEGNATO A LUI SENZA MICROCHIP.

ORA LE VOLEVO CHIEDERE: HO DIRITTO AD UN RIMBORSO? POSSO PROCEDERE PER VIE LEGALI? E SE SI, QUALI PROVE POSSO UTILIZZARE CONTRO IL VENDITORE? LA PREGO DI AIUTARMI A CAPIRE QUALI SONO I MIEI DIRITTI E SE CIO’ CHE HA FATTO è LEGALE O NO.

 

R: Il venditore, da quello che mi scrivi, non si è comportato correttamente sotto tre profili, giuridicamente rilevanti: il cane, infatti, era malato, ed era sprovvisto sia di microchip che di pedigree.

Per quanto riguarda la vendita di animali malati, la legge opera una distinzione tra le malattie infettive indicate nel regolamento di polizia veterinaria e le altre malattie non infettive. Nel primo caso, la compravendita è nulla, in quanto gli animali portatori di tali malattie non possono essere venduti. Nel secondo caso, invece, a seconda della gravità della malattia, si potrà chiedere l’annullamento del contratto, ovvero la riduzione del prezzo, salvo in ogni caso il diritto, per l’acquirente, al risarcimento del danno. Occorre, però, dimostrare l’inadempimento del venditore, e cioè la presenza della malattia sin dal momento della consegna dell’animale, il che non è sempre agevole. Il cane, infatti, potrebbe essersi ammalato successivamente alla consegna, ad esempio a seguito di ingestione di alimenti avariati. Ulteriore problema è dato dalla tempestività della denuncia al venditore della presenza della malattia, denuncia che deve essere effettuata entro otto giorni dalla scoperta. Tale termine è previsto a pena di decadenza dall’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento o di riduzione del prezzo. La denuncia non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio (cioè della malattia) o l’ha occultato. Non è necessaria una denuncia scritta, basta anche una telefonata, purchè si possa dimostrare di avere effettuato tale reclamo nel termine di otto giorni dalla scoperta della malattia. Nel tuo caso, trattandosi di malattie non gravi (enterite e dermatite), l’azione contrattuale che può essere esperita è quella di riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (spese del veterinario), purchè si possa dimostrare la presenza della malattia già prima della consegna del cane, e vi sia stata una denuncia tempestiva.

Anche la mancanza del microchip, di cui il cane doveva essere dotato, costituisce un ulteriore profilo di responsabilità del venditore, che deve rimborsare le spese per l’apposizione del chip. Per quanto riguarda il pedigree, puoi leggere quanto ho già scritto in risposta ad un’altra lettrice della nostra rubrica.

   Torna ad Argomenti

 

HA INVESTITO IL MIO CANE PERCHè CORREVA TROPPO

 

D: IL MIO CANE DI ANNI 13, DOPO ESSERE USCITO DAL CANCELLO DI CASA, HA ATTRAVERSATO LA STRADA PER SEGUIRE UNA CAGNETTA, ED E’ STATO INVESTITO DA UNA MACCHINA. L'AUTOMOBILISTA NON SI E’ FERMATO A PRESTARE SOCCORSO (IL CANE PESAVA OLTRE 50 CHILI, E NECESSITAVA DI CURE IMMEDIATE, MA L'AUTOMOBILISTA NON HA PRESTATO IN NESSUN MODO AIUTO, NON TENENDO AFFATTO CONTO DELL'EVIDENTE STATO CONFUSIONALE DI MIO PADRE CHE E’ ACCORSO A PRESTARE LE DOVUTE CURE AL CANE). IL CANE PURTROPPO E’ MORTO ALCUNI MINUTI DOPO L'INCIDENTE.

PREMESSO CHE L'AUTOMOBILISTA NON RISPETTAVA IL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/ORARI, BEN SEGNALATO SULLA STRADA, E CHE CI HA CITATO PER PAGARE I DANNI DELLA VETTURA (CIRA 700 EURO), VOLEVO SAPERE SE LA LEGGE IN QUALCHE MODO TUTELA ANCHE NOI PADRONI, SCONVOLTI DALLA MORTE DI QUELLO CHE ERA DA ANNI UN COMPONENTE DELLA FAMIGLIA. GRAZIE PER LA DISPONIBILITA’.

 

R: Il tuo caso è perfettamente analogo a quello di cui si è occupato il Giudice di Pace di Ortona, che con la sentenza che trovi pubblicata per esteso sul nostro sito sotto la voce “sentenze di merito”, ha condannato l’automobilista a risarcire il danno esistenziale patito dal proprietario del cane a seguito della morte dell’animale, evidenziando la responsabilità dell’automobilista per non essersi fermato a prestare il dovuto soccorso. E’ bene precisare che in giudizio va provata l’intensità del legame affettivo con il cane (quanto tempo i familiari trascorrevano con il cane, in che modo quest’ultimo condizionava le abitudini di vita dei familiari, ecc.). Colgo l’occasione per precisare, altresì, che il nostro ordinamento non prevede il reato di omissione di soccorso ad un animale rimasto investito dalla vettura, e che la predetta sentenza del Giudice di Pace ha riconosciuto la responsabilità dell’automobilista solo sotto un profilo civilistico. Pertanto l’affermazione che mi viene attribuita sul settimanale “Dipiù” n. 23 del 20 agosto 2007, nell’articolo a firma di Ludovica Visconti, e relativa al riconoscimento del reato di omissione di soccorso nei confronti dell’animale investito, non è esatta (così come non è vero che il cane sia stato sottoposto ad autopsia: si tratta, evidentemente, di incomprensioni che si sono verificate nel corso dell’intervista telefonica effettuata dalla giornalista, che comunque ringrazio per l’attenzione prestata alla vicenda del cane Argo). In ogni caso, la condotta dell’automobilista che, a causa dell’eccessiva velocità e dell’imprudente condotta di guida ha cagionato il ferimento dell’animale, e che non si è fermato a prestare soccorso, determina una responsabilità per fatto illecito sotto il profilo civile, che legittima il proprietario del cane a chiedere il risarcimento del danno.

  Torna ad Argomenti

 

controversie TRA VICINI

 

D: Ho due femmine di bull terrier sul terrazzo di circa  80 mq. con tutti i loro relativi confort (cucce isolanti rialzate, copertura isolante dal caldo e dal freddo, materassino per le pennichelle etc.). Da premettere che le cagnette, quando ci sono io sono, sempre in casa giu' con me. La casa costituita da tre piani è interamente di mia proprietà, come risaputo questa  è una razza che non abbaia molto e se capita in orari notturni lo fa per rispondere a cani randagi che imperversano nelle strade del paese dove abito. L'abbaiare non dura in modo ininterrotto e continuato (quando capita che abbaino), i cani sono iscritti regolarmente alle ASL. Purtroppo c'è una vicina con cui ho avuto controversie di altro genere che mira a farmeli togliere e influenza anche i vigili urbani e alcuni vicini amici del paese. Come posso tutelarmi nel caso mi volessero fare un decreto di allontanamento delle mie due bimbe o altro?

 

R: In base a quello che scrivi, posso dirti che non hai nulla da temere: non ci sono i presupposti né per una denuncia per il disturbo della quiete pubblica, né per un provvedimento urgente da parte del Sindaco di allontanamento dei cani per motivi di igiene pubblica. Qualora dovessi ricevere comunque un provvedimento di tale natura, potrai impugnarlo davanti al Tribunale Amministrativo.

  Torna ad Argomenti

 

VICINO "OTTUSO" MINACCIA DI MORTE I MIEI CANI

 

D: Desidero un suo parere sulla problematica occorsami in data di ieri. Premetto che sono un felice possessore di tre cani (una meticcia di piccola taglia di 14 anni, un meticcio di media taglia di 15 mesi e una femmina amstaff di 8 mesi) e abito da circa un anno in una villetta a schiera situata in un paese della provincia di Lodi.

Essendo appassionato, frequento da mesi la scuola cinofila con il meticcione nelle discipline di obbedienza e agility e conto di iniziare a settembre anche con la cucciola di amstaff.

La villetta è posizionata di testa, insieme ad un'altra confinante con la mia e fa angolo con un vicolo pedonale utilizzato da gli altri condomini per accedere agli appartamenti.

Altra premessa: almeno l’80% dei residenti possiede 1-2 cani. Uno degli inquilini non confinanti con la mia villetta ha reclamato molto maleducatamente dicendo che la situazione è insostenibile, e che in particolare l’amstaff di 8 mesi abbaia ogni qualvolta lui passa davanti alla mia recinzione con il suo pastore tedesco. Ho fatto notare che è natura intrinseca del cane segnalare il passaggio di persone o animali  al di là di quello che lui è per lui il suo “territorio”, e che lo scenario è identico in tutto il quartiere (cioè, passando vicino ad altre villette con cani il risultato non cambia) e l’unica differenza è che io sono penalizzato per il fatto che essendo vicino al vicolo pedonale, ho più passaggi e quindi più occasioni di abbaio.

Arrogantemente è stato risposto che non interessavano le altre casistiche, ma il problema era costituito  solo dai miei cani, in quanto più vicini alla sua abitazione (è da notare che il vicolo ha un’altra uscita, ma anche lì abitano inquilini con pitbull e amstaff, e quindi la situazione è identica).

Inoltre ha aggiunto erroneamente che il mio amstaff abbaia alle 4 di mattino quando lui va a lavorare, ma è una bugia in quanto il cane di notte dorme in casa.

Ha quindi replicato che se non avessi provveduto (non ho capito cosa potrei fare, già tengo di notte e di giorno quando posso sia l’amstaff che la meticcia in casa e lascio fuori l’altro meticcio) avrebbe provveduto tramite sui amici della protezione animale a far portare via il cane.

A questo punto ho chiuso la conversazione visto l’ottusità della persona, rispondendo di attivarsi e poi mi sarei adeguato di conseguenza.

Tra l’altro non credo che sia di competenza della protezione animale in quanto non si tratta di maltrattamenti: tutti i cani sono regolarmente chiappati, vaccinati, hanno a disposizione un giardino, una cuccia in mattoni rivestita di polistirolo e legno con riscaldamento e escono per passeggiate almeno tre volte al giorno.

Faccio presente che il mio diretto confinante a sinistra non ha mai lamentato nulla e neanche quello che è alla mia destra che ha tra l’altro un cane che abbaia quanto i miei (ma non è stato oggetto della discussione), anzi di solito è lui il primo a segnalare i passaggi in quanto più prossimo agli appartamenti in villa e i miei di conseguenza si aggregano.

Purtroppo ho avuto modo di sentire questa persona in seguito chiedere solidarietà ad altri inquilini per eventuali firme e so che ha chiesto anche la collaborazione da parte del Sindaco, ma credo gli sia stata rifiutata.

Il mio timore è, anche visto lo spessore della persona, che balzi la malsana idea di avvelenare le bestie e quindi vorrei capire cosa posso fare per tutelare o gestire al meglio la diatriba.

Ringrazio e mi scuso per essermi dilungato.

 

 R: Anche nel tuo caso, direi che non hai nulla da temere, né da parte della protezione animali, né da parte del Sindaco. Per quanto riguarda i pericoli di avvelenamento, posso solo dirti di cercare di evitare le “occasioni del peccato”, cercando il più possibile di tenere i cani dentro casa. Ma non voglio neppure pensare che il tuo vicino possa arrivare a tanto…

  Torna ad Argomenti

 

posso avere un cane in un condominio...?
 

D: buona sera avvocato, volevo sapere se posso avere un cane in un condominio di 16 inquilini dove il regolamento vieta i cani in condominio. Nel regolamento che mi hanno consegnato manca la firma del proprietario del mio appartamento, quindi le firme sono 15 e ne mancherebbe una.

 

R: L’argomento è già stato ampiamente trattato. Dalla sua lettera capisco che lei non è il proprietario dell’appartamento, ma sta in affitto. Ebbene, occorre verificare se il contratto di affitto sancisce il divieto di tenere cani in casa. Se non c’è tale divieto, lei può tenere sicuramente un cane nel suo appartamento.

  Torna ad Argomenti

 

ASSISTENZA SANITARIA ANCHE PER CANI E  GATTI

 

D: visto che gli italiani posseggono sempre più animali e se li vuoi tenere bene devi pagare delle belle cifre, perchè non fare un libretto sanitario anche per loro?

 

R: Mi pare che qualcuno lo stia già proponendo con una raccolta di firme, ma penso che per il momento la proposta è un po’ utopistica. Certo, se si utilizzassero meglio i soldi per la sanità, e si tagliassero molte spese superflue, i soldi uscirebbero pure…

  Torna ad Argomenti

 

GATTI CONTESI

 

D: Gentile avvocato, il mio vicino ha preso con sè due gatti e quest'estate la sua famiglia è andata in vacanza lasciando questi animali, di cui uno era piccolissimo (non aveva neanche 2 mesi). Se non avessimo provveduto a prenderlo, il gatto grande lo avrebbe ucciso.

Dato che noi amiamo gli animali abbiamo provveduto a dar loro da mangiare, cercare di abituarli l'uno alla presenza dell'altro, e per una nostra sicurezza li abbiamo fatti vaccinare.

Alla fine di agosto i miei vicini sono rientrati pretendendo che i gatti fossero i loro, e rimproverandomi di averli accuditi, quando se non fosse stato per me il piccolo sarebbe morto aggredito e il grande probabilmente sarebbe morto denutrito.

Adesso io pretendo che o i gatti siano giuridicamente i miei o se loro vogliono riprenderseli mi devono le spese da me sostenute e vorrei poterli obbligare a vaccinarli e sterilizzarli, insomma a tenerli non come randagi.

E'possibile? a chi mi posso rivolgere dato che li avevano abbandonati?

 

 R: A differenza di quanto avviene per i cani, non c’è un’anagrafe felina. I gatti, da un punto di vista giuridico, sono patrimonio indisponibile dello Stato, e sono di proprietà del Sindaco, a meno che non appartengano ad una colonia felina, secondo modalità che sono generalmente stabilite dalle leggi regionali. Quindi, in sostanza, nessuno può ritenersi “proprietario” dei gatti, potendo ognuno limitarsi a tenerli con sé per dar loro cibo o alloggio, senza però divenirne proprietario.

I suoi vicini potrebbero però lamentare una lesione del loro diritto di “possedere” i gatti, cercando di dimostrare che questi ultimi erano nella loro disponibilità prima della partenza per le vacanze. La legge, infatti, distingue il concetto di proprietà da quello di possesso, ed il possesso dei gatti potrebbe essere un fatto giuridicamente rilevante (anche se non mi risultano precedenti giurisprudenziali). In questo caso, però, si esporrebbero sia al rischio di una denuncia per abbandono di animali ai sensi dell’art. 727 c.p. (nella sua attuale formulazione), visto che uno dei gatti non era in grado di sopravvivere, ed anche ad un’azione civile, da parte sua, finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese da voi sostenute durante la loro assenza, ai sensi dell’art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa). Occorre però valutare tutte le circostanze del caso concreto, cosa che potrà fare con l’assistenza di un suo legale di fiducia.

  Torna ad Argomenti

 

QUEI CANI DEI GUARDIANI DI NOTTE...

 

D: Buon giorno,volevo chiarirmi le idee su i cani che tengono nei propri giardini i guardiani di notte. Questi cani vengono tenuti in gabbie sembrerebbe a norma e a volte - raramente - durante la giornata li liberano nel giardino, ma il vero problema è che di notte (sopratutto dalle cinque in poi) abbaiano e sbattono la ciotola contenente l'acqua da bere. Sono due pastori tedeschi e uno di loro e stato ferito a una gamba da una pallottola e non riesce quasi più ad abbaiare (è rauco) e ha perso l'uso delle gambe posteriori. Ma perchè i guardiani dentro la casa nono vanno a vedere cosa possono avere queste poveri animali. Cosa posso fare per smettere di sentirli lamentarsi?

 

R: Può contattare una guardia zoofila o una volontaria di un’associazione protezionista, al fine di verificare se ci sono i presupposti di una denuncia per il maltrattamento di animali. I nostri recapiti sono sulla home page del sito.

  Torna ad Argomenti

 

Un ospite dei miei vicini ha investito il mio cane

 

D: Buongiorno, abito in una strada privata assieme ad altre famiglie. Un ospite di uno dei miei vicini ha investito il mio cane mentre se ne andava partendo ad alta velocità, e non si è nemmeno fermato per prestare soccorso all'animale. Già alcune settimane orsono, il cane di un altro vicino era stato investito, sempre su proprietà privata, ed è morto poco dopo. Nel primo caso, ho sentito il rumore dell'incidente, ma non ho fatto in tempo a vedere l'auto che già si era allontanata quando sono uscita. Nel secondo caso invece il mio compagno ed io abbiamo visto tutto. Vorrei sapere se la legge prevede una condanna penale in questi casi, o un risarcimento per le spese veterinarie, o entrambi. Grazie.

 

R: A meno che l’automobilista non si sia diretto intenzionalmente contro il cane, non è possibile una condanna penale, perché non esiste il reato di lesioni colpose in danno di un animale, né quello di omissione di soccorso (ne abbiamo già parlato). Il proprietario dell’animale può però rivolgersi al giudice civile, per avere il risarcimento dei danni da fatto illecito, danni che comprendono anche le spese veterinarie.

  Torna ad Argomenti

 

L'ABBAIO DEL CANE DISTURBA UN SOLO CONDOMINO

 

D: Se il mio cane abbaia - non frequentemente - di notte, quando non sono in casa, e mi ritrovo a discutere non con un mio stesso condomino ma bensì con un condomino della palazzina di fronte, cosa posso controbattere a questo condomino, visto che mi è già capitata questa situazione?

 

R: Può controbattere che è davvero strano che sia l’unico a lamentarsi dell’abbaiare del suo cane. Peraltro la giurisprudenza ha chiarito che il disturbo alla quiete pubblica è configurabile solo quando c’è una pluralità di persone che vengono disturbate…  

  Torna ad Argomenti

 

DIVIETI CONDOMINIALI validi solo se contrattuali
 

D: Salve gentilissimo avvocato, abito in un condominio che presenta una certa avversione per i cani. La casa in cui abito è in affitto e il regolamento condominiale prevede il divieto di tenere cani, gatti o altro in casa. In questi giorni mi è stata notificata dal capo condominio, a breve mani, una raccomandata nella quale mi si informava che più condomini si erano lamentati della presenza del cane e mi avvisavano che si sarebbero informati sulla possibilità o meno che io avevo di tenere il cane in casa nonostante il regolamento lo vietasse. Adesso, io utilizzo l'ascensore per scendere il cane fuori, ma non sporca dentro l'ascensore e comunque potrei, per trovare un punto di incontro, evitare di salire sull'ascensore, ma vorrei sapere i riferimenti normativi che mi permettono di difendere me e il mio cane da questa inutile presa di posizione dei condomini. E se le leggi regionali possono differire nel regolare la materia.

 

R: Il divieto di tenere un’animale in un appartamento condominiale può derivare o da un regolamento che ha natura contrattuale (ne abbiamo già parlato) ovvero, per l’inquilino, dal contratto di affitto. Se nel suo contratto non le viene fatto questo divieto, lei può legittimamente tenere in casa il suo cane. Dovrà solo avere cura che questo non sporchi le parte comuni dell’edificio, come l’ascensore, ma mi pare che lei già stia attenta a questo. Le leggi regionali si occupano anche della tutela degli animali da affezione, e possono anche differire nel regolare la materia (anche se è riscontrabile una certa uniformità), ma ciò che conta, come le ho detto, sono le pattuizioni contenute nel suo contratto di affitto.

  Torna ad Argomenti

 

Cani da guardia legati e sotto il sole

 

D: Vivo in una casa di proprietà nei pressi di una piccola zona artigianale. Ci sono in questa zona vari cani che, durante la notte, fanno la guardia ai vari capannoni della zona. Due in particolare, però, sono di proprietà di artigiani che vengono raramente in questa zona lavorativa, sono legati a catene piuttosto corte, stanno spesso al sole e ho il sospetto che spesso non ricevano nemmeno un adeguata alimentazione... questi cani piangono e abbaiano spesso, durante il giorno e durante la notte, a volte senza sosta per ore e ore. Siamo gli unici ad averne disturbo perchè le nostre finestre sono le uniche rivolte verso quella zona. Possiamo far valere qualche azione? A chi dovremmo rivolgerci? Grazie

 

R: Anche in questo caso siamo in presenza, evidentemente, di un maltrattamento di animali, per cui puoi leggere quanto ho scritto in risposta alla lettera di Stefano di Sulmona.

  Torna ad Argomenti

 

Tutti i cani  devono andare in giro con il guinzaglio e museruola?

 

D: Buongiorno, ho un dubbio sulle varie ordinanze sui cani pericolosi che spero Lei possa chiarirmi.

Tutti i cani (grandi e piccoli) non appartenenti alla lista delle razze pericolose devono andare in giro con il guinzaglio (nei locali pubblici anche museruola)?

Come si fa a capire se un incrocio fa parte o meno degli appartenenti alla lista delle razze pericolose?

Grazie.

 

R: L’art. 2 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/06 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”, modificata con ordinanza del medesimo Ministero del 28/3/07 prevede che tutti i cani (grandi e piccoli) devono avere il guinzaglio o, in alternativa, la museruola,quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, e devono avere sia il guinzaglio che la museruola quando vengono portati nei locali pubblici e sui mezzi pubblici. 

I cani appartenenti a razze o incroci di razze “a rischio di aggressività” devono avere congiuntamente il guinzaglio e la museruola sia quando si trovano nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico, sia quando vengono portati nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

I predetti obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

L’individuazione dei cani appartenenti alla lista delle razze e degli incroci di razze a rischio di aggressività spetta ai servizi veterinari, i quali devono tenere un archivio aggiornato dei predetti cani.

  Torna ad Argomenti

 

Un cane tenuto in garage, non esce mai!

 

D: Salve, mi chiamo Stefano, vivo a Sulmona (AQ) e mi è capitato di assistere a questa situazione: un pastore tedesco di 2/3 anni tenuto in un garage (2m x 5m, pieno di attrezzature varie), legato ad una catena fissa (meno di 3m) per tutto il giorno. Il garage si trova a piano terra sotto l’appartamento dei suoi proprietari (1°piano di un grande condominio) e si affaccia sul parcheggio privato del condominio. Il cane resta tutto il giorno lì dentro a non far nulla (il garage viene lasciato socchiuso la mattina per via del sole ed aperto il pomeriggio). Probabilmente a volte il cane verrà fatto anche uscire, ma la maggior parte del suo tempo, di solito, la passa in quel garage da solo, legato e senza avere contatti con nessuno se non per breve tempo (credo esca soltanto la mattina sul presto). Ho potuto osservare la situazione per 4 giorni, mattina e pomeriggio (certo non costantemente): il cane non è mai stato slegato o fatto uscire, forse la mattina presto, ma sicuramente mai durante il resto del giorno. Immagino che il cane subisca questo trattamento tutti i giorni, da sempre, perché questa situazione non mi è del tutto nuova. Purtroppo prima non me ne rendevo conto, come non se ne rende conto ancora nessuno qui intorno, anche perché il cane non si lamenta mai, non abbaia né guaisce.

Volevo pertanto chiederle questo:

Questo caso potrebbe rientrare nella legge 189/04 del 27 Luglio del 2004 (che però parla di “grandi sofferenze”)? L'art. 5 della Delibera n°74 del 25/03/02 del Regolamento Comunale dell'Aquila, è esteso anche agli altri comuni della provincia? O tutti i comuni hanno un proprio Regolamento Comunale con delibere relative alla tutela animale?   Legge Nazionale (L.189/04), Legge Regionale (L.86/99 Titolo IV: art.17 e art.18) e Regolamento Comunale dell’Aquila (art.5), sono solo queste le leggi a tutela degli animali su cui basarsi? Per un’eventuale denuncia, sarebbe sufficiente questa mia testimonianza “parziale”? o è necessario che stia ininterrottamente e per più giorni a controllare come venga trattato il cane? Come farei a dimostrare tutto questo? Che fine farebbe il cane? come verrà tutelato? visto che se questa gente riesce a non considerare il proprio cane, penso sia anche capace di sbarazzarsene. Cosa mi comporterebbe e cosa comporterebbe ai proprietari, la mia denuncia? Cosa potrei fare di alternativo alla denuncia? Ci sono, nella mia zona, associazioni o altro (in alternativa agli organi di Polizia) preposte al controllo di queste situazioni particolari a cui potersi rivolgere per far, quantomeno, accertare i fatti prima di stilare una querela? Potrebbe consigliarmi qualche sito internet, ricerche o documenti che dimostrino che un cane non è privo di sentimenti? in modo che possa far leggere o possa parlarne ai proprietari per cercare di renderli più consapevoli del loro comportamento e per fargli capire che il loro cane non “è solo un cane”, perché credo non l’abbiano ancora capito.

So che le domande sono tante, ma ho approfittato della Sua disponibilità perchè situazioni del genere (reclusioni/isolamenti al limite della legge), qui sono molto comuni, e spesso non si sa come comportarsi; si dovrebbero fare tantissime denunce ed invece si finisce per non far nulla.

La ringrazio anticipatamente

Cordiali saluti.

 

R: E’ vero, le domande sono tante, ma sono tutte pertinenti e mi consentono di fornire qualche spiegazione utile per tutti coloro che, di fronte a casi analoghi a quello di cui parli tu, intendono fare qualcosa a tutela degli animali maltrattati.

Cominciamo col dire che, in questi casi, la norma che viene in rilievo è l’art. 544 ter del codice penale, introdotto dalla L. 189/2004, il quale punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque sottopone un animale a sevizie o a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Non si parla, quindi, di “grandi sofferenze”. Molti Comuni d’Italia hanno adottato dei regolamenti che prevedono specifiche norme a tutela degli animali (norme che vigono solo in ambito comunale), ma la potestà punitiva è riservata allo Stato, per cui la norma che viene in rilievo, in casi analoghi a quello di cui parli, è sempre l’art. 544 ter del codice penale.

Pertanto puoi sicuramente provvedere a sporgere denuncia per il maltrattamento del cane tenuto quasi tutto il tempo nel garage, certamente privo di sufficiente illuminazione ed aerazione. Prima di redigere la querela, puoi rivolgerti ad una guardia zoofila di un’associazione protezionista, che può effettuare un sopralluogo. Anche l’associazione Animalisti Italiani ha una sede a L’Aquila che puoi contattare (puoi scrivere ad aquila@animalisti.it).

La tua testimonianza, insieme a quella di altre persone, o ad una documentazione fotografica, è certamente utile per consentire l’accertamento delle modalità con cui è tenuto il cane.

All’esito del giudizio, qualora dovesse essere accertato il maltrattamento, oltre alla condanna penale del proprietario del cane (ed alla condanna civile del risarcimento danni e delle spese legali in favore dell’associazione animalista che eventualmente dovesse essersi costituita parte civile nel processo), verrà ordinata la confisca dell’animale, che verrà affidato alle associazioni o enti che ne avranno fatto richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Interno. La L.A.V. e L’E.N.P.A., ad esempio, hanno già ottenuto il riconoscimento come associazioni affidatarie di animali sequestrati o confiscati dall’autorità giudiziaria.

Quanto all’ultima domanda che mi poni, e cioè se ci sono delle ricerche che dimostrano che i cani provano sentimenti, direi che non c’è bisogno di studi scientifici a tal riguardo. Schopenhauer diceva che l’intelligenza viene negata agli animali solo da coloro che ne hanno poca. Mi pare eloquente. Ma non andarlo a dire ai proprietari di quel cane, non mi sembra una buona mossa!

  Torna ad Argomenti

 

cimitero per animali

 

D: Da 13 anni ho un gatto che naturalmente adoro e che mi ha molto aiutata a sopportare una grave  malattia invalidante e una conseguente paralisi. So che il mio amico un giorno purtroppo dovrà lasciarmi. Ci penso con paura e con grande dolore. Può per favore dirmi a chi dovrò rivolgermi per la tumulazione del mio amatissimo amico? La ringrazio

 

R: Negli ultimi anni in molte città italiane sono sorti dei cimiteri per animali domestici. Tra queste città c’è anche quella da cui scrivi, Napoli, che è dotata di un cimitero per piccoli animali sito nella zona ospedaliera. Quando sarà il momento (mi auguro il più tardi possibile, potrai contattare direttamente la predetta struttura, scrivendo all’indirizzo info@cimiteroperanimali.it.

Nelle città dove non ci sono tali cimiteri, è opportuno rivolgersi ad un veterinario, in quanto la normativa prevede che gli animali morti vengano portati presso l’inceneritore comunale.

Non è possibile, invece, provvedere in proprio alla sepoltura dei propri animali domestici, nemmeno nei giardini o negli orti privati, e ciò per ragione di igiene e sicurezza pubblica, in quanto si potrebbe verificare un inquinamento delle falde acquifere a causa delle secrezioni prodotte dalla putrefazione.

  Torna ad Argomenti

 

Il contratto stipulato con il Comune vieta di tenere animali in casa

 

D: Buongiorno. Vivo in un appartamento comunale, e nel contratto viene segnalato il divieto di tenere animali domestici in casa. Nonostante questo regolamento, un anno e mezzo fa ho deciso di prendere una cagnolina ma non l'ho ancora dichiarata al comune. Un mese fa nel mio condominio c'è stata un'assemblea dove è stato rilevato da solo un condomino il fastidio della mia cagnolina, anche se non sono la sola inquilina a possedere un animale domestico. Due giorni fa è venuto un vigile ad avvisarmi che devo trovare un'altro posto per la mia cagnolina, che per lo più è un meticcio di taglia piccola e che abbaia solo nel caso di presenza di sconosciuti. Volevo domandarle: cosa posso fare visto che me la vogliono portare via da casa? Esiste una legge anche per il mio caso? Secondo me, un animale è come un bambino! Vi prego, aiutatemi e ditemi a chi mi posso rivolgere. Grazie

 

R: Gentile signora, il problema, nel suo caso, è costituito dal fatto che il contratto stipulato con il Comune le vieta di tenere animali in casa. Se lei ha accettato tale condizione, non può contravvenire ai suoi doveri, altrimenti il Comune potrebbe chiedere la risoluzione del contratto. Si potrebbe comunque sostenere che la violazione di tale pattuizione non è tanto grave da legittimare la predetta risoluzione. Occorre, pertanto, verificare le peculiarità del caso concreto, l’atteggiamento degli altri condomini e la disponibilità del Sindaco a soprassedere da ogni iniziativa giudiziaria. Tutte cose che potrà fare con l’assistenza di un suo legale di fiducia.

  Torna ad Argomenti

 

Reimmissione in libertà dei cani senza padrone

 

D: Siamo un'associazione di volontariato di Protezione Civile della Sicilia, da un po’ di tempo abbiamo deciso di dedicarci anche alla tutela degli animali, e in particolar modo al randagismo.

Abbiamo dato la nostra disponibilità al Sindaco del comune dove esiste la nostra sede, di interessarci al trasporto dei cani randagi, dopo la loro operazione di sterilizzazione o castrazione, e ci siamo detti disponibili a trasportarli presso un ambulatorio veterinario locale autorizzato dall' A.S.L., e dopo la loro degenza post-operatoria, ad attivarci per trovargli un giusta reimmissione sul territorio, cercando di renderci conto che abbiano la possibilità di sopravvivere. Eventualmente dopo una nostra minuziosa ricerca, potremmo dargli la possibilità di trovare qualcuno che magari gli dia la possibilità di vivere nel loro habitat.

Siccome qualcuno ci ha messo in  guardia dicendoci che andremmo incontro a illegalità o problemi vari, ci può dare un consiglio come comportarci.

 

R: In effetti le attività relative alla prevenzione del randagismo sono tutte regolate dalla L. 281/91 ("Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991), che rimanda, poi, per quel che ci interessa, a normative regionali, che nel nostro caso sono contenute nella Legge Regionale Sicilia n. 15/2000. L’art 11 comma 3 della predetta legge stabilisce che i cani vaganti catturati debbano essere condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti. I rifugi sanitari devono sempre essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 della predetta Legge Regionale, che gestiscono rifugi privati per cani. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15 della predetta legge. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.

I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione e devono essere mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco, d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio, può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3 della predetta Legge Regionale.

Come vedete, l’attività di cui vorreste occuparvi può essere effettuata solo dallo stesso rifugio sanitario, che deve avere tutti i requisiti previsti dalla legge e che può anche essere gestito da un’associazione protezionista, la quale deve però essere iscritta nell’apposito albo sopra menzionato e deve aver stipulato una convenzione con l’amministrazione comunale. Anche la reimmissione in libertà dei cani può avvenire solo a seguito della procedura sopra descritta, e solo quando ne sussistono i presupposti.

Pertanto, qualora foste davvero intenzionati a svolgere le attività descritte nella vostra lettera, dovrete provvedere a regolarizzare la posizione della vostra associazione in base alle predette normative (previa verifica dei presupposti per l’iscrizione all’Albo e per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per poter stipulare una convenzione con l’amministrazione comunale), per potere poi partecipare alla gara (o alla licitazione privata) indetta dall’amministrazione stessa per la gestione del rifugio

  Torna ad Argomenti

 

divieto di accesso ai cani in ascensore

 

D: Gentile Avvocato, le scrivo per un ennesimo problema di condominio. Cercherò di essere breve: da 10 anni abito al terzo piano di un condominio di quattro piani. Una inquilina da sempre si lamenta che in ascensore c'è puzza di cane e che i miei cani lo sporcano con la bava o quando sono bagnati, e quindi non devono salirci. Ora è comparso un cartello dell'amministratore con il divieto di accesso ai cani in ascensore e mi è arrivata una raccomandata in cui si ribadisce questo concetto e si specifica che se i cani hanno dei problemi fisici a fare le scale (uno dei cani ha tredici anni) lo devo trasportare in braccio (pesa 30 chili). Hanno il diritto di farlo? (non c'è ovviamente l'ascensore di servizio). Grazie per l'attenzione.

 

R: No, non hanno il diritto di farlo se non c’è un regolamento condominiale che vieta l’ingresso dei cani in ascensore, o se non c’è un’apposita delibera condominiale approvata con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 del codice civile. L’ascensore, infatti, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, è una parte comune dell’edificio, per cui le modalità di utilizzo dell’ascensore stesso vanno disciplinate con regolamento, o, in assenza, con apposita delibera condominiale. L’amministratore del condominio dovrebbe saperlo!

  Torna ad Argomenti

Il comportamento del vicino integra gli estremi di reato

 

D: Buona sera, avvocato. Avrei urgenza di porle una domanda che mi sta molto a cuore: posseggo 3 cani e dei gatti, ma il mio vicino non gradisce la loro presenza. Premetto che ho cani da 20 anni e non ho mai avuto problemi con il condominio, ma al mio vicino dà fastidio tutto quello che appartiene a me. Insomma solo antipatia… Le spiego: i cani gli danno fastidio perchè puzzano (dice), i gatti gli danno fastidio non so ancora perchè, insomma ha minacciato di sgozzarmi i gatti appena ne avrebbe avuto l'occasione. Premetto che mi ha sparato con un fucile a piombini credo a tre gatti, dei quali uno non è tornato più, è sparito nel nulla, a un altro ho dovuto amputare la coda e ad un altro ha sparato alla spalla provocando non pochi danni. Inoltre mi ha detto che non gli importa se chiamo i carabinieri, in quanto se vede i miei gatti li ammazza lo stesso e nel momento più opportuno mi avvelena i cani. Insomma ho le mani legate.

Domanda: può il mio vicino allontanare i miei animali? Come posso difendermi senza che mi uccida i gatti, anche in una riunione condominiale?

 

R:  Il suo vicino non può in nessun modo allontanare i suoi animali. Lei non ha problemi con il condominio, ed il suo vicino non può chiederle di allontanare i suoi cani ed i suoi gatti, né può ottenere che venga emanato un provvedimento amministrativo o giudiziario che disponga tale allontanamento, perché sicuramente non ce ne sono i presupposti, altrimenti anche gli altri condomini avrebbero protestato per le carenze igieniche o i disturbi molesti.

Il comportamento del suo vicino integra gli estremi di diversi reati, sia in danno dei suoi animali (per i quali avrebbe dovuto presentare una denuncia, qualora ne avesse avuto le prove), sia in suo danno (minaccia e violenza privata).

A mio giudizio tali condotte vanno denunciate, e non in sede di riunione condominiale, ma alla Procura della Repubblica, indicando i nomi delle persone che hanno assistito alle parole minacciose. Ovviamente occorre verificare le circostanze del caso concreto. Comunque, visto che il suo vicino ha già posto in essere condotte gravi nei confronti dei suoi animali, e che il pericolo di nuove e più gravi aggressioni nei loro confronti è già concreto, non penso che sia giusto aspettare ancora per presentare tale denuncia.

  Torna ad Argomenti

 

CONDOMINIO E TOLLERANZA

 

D: Abito al primo piano di un condominio. Il condomino del piano di sopra si lamenta del fatto che il mio cane, di 5 chili, faccia i suoi bisogni, assolutamente modesti e da me tolti appena possibile, sul balcone. Ho provveduto a chiudere gli scarichi per evitare che qualcosa caschi di sotto, nel cortile condominiale, e comunque lo pulisco subitissimo, ma alle volte capita che restino dei segni per qualche ora. Il mio cane ha fatto 5 anni di canile e ha subito numerosi maltrattamenti e mi è impossibile togliergli questa abitudine, nonostante lo porti fuori più volte al giorno... cosa posso dire al vicino (che peraltro ha un figlio che sembra figlio di Attila...)? cosa dice la legge? Grazie


R: La legge dice che il suo cane non deve sporcare gli spazi che sono anche degli altri, ma, ovviamente, se i bisogni del suo cane fossero davvero così insopportabili, anche gli altri condomini avrebbero protestato. Un po’ di tolleranza è quello che ci vuole. Può dire questo al suo vicino. Che, a quanto pare, farebbe meglio a pensare a suo figlio…

  Torna ad Argomenti

ANIMALI A BORDO
 

D: Come è regolato il trasporto di cani in auto? è obbligatoria la rete divisoria? Per cani di ogni taglia? Se sì, a quali sanzioni si va incontro?
 

R: La risposta alle tue domande si trova nell’art. 169 del D. Lgs. n. 285/92, meglio noto come “nuovo codice della strada”.

Il predetto articolo, che si occupa del trasporto delle persone, degli animali e degli oggetti sui veicoli a motore, prevede, al comma 6, che è consentito il trasporto di un solo animale domestico. Non vi è alcuna specificazione in merito alla taglia dell’animale, ma viene chiarito che, in ogni caso, quest’ultimo non deve costituire impedimento o pericolo per la guida.

Il predetto articolo prevede, inoltre, che è consentito il trasporto di animali domestici, anche in numero superiore ad uno, purché siano in tal caso custoditi in una apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installato in via permanente, deve essere autorizzato dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione.

La violazione alle predette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 e con la decurtazione di un punto sulla patente.

  Torna ad Argomenti

L'EX DI MIO FRATELLO HA SOTTRATTO IL MIO CANE

 

D:  Egregio Avvocato,

Nel mese di gennaio durante la mia assenza la convivente di mio fratello, una volta diventata ex fidanzata, ha pensato bene di appropriarsi della mia cagnetta di razza shitzu, che ho acquistato nel 2004  e che ha un regolare microchip a me intestato. Nonostante questo non me la vuole rendere. E’ da mesi che insisto, lei abita a circa 100 km da casa mia, ed anche per questo la cosa si è protratta per tutti questi mesi. Ho contattato autorità e quant'altro, ma nessuno è in grado di aiutarmi. Come posso fare?

Qualcuno mi ha messo la pulce nell'orecchio che in qualche modo abbia sostituito il microchip del mio cane. Ma lo può fare senza un regolare passaggio di proprietà?

Attendo Vs. cortese e sollecita risposta, grazie.


R:  La cagnolina per la legge è tua, e la ex convivente di tuo fratello l’ha sottratta illegittimamente. L’eventuale sostituzione del microchip sarebbe del tutto illecita, e aggraverebbe il fatto, che integra comunque l’ipotesi di una appropriazione indebita, denunciabile alla Procura della Repubblica. Quest’ultima può provvedere anche a sequestrare la cagnetta, restituendotela, essendo tu la legittima proprietaria. Dovrai, ad ogni modo, rivolgerti ad un legale di fiducia per sporgere denuncia e chiedere la restituzione della cagnolina. 

  Torna ad Argomenti

IL MIO EX E' ANDATO VIA ABBANDONANDO I SUOI CANI

 

D: Chiedo cortesemente se potete darmi un consiglio su come comportarmi nella situazione in cui mi trovo. Il mio ex convivente andando via di casa per sempre mi ha lasciato due cani e non ne vuole sapere niente. Mi trovo nell’impossibilità di tenerli per motivi di lavoro in quanto sto tutto il giorno fuori e vivo in un appartamento di 35 mq. Uno di questi è tatuato ed è registrato a nome suo. La domanda è  se posso affidarli a qualcuno o  portarli al canile dichiarando che non sono di mia proprietà o sporgere denuncia ai carabinieri.
 

 R:  Il comportamento posto in essere dal suo ex convivente integra gli estremi del reato di abbandono di animali di cui all’art. 727 del codice penale, perlomeno per ciò che riguarda il cane a lui intestato, per cui appare opportuna una denuncia ai carabinieri anche al fine di poter provvedere a reperire un’altra sistemazione per il cane senza correre il rischio che il suo ex convivente possa un giorno rivendicare diritti sull’animale. Se proprio non può tenerli, cerchi una sistemazione alternativa, che non sia - però - il carcere a vita.

  Torna ad Argomenti

ESISTE IL REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO PER GLI ANIMALI?

 

D: Sono di Brindisi e, andando in superstrada, mi sono ritrovato ad assistere ad un investimento di un gatto da parte di una macchina… In questi casi cosa potrei fare? Riprendere la macchina col cellulare, seguirla e scattare una foto al suo paraurti? Mi faccia sapere, ne ho abbastanza di questa situazione… Grazie
 

R: Purtroppo, come ho avuto già modo di dire, il vigente apparato normativo, per quanto sia sempre più sensibile ai diritti degli animali, è ancora lontano da un assetto accettabile. Tu tocchi un punto dolente, posto che il nostro ordinamento non punisce né le lesioni colpose, nè l'uccisione colposa di un animale, e neppure l'omissione di soccorso ad un animale investito ed in pericolo di vita.

Puoi comunque prendere il numero della targa e raccogliere degli elementi di prova, per poi segnalare l'accaduto ad un'associazione protezionista. Quest'ultima, se lo ritiene opportuno, potendo esercitare ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura penale gli stessi diritti e le stesse facoltà che sono attribuite alla persona offesa dal reato, può denunciare il fatto alla Procura della Repubblica e, di fonte alla probabile richiesta di archiviazione da parte del P.M., potrebbe poi fare opposizione innanzi al G.I.P., sollevando una questione di legittimità costituzionale della norma che non prevede la punizione per le anzidette condotte. Ma tutto ciò avrebbe solo uno scopo di tipo "politico", per attirare l'attenzione degli operatori del diritto su tali questioni, non potendo la Corte Costituzionale emanare una sentenza che introduca delle nuove fattispecie penali, essendo tale facoltà riservata solo al Parlamento. Oltre a rilevare il numero della targa, abbi ovviamente cura di prestare immediato soccorso all'animale ferito.

  Torna ad Argomenti

CHE FARE SE IL VICINO MALTRATTA IL CANE
 

D: Gentile avvocato, vorrei sapere come comportarmi: il mio vicino, di campagna, possiede diversi cani di cui uno legato ad una catena che secondo me è di misura molto corta. Il suddetto cane è legato proprio al limite del confine con il mio terreno e aggiungo che quel cane si trova in quel posto da diversi anni, sei o sette. I problemi sono: il cattivo odore che emanano i bisogni naturali (premetto che il luogo non viene mai pulito e quindi vi è il rischio di possibili infezioni e che mia moglie ha problemi polmonari); l’altro problema è la paura di svolgere qualsiasi lavoro in prossimità del cane perché è molto aggressivo e se dovesse slegarsi fa paura.
 

 R: Anche tu tocchi un punto dolente, che è quello dei cani legati alle catene, le quali, specialmente nelle zone di campagna, sono davvero corte, visto che servono solo a tenere ben saldo l'allarme di casa. Il problema si risolverebbe immediatamente infliggendo ai proprietari di tali cani la sanzione di stare in giardino con una catena (corta) al collo per sette giorni consecutivi (per essere buoni) ma poiché la legge non prevede tale rimedio, ti rimane quello di denunciare il proprietario del cane per maltrattamenti, posto che le condizioni in cui viene tenuto il cane, da quello che mi dici, sono sicuramente tali da integrare gli estremi di un vero e proprio maltrattamento. Peraltro ci sono delle leggi regionali e dei regolamenti comunali che impongono delle misure minime per le catene, sanzionando la condotta di contravviene a tali disposizioni (ma non so da dove scrivi, per cui dovrai verificare autonomamente se tali previsioni sono vigenti nel luogo dove vivi). Puoi anche intentare un'azione civile d'urgenza se ritieni che vi sia una situazione di pericolo per la tua incolumità o per la salute tua o di tua moglie. Potrai rivolgerti ad un tuo legale di fiducia per verificare se ci sono i presupposti di tali azione.

   Torna ad Argomenti


 

"ANIMALICIDIO"
 

D: Perchè la legge non indaga sull'uccisione degli animali come indaga sugli omicidi umani?
 

 R: La domanda che mi poni è di quelle che appaiono talmente banali da non meritare neppure un rigo di risposta. E invece io penso che il tuo interrogativo provocatorio si presti ad aprire il campo ad alcune considerazioni, non solo di tipo giuridico, sulle quali possiamo riflettere un po'.

Innanzi tutto ti rispondo, dicendoti quello che ovviamente già sai, e cioè che nel nostro ordinamento, come in tutti i più avanzati ordinamenti attuali, la vita di un animale non vale certamente quanto quella di un uomo.

Tuttavia, prestando attenzione all'evoluzione normativa sul punto, si può agevolmente constatare che la vita di un animale, di un qualsiasi animale, dal più grande al più piccolo, acquista sempre più valore.

Fino a poco tempo fa il nostro codice penale non puniva neppure l'uccisione crudele ed inutile di un animale. L'unica norma che veniva in rilievo era l'ipotesi contravvenzionale costituita dall'art. 727, il quale, sotto la rubrica "maltrattamento di animali", tutelava non gli animali in sé, ma il sentimento di pietà e di compassione degli uomini di fronte alla sofferenza degli animali. Con la riforma del predetto articolo che si ebbe nel 1993, e con l'attenzione che veniva prestata alle caratteristiche etologiche di ogni singolo animale, la giurisprudenza cominciò a ritenere che la norma tutelasse anche l'animale stesso, seppure in via mediata, rimanendo oggetto principale di tutela il sentimento di pietà dell'uomo per l'animale.

La legge 189/2004 ha introdotto nel codice penale, per la prima volta, all'interno di un apposito capo intitolato "dei delitti contro il sentimento per gli animali", un articolo rubricato "uccisione di animali", che punisce chiunque per crudeltà e senza necessità cagiona la morte di un animale, ricalcando con tali ultime parole la formulazione dell'art. 575 del codice penale, e cioè dell'articolo che punisce l'omicidio, tanto che alcuni Autori, coniando un neologismo, hanno iniziato a parlare di "animalicidio" (si legga Pistorelli, su "Guida al Diritto" 2004, n. 33, p. 21). La pena è della reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Ovviamente siamo ancora molto lontani dal riconoscimento di una soggettività giuridica in capo agli animali, che può avvenire solo a livello costituzionale, sebbene ci siano già dei progetti di legge per revisionare le norme costituzionali su tale questione. Non è un'assurdità, visto che alcune Costituzioni di altri Paesi, come la Svizzera, l'Austria, la Germania, la Gran Bretagna, hanno già aperto le porte a tale riconoscimento. Parliamo di diritti di cui gli animali, come gli uomini, sono portatori, quali quello ad una vita e ad una morte dignitosa, a non soffrire, a non essere costretti a vivere in condizioni incompatibili con le proprie caratteristiche etologiche.

Dunque, anche se siamo ancora lontani dal riconoscimento di una soggettività giuridica in capo agli animali, è evidente che l'attenzione verso le sofferenze di questi ultimi è sempre maggiore, e cresce sempre più mano a mano che la nostra società si evolve. E' l'expanding circle, il cerchio che si espande di cui parlava Peter Singer, teorico dell'etica della "liberazione animale".

Chi non ha letto i testi di Singer, o del filosofo animalista Tom Regan, potrebbe pensare che l'idea di spingersi così tanto avanti nella tutela dei diritti degli animali da riconoscere a questi ultimi una soggettività giuridica sia una sorta di eresia. Tuttavia, se consideriamo che solo duemila anni fa (non due milioni di anni fa) dalle nostre parti c'erano degli uomini che venivano venduti al mercato come schiavi, e che nessuno avrebbe mai immaginato che avessero gli stessi diritti dei liberi, ci rendiamo conto che forse in un futuro chissà quanto lontano la gente potrà inorridire nel pensare a quello che in questa epoca si fa agli animali (nelle sperimentazioni pesudo-scientifiche, negli allevamenti intensivi, financo nei negozi dove si commerciano) così come noi inorridiamo pensando che in passato degli uomini come noi venivano portati con le catene nei pubblici mercati. E chissà se si avvererà la profezia che ha fatto Leonardo Da Vinci, che certamente non è l'ultimo dei fessi che ha posato il piede sul nostro pianeta, il quale, con una frase rimasta celebre, ha affermato: "verrà il giorno in cui l'uccisione di un animale sarà perseguita alla stregua dell'uccisione di un uomo".

   Torna ad Argomenti

 

COMPETENZE DI UNA GUARDIA GIURATA


D: Sono una Guardia Particolare Giurata, e il mio servizio si svolge prevalentemente in zone rurali. Non faccio parte di nessuna associazione ambientalista. Spesso capita di essere contattato da utenti infastiditi dal suono di richiami elettrosonori vietati dalla legge per uso caccia. Vorrei sapere se in base all'art. 27 della legge sulla caccia 157/92  che narra "La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata anche alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" sono autorizzato alla rimozione.  Se sì, quale procedura dovrei adottare per un eventuale sequestro e smaltimento? Distinti saluti
 

R: La vigilanza sull'applicazione della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è effettivamente affidata, oltre agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali, agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, anche alle guardie private ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sulla questione che mi poni si è pronunciata espressamente la terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 febbraio 2006 n. 6454, la quale ha affermato che le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la legge 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sull'applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie. Stesso discorso vale per i richiami elettrosonori vietati dalla predetta legge. Le procedure da seguire per il sequestro sono quelle previste dal codice di procedura penale.

  Torna ad Argomenti



OBBLIGHI DEI COMUNI

 

D: In che misura i comuni italiani sono tenuti a provvedere alla raccolta dei cani randagi e persi?

Può un Comune chiudere un canile abusivo senza però proporre un'alternativa dove trasferire i cani esistenti?
 

R: I Comuni devono sempre provvedere alla sistemazione dei cani vaganti, e non è previsto alcun limite di misura al riguardo. Se viene ordinata la chiusura di un canile abusivo, i cani devono sempre essere trasferiti in una struttura regolare, e solitamente ciò avviene con l'interessamento anche delle associazioni protezioniste.

  Torna ad Argomenti


TERMINI DI ADOZIONE  UGUALI PER CANI E GATTI

 

D: Sono una volontaria dell'associazione difesa animali A.D.A. di Arco (TN).

Noi lavoriamo maggiormente con i cani, ma ora abbiamo il caso di un gatto adulto recuperato dai vigili del fuoco su un albero. Il gatto ci è stato dato in consegna in attesa che qualcuno lo reclami.

Trascorso orami un mese, volevamo sapere se il termine per l'adozione è di sessanta giorni come per i cani secondo la legge 281, o se per i gatti i termini sono diversi.

Ringrazio anticipatamente
 

R: In assenza di una chiara indicazione legislativa, si può ritenere che il termine sia lo stesso, a meno che non ci siano delle diverse specifiche indicazioni da parte della normativa regionale.

  Torna ad Argomenti


 

Possiedo un cane E I MIEI INQUILINI MINACCIANO UNA DENUNCIA...

 

D: Vivo in un appartamento, appartenente ad un palazzo in cui, al piano terra vivono miei parenti, al primo piano vi sono io con la mia famiglia, mentre al secondo vi è in affitto una famiglia con un bambino piccolo, con cui non abbiamo legami parentali.

Gli appartamenti sono collegati da spazi comuni, e in particolare gli abitanti del secondo piano per uscire di casa devono passare nel terrazzo della mia casa e successivamente in una scala comune.

Possiedo un cane, che per la maggior parte del tempo risiede al piano terra dai miei nonni, dove abitualmente fa i bisogni, e che però talvolta teniamo nel nostro terrazzo.

Quando è da noi, se non controllato ha il brutto vizio di fare i bisogni vicino all'entrata delle scale del secondo piano, bisogni che sono quanto prima levati con relativo disinfettare della zona in questione.

La casa è di nostra proprietà e la famiglia del secondo piano, che è in affitto, possiede solo il passaggio nella nostra proprietà.

Inoltre lo stabile del secondo piano è teoricamente di proprietà di un mio zio, ma effettivamente, poichè al momento della costruzione dei due piani il mutuo era intestato a mio padre, fino alla fine dello stesso, è intestato a lui.

I bisogni occasionali del cane, al quale in parte abbiamo posto rimedio tendendo il cane al piano di sotto, e che sono tempestivamente rimossi, sono oggetto di continue lamentale da parte di questa famiglia in affitto, la quale minaccia di denunciarci.

Il problema per adesso non sussiste, essendo, come già detto, la loro casa appartenente ancora a mio padre sul piano legale.

Vorrei sapere se invece, alla fine del pagamento del mutuo, ovvero quando la casa in questione, sarà effettivamente di mio zio, gli affittuari potranno avere diritto di sporgere denuncia contro di noi, sempre sotto le condizioni di esclusivo passaggio nella mia proprietà.

Aggiungo che la famiglia del secondo piano è lì da circa due anni, e al loro arrivo Il cane già era presente e non costituiva un problema.

Inoltre per i miei parenti del piano terra, il cane non costituisce motivo di fastidio.

Mi scuso per essermi dilungata, ma era necessario per effettuare un quadro preciso della situazione.


R:
Da quello che leggo, posso dirti che, indipendentemente dal fatto che l'appartamento sovrastante quello dove abiti tu possa divenire di proprietà di tuo zio o di terzi, non rischi alcuna condanna sotto il profilo penale per i bisogni che ogni tanto fa il tuo cane, e che vengono immediatamente puliti. Da un punto di vista civilistico, devi avere cura di non rendere disagevole il diritto di passaggio dei proprietari o degli inquilini del piano superiore, ma non mi sembra che tu possa correre alcun rischio neppure da questo punto di vista.

  Torna ad Argomenti

 

CONTRATTI E DIVIETI


D: Gentile avvocato, sto cambiando abitazione e il nuovo proprietario mi impedisce di portare con me il mio cane (un meticcio di 9 anni). Premetto che l'ho cresciuto dalla nascita e gli sono molto affezionata, per me è come un figlio. Cosa posso fare? Io non voglio regalarlo, ne soffrirei molto. C'è una legge che può impedirmi di portarlo con me?

 

R: Il proprietario può impedirti di portare con te il cane solo se il contratto di affitto contiene un'apposita clausola che vieta l'introduzione di cani nell'appartamento. Se il proprietario vuole inserire tale clausola nel contratto, devi cercare un'altra casa.

  Torna ad Argomenti


 

TUMULAZIONE DI ANIMALI

D: Egregio avvocato, la scorsa settimana è deceduto per vecchiaia il mio cane e per evitargli una inutile sofferenza il  mio veterinario gli ha praticato l'eutanasia. Conoscendo le sue caratteristiche di spirito libero ho deciso insieme ad alcuni amici di non consegnare il suo corpo alla società che per conto del comune si occupa del settore smaltimento. Quindi dopo aver consegnato all'anagrafe canina il certificato di morte stilato dal veterinario,insieme ai miei amici ho individuato in un bosco il luogo dove Igor avrebbe riposato. Per la sepoltura ho avvolto Igor nel suo plaid e l'ho sistemato in una valigia (simile a una bara)di quelle con le rotelle e il manico da trasporto e nella tasca superiore ho inserito una sua foto. Considerata la natura del terreno (roccia e terra). Vorrei sapere da Lei se incorro in qualche sanzione se sfortunatamente, per delavaggio a causa di piogge o per smottamento, oppure per altro (animali ecc.) il contenitore dovesse tornare a vista e qualcuno capitato lì per caso trovandosi di fronte a una valigia potesse avvertire le autorità competenti, pensando che dentro ci sia dell'altro e non il cadavere di Igor. Premetto che in settimana effettueremo un sopralluogo per vedere se tutto è in ordine magari buttandoci sopra altra terra e sassi.

La ringrazio anticipatamente per la risposta.

 

R: L'unico problema che mi pare venga in evidenza è la violazione di normative a tutela dell'ambiente, posto che il seppellimento di animali in luoghi non appositamente autorizzati contravviene a norme igieniche ed ambientali, potendo in teoria determinare un inquinamento delle falde acquifere. Qualora dovessero effettivamente crearsi dei problemi (cosa che ritengo assai improbabile), si potranno comunque portare all'attenzione delle competenti autorità le circostanze del caso concreto, per dimostrare l'assenza di concreti pericoli per la contaminazione dell'ambiente.

  Torna ad Argomenti

 

HO TROVATO UN CANE, CURATO E INTESTATO PERO'...

D: Ho ritrovato un cagnolino dentro la mia proprietà. Il cane non aveva alcun segno di riconoscimento. Siccome era molto sporco e malandato, l'ho immediatamente portato dal mio veterinario (ho altri animali) e oltre a informarmi sulla sua buona salute (aveva un'infezione alle orecchie che sto ancora curando) ho chiesto se sapesse di smarrimenti di quel tipo di cane.

Sia lui che altri abitanti del mio quartiere non ne sapevano nulla, quindi ho atteso 2gg e sono andato dai carabinieri per denunciare il ritrovamento dell'animale. Lì non mi hanno neanche fatto compilare la denuncia perchè l'animale secondo loro era un randagio, visto la completa assenza di chip, tatuaggio o medaglietta o anche un collare.

Ho a quel punto vagliato se poterlo adottare con il veterinario e, consigliato anche da lui, ho fatto chippare il cane e l'ho intestato a mio nome.

Oggi (dopo circa 2 mesi) si presentano delle persone  in casa mia che rivendicano la proprietà dell'animale. Ho cercato di capire se potesse essere vero, ma non potevano fornirmi nulla di concreto e ho rifiutato di consegnargli il cane. Dopo una mezzora ho ricevuto la visita di un carabiniere che cordialmente voleva accettarsi se io avessi qualche documento di identità per il cane e quindi gli ho mostrato il documento di identità a me intestato. Lui cortesemente ha detto che una signora voleva denunciarmi per il possesso del suo cane. Se n'è andato dicendo che avrebbe sconsigliato la signora dal proseguire nell'intento. Purtroppo dopo un paio d'ore è tornato per chiedermi i dati visto che la signora aveva la ferma intenzione di denunciarmi.

Ora mi ritrovo in una strana situazione, io ho fatto tutto il possibile per cercare un eventuale proprietario, nonostante la sua negligenza sia nel mantenimento dell'animale che nella custodia, la signora non so se sia veramente la precedente proprietaria e comunque ora mi sono affezionato all'animale che non ha mai sofferto di malinconia o altro.

Vorrei capire se sono o meno nel giusto per la legge italiana e cosa mi dovrò aspettare adesso (sequestro del cane o altro).

La mia coscienza è fortunatamente a posto e l'animale non è assolutamente mai stato triste o altro, anzi ha legato molto con i miei altri animali, dopotutto quello che veramente mi interessa è il suo bene.
 

R: Direi che puoi stare tranquillo, non solo con la tua coscienza, ma anche con la legge italiana. Quando hai trovato il cane, non potevi sapere se aveva un proprietario, ed hai fatto tutto il possibile per accertarti se il cane era stato smarrito. Questo tuo comportamento fa sì che nessuno potrà ritenere che tu si sia voluto appropriare indebitamente di un cane altrui. Da un punto di vista formale, poi, il cane era sprovvisto di chip, e fortunatamente i carabinieri non hanno provveduto a raccogliere la tua denuncia, altrimenti avrebbero dovuto inviare il cane presso una struttura di ricovero. Attualmente il fatto che tu abbia intestato a te il cane e che lo abbia curato fa sì che legittimamente tu possa continuare a tenerlo con te, senza temere provvedimenti (di sequestro o di altro tipo) da parte dell'autorità giudiziaria.

Probabilmente merita di essere considerata anche la posizione della precedente proprietaria, la quale potrebbe aver sofferto per la perdita del cane, tanto che si sta attivando per poterlo riavere.

Sicuramente i carabinieri, o meglio l'autorità giudiziaria penale, non potrà adottare alcun provvedimento nei tuoi confronti. Se la signora si rivolgesse al giudice civile, potrebbe tentare di dimostrare per testimoni il suo precedente possesso del cane, per ottenerne la restituzione, ma credo che anche in tal caso sarebbe maggiormente meritevole di tutela la tua situazione di attuale proprietario, che in perfetta buona fede ha trovato il cane, lo ha microchippato e si interessa del suo bene.

  Torna ad Argomenti

 

CANE INCUSTODITO MORDE UN PASSANTE

D: Se un cane non al guinzaglio, fuori dal cancello di casa, morde una gamba a un passante, procurando danni come ematoma o lievi segni di dentatura cosa rischia? il cane è regolarmente assicurato.
 

R: se l'episodio è isolato, il cane non rischia nulla. Il proprietario rischia di rispondere per omessa custodia (art. 672 cod. pen.) e lesioni colpose (art. 590 cod. pen.). I danni saranno risarciti dall'assicurazione.

  Torna ad Argomenti

 

TANTI CANI E CATTIVA GESTIONE: CHE FARE?

D: Gentile avvocato,vorrei avere dei chiarimenti. Di fronte casa mia vivono 2 anziane sorelle che hanno raccolto dei randagi i quali col passare del tempo si sono riprodotti notevolmente(circa 20). La notte ululano a tutte le ore per non parlare delle pulci e zecche che scendono sul muretto di recinzione sulla strada dove sono parcheggiate le automobili. Alla mia vicina sono addirittura entrate in macchina. Ci sono dei cani malati, il tutto è orribile perchè le sorelle non li curano. Questo vuol dire amare gli animali? Cosa posso fare considerando che ho una bambina piccola e ogni volta che usciamo non posso passare da quel lato della strada per paura delle zecche e delle pulci? La prego mi dia un consiglio. Grazie
 

R: Gentile signora, non potendo sapere se esagera lei nel vedere le pulci e le zecche che scendono dal muro di recinzione, oppure le due anziane sorelle nel raccogliere randagi che non riescono poi a gestire e curare doverosamente, le rispondo in modo astratto: se i cani ululano a tutte le ore, ci si può rivolgere all'autorità penale per denunciare il disturbo alla quieta pubblica, oppure all'autorità civile, per chiedere un provvedimento d'urgenza che ordini la cessazione delle immissioni rumorose moleste. Se le condizioni igieniche sono così precarie come lei riferisce, ci si può rivolgere al Sindaco, che è la massima autorità sanitaria comunale, per chiedere un'ordinanza urgente per il ripristino della salubrità dell'ambiente dove vivono i cani. Se questi ultimi fossero davvero così malati e malandati, le due sorelle, anziché essere delle benefattrici, rischierebbero di rispondere anche di maltrattamenti. Ma, per l'appunto, bisogna vedere se le condizioni sono così terribili come lei riferisce…

  Torna ad Argomenti

 

IL VICINO VUOL FARMI ALLONTANARE IL CANE

D: Salve avvocato, sono un militare e abito in un condominio militare (alloggi del demanio). Ultimamente ho avuto problemi con il capo condomini riguardo al mio cane. Le spiego in breve cosa mi è successo. Un giorno durante una discussione con questa persona, mi ha riferito che la mia bassottina (che abbaia solo quando rientro dal lavoro alle 17), dà fastidio ai condomini, lui compreso (che abita al 3° piano mentre io al piano terra) e che avrebbe fatto in modo per far allontanare il cane. Io nei giorni successivi mi sono informato con gli inquilini della palazzina, chiedendo se la mia cucciola desse fastidio o problemi e tutti mi hanno dato risposta negativa.

La mia domanda è: questa persona può far in modo (tramite denunce o altro) che io mandi via il mio cane? Cosa mi consiglia di fare?
 

R: Da quanto apprendo leggendo la sua lettera, non vi è un divieto al fatto di tenere cani nel condominio militare, dal momento che il capo condomini lamenta solo il fastidio per l'abbaiare della sua bassottina. Il disturbo alla quiete lamentato dal capo condomini, per essere integrato come fatto illecito, deve essere patito da una pluralità di soggetti, il che mi pare essere escluso da quanto riferitole dagli altri condomini. Pertanto sono certo che la sua bassottina non potrà essere allontanata dal suo appartamento.

  Torna ad Argomenti

 

QUALI LEGGI  A TUTELA DEI PESCI?

D: Carissimo e gentilissimo avvocato,

sono un giornalista, e le scrivo per un problema legislativo non inerente ai cani, ma ai pesci. Spero possa comunque risolvere questo mio quesito: a quali leggi devono rispondere le attività che vendono pesci? Oltre quale limite si ravvisa maltrattamento?

Sinceri saluti e auguri.

 

R: La ringrazio per gli auguri e per la domanda, che mi fornisce l'occasione per ribadire che anche i pesci, come tutti gli animali, sono meritevoli di attenzioni e di comportamenti finalizzati ad impedirne la sofferenza. Ed infatti il reato di maltrattamento certamente può riguardare anche i pesci. Lei mi chiede oltre quale limite si ravvisa tale reato, ed è difficile fornire una risposta, perché in realtà una risposta non c'è: spetta alla sensibilità del giudice del caso concreto verificare se vi è stato o meno un maltrattamento.

Certamente costituiscono maltrattamento: mettere i pesci rossi in buste di plastica come premio per i giochi nelle fiere di paese; tenere i pesci in acquari incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, come le cosiddette "bocce" di vetro (i comuni di Monza e Genova li hanno vietati con un regolamento ad hoc); le tecniche di colorazione praticate su alcune specie di pesci tenuti negli acquari (soprattutto i Chanda randa) mediante iniezioni sottocutanee, ecc..

Anche la vendita in pescheria di pesce agonizzante sui banconi può costituire maltrattamento. A tal proposito, sottolineo che l'art. 4 del decreto legislativo n. 531/92 in tema di commercializzazione dei prodotti della pesca, afferma che "i prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza". Quindi i pesci venduti vivi debbono essere sempre mantenuti in vasche contenenti acqua dolce o munite di impianti di salinizzazione, a seconda della provenienza del pesce. I casi di maltrattamento vanno denunciati all'autorità giudiziaria.

  Torna ad Argomenti

 

I MIEI CANI  INSEGUONO I MOTORINI PERCHE' INDISPETTITI DAL VICINO

D: gent.mo Avvocato Pezone,
ho sei cani di cui tre bastardini di tre anni, figli di altri due di quattro, e un pastore tedesco di razza di sei anni.
Il problema è che ho tre vicini che hanno fatto i comodi loro per tre anni, durante la fase più delicata della crescita dei miei cuccioloni, lasciando più volte in maniera superficiale i loro cani liberi di uscire ogni volta che loro uscivano d
i casa senza che nessuno se ne occupasse. Questi cani venivano davanti al mio cancello a provocare i miei, che erano piccoli, facendoli innervosire moltissimo. In più, uno dei vicini, non contento di questo fatto, per un periodo che è durato più mesi, veniva davanti al mio cancello, invadendo uno spazio privato trovandosi in un adito di mia proprietà, con un moto scooter con il figlio piccolo per fargli vedere i "cagnucci" che si arrabbiavano per il rumore della moto e per l'estraneità delle persone. Questo fatto è durato a lungo finchè non ho preso un foglio di carta e ho espressamente chiesto al vicino di smetterla per il benessere dei cani, mio e suo. Da due anni , a causa della stupidità di tale persona, i miei cani se la prendono con qualunque scooter o moto dei vicini e non, al punto che ho rafforzato le recinzioni per impedire loro di uscire, ma talvolta riescono a superare le reti di due metri di altezza e corrono appresso a moto e scooter dei vicini, ma mai, purtroppo, appresso a quello che ha creato tutto ciò... Il secondo vicino si e' trovato più volte con i miei cani che lo hanno inseguito, e lui sostiene che sono aggressivi e che dovrebbero essere soppressi, per il solo fatto che attaccano le persone in moto. Ma come spiegare  lo shock di questi poveri cani perseguitati dal primo vicino che li ha disturbati con la moto per mesi? Infatti i miei cani tutto sono tranne che pericolosi, tanto che giocano con qualunque persona o bambino che incontrano fuori o dentro casa mia, oltretutto io dirigo una organizzazione di attività per bambini che più volte hanno incontrato i miei cani, ce l'hanno semplicemente con le moto, ma purtroppo prendono sempre il vicino sbagliato.
 

R: Signora, che le devo dire? Se i suoi cani non sono pericolosi, può stare tranquilla, ma stia attenta ad evitare che saltino la rete, perché, visto che non riescono mai a prendere il vicino "giusto", potrebbe esporsi al rischio di qualche spiacevole incidente con altri passanti. Il comportamento del suo vicino che si diverte ad aizzare i cani, facendoli abbaiare, così turbando la pubblica tranquillità, potrebbe integrare gli estremi del reato di molestia, ma ciò andrebbe accertato nel caso concreto.

  Torna ad Argomenti

 

LA MIA CAGNOLINA UCCISA DA UN PITTBULL

D: Gentilissimo avvocato, vorrei gentilmente sapere se è ancora in vigore la legge sui cani pericolosi e se è ancora in obbligo l'assicurazione per questi. Il motivo di questa richiesta è perchè ho subito un'aggressione da parte di un pittbull che ha causato la morte della mia cagnolina. Io non ho subito danni fisici, ma psicologici, essendo caduta in una depressione dalla quale faccio fatica ad uscirne. Tutto questo è accaduto su un sentiero di montagna frequentato a piedi da molte persone con bambini e cani. Questo cane era libero senza guinzaglio e museruola. Ne è seguita denuncia ai carabinieri. Cordiali saluti.
 

 R:  Gentilissima signora, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/01/2007 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministro della Salute Livia Turco dal titolo "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (la si può leggere per esteso nella sezione "Leggi" del nostro sito), che ha sostituito la precedente ordinanza del Ministro Storace, confermando l'obbligo di guinzaglio e museruola, nonché di assicurazione per alcune razze di cani, tra cui i pittbull. Il proprietario di quest'ultimo ha certamente violato l'ordinanza ministeriale, e risponderà per l'omessa custodia dell'animale. Anche se nulla potrà ripagarla per il dolore, la informo che potrà chiedere il risarcimento del danno c.d. "esistenziale" per quanto sta patendo, e ci sono in giurisprudenza dei precedenti proprio in casi analoghi al suo, in cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno per non aver potuto più continuare a beneficiare dell'amore del proprio cane.

  Torna ad Argomenti

 

GATTI E CONDOMINIO

D: Egregio Avvocato vivo in un condominio di 21 scale con relativo giardino interno; in tale condominio, che è stato, fino a gennaio 2006, di proprietà di un ente statale, vive da circa 10 anni una gatta, sterilizzata, accudita, ben nutrita, che non ha mai fatto del male a nessuno. Fin quando eravamo tutti affittuari, nessuno si è mai lamentato, ora che abbiamo acquistato e il condominio è diventato privato, si discute praticamente tutti i giorni in quanto alcuni individui vogliono a tutti i costi mandare via la gattina tramite una delibera condominiale. Possono fare una cosa del genere? Io mi auguro che esista una legge che vieti una tale ingiustizia anche perchè la gatta ormai è abituata al posto e a questo tipo di vita e non accetta di vivere in un appartamento (alcuni hanno provato ad adottarla) così come credo sarebbe molto difficile (data anche l'età) farla ambientare in un altro posto. In attesa di un suo cortese riscontro.

Distinti saluti.
 

 R: Da quello che leggo, mi sembra di capire che solo alcuni condomini vogliono mandare via la gatta, mentre molti altri sono favorevoli a continuare ad averla nel condominio, tanto che alcuni hanno anche provato ad adottarla. L'assemblea condominiale, in assenza della maggioranza, non potrà deliberare l'allontanamento della gatta, e nessuno potrà sentirsi autorizzato a portarla in un altro posto.

  Torna ad Argomenti

 

I CANI DEI VICINI ABBAIANO TROPPO

D: SALVE, ABITO IN UNA PALAZZINA A DUE PIANI E IL MIO PROBLEMA E' RAPPRESENTATO DAL CONTINUO ABBAIARE DEL CANE DEL MIO VICINO CHE ABITA, APPUNTO, AL PIANO DI SOTTO. PREMETTO CHE IO ADORO I GLI ANIMALI E I CANI IN PARTICOLARE, MA COME DEVO COMPORTARMI SE IL CANE DEL MIO VICINO A PARTIRE DALLE 6,45 DEL MATTINO (TUTTI I GIORNI!!) INIZIA AD ABBAIARE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'? SECONDO VOI C'E' QUALCOSA CHE POSSO FARE? PREMETTO CHE FACCIO UN LAVORO AD ORARI PARTICOLARI E DOPO AVER CHIESTO AI PROPRIETARI DEL CANE DI TENERLO A BADA "ALMENO" NELLE PRIME ORE DEL MATTINO (NON DICO QUINDI TUTTA LA GIORNATA!!) , DI FRONTE AD UNA RISPOSTA NEGATIVA DA PARTE LORO MI SENTO VERAMENTE ESASPERATO. DEVO CONTINUARE A SUBIRE SENZA POTER FAR NULLA? ECCO, MI PIACEREBBE TANTO AVERE LA VOSTRA OPINIONE. VI GARANTISCO CHE QUANDO IL CANE (UN PASTORE TEDESCO ENORME E BELLO PER LA VERITA') SEMBRA DI AVERLO SOTTO IL LETTO E MI E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE DORMIRE (QUESTO TUTTI I GIORNI 365 GIORNI ALL'ANNO). INSOMMA, ADORO GLI ANIMALI, MA SFIDO CHIUNQUE A RIUSCIRE A TENER GLI OCCHI CHIUSI A PARTIRE DALLE 6,45 DEL MATTINO ....CORDIALI SALUTI


D:
Salve, nello stabile adiacente al nostro palazzo ci sono due cani, appartenenti al proprietario di un'autoconcessionaria, che rimangono a far da guardia alle auto tutta la notte, rimanendo soli per tutte le ore comprese fra la chiusura e la riapertura dell'esercizio commerciale. Questi animali abbaiano e latrano spesso ed alcune volte ininterrottamente anche per parecchie decine di minuti disturbando la quiete del vicinato e il sonno di tutti noi. Cosa si può fare in merito?

Ringrazio e saluto.
 

R: (a entrambi): Come ho già detto rispondendo ad un altro lettore della nostra rubrica, se la situazione è davvero insostenibile, e se non si può trovare nessuna situazione di compromesso, potrete intraprendere un'azione civile d'urgenza per far cessare le immissioni rumorose, e sporgere una denuncia per disturbo della quiete pubblica.

  Torna ad Argomenti

RECINTO PER CANI E FONDI CONFINANTI

D: Vorrei costruire un recinto per i miei due cani, posso attaccarmi alla recinzione del giardino del vicino o devo tenere una distanza minima?


R: In generale l'art. 873 del codice civile stabilisce un distacco minimo tra "costruzioni" su fondi confinanti di almeno tre metri, e la giurisprudenza ha chiarito che tale norma trova applicazione non soltanto nei riguardi degli edifici, o comunque delle strutture realizzate con muri di cemento o laterizi, ma nei confronti di ogni manufatto che emerga al di sopra del livello del suolo, con caratteristiche di consistenza, stabilità e compattezza. Occorrerebbe verificare che tipo di manufatto intende realizzare in concreto, ed anche cosa stabilisce il regolamento comunale, informazione che può ottenere da un geometra della sua città.

  Torna ad Argomenti

CANE, PIPI' E ... LAMENTELE

D: Le racconto una storia che ha dell'incredibile!!!

Premetto che il mio e' un palazzo di 10 piani con circa 50 appartamenti. Antistante al palazzo vi e' un ampio parcheggio pubblico dove, in genere, sostano le automobili degli abitanti dell'edificio.

Da più di un anno ricevo continue lamentele da parte di più condomini che vogliono impedire al mio cucciolo, uno yorkshire di taglia media, di fare, pensi un po', pipì sulle ruote delle macchine!! Ora, dico io, come si può essere così ottusi? posso tutelarmi in qualche modo io da queste continue proteste? Ma come si può sostenere che un cagnolino cosi piccolo possa, addirittura, con le sue urine, far arrugginire i cerchioni delle autovetture??? cosa si può rispondere, in termini legali, a questi "signori"??
 

R: Si può rispondere che i cerchioni non si arrugginiranno. Però lei, intanto, cerchi di far fare la pipì al suo cane da un'altra parte!

 

  Torna ad Argomenti

 

IL GATTO DEL VICINO ...

D: Abito in una villetta bifamiliare.

I vicini possiedono un gatto che spesso entra nel mio giardino. Il problema è che mia moglie, essendo in gravidanza e negativa alla toxoplasmosi, non può entrare in contatto con le piante sulle quali il gattino espleta i bisogni. Ho diritto di lamentarmi e chiedere ai proprietari di prendere precauzioni? E' corretto che si decida di adottare un gattino e che si impegnino arbitrariamente anche i vicini che per la natura stessa del gatto se lo ritrovano nella loro proprietà?
 

R: certamente ha diritto ad esigere dai suoi vicini che prendano provvedimenti per evitare che il gatto entri nel suo giardino. Se la situazione perdura nonostante le lamentele, sua moglie può rivolgersi d'urgenza al giudice civile per tutelare il proprio diritto alla salute.

  Torna ad Argomenti

 

IL MIO CANE AGGREDITO: POSSO ESSERE RISARCITO

D: Salve Dott. Pezone,

sono una ragazza amareggiata per un fatto che ha dell'incredibile e che ha coinvolto il mio cane proprio ieri pomeriggio.

Io vivo in una casa monofamiliare in affitto appartenente al Comune nel quale abito. C'è un cancello che ci divide dalla strada solo che esso viene spesso aperto perchè nello spazio davanti casa i vigili urbani vengono a parcheggiare le loro macchine una volta finiti i loro giri.

Ieri, nè io nè i miei genitori eravamo presenti. I vigili, dopo aver prelevato un pittbull dalla strada (a quanto pare scappato da un signore che vive sempre dalle mie parti) decidono di portarlo dentro il mio cancello. E come se non bastasse lo hanno anche fatto scendere dalla macchina senza guinzaglio e museruola! Il mio cane era legato, non lo lasciamo libero quando non ci siamo proprio perchè abbiamo sempre paura che qualcuno entri e lo faccia scappare, e si è ritrovato in pochi minuti con quel cane attaccato al collo e con nessuno che sapeva cosa fare per staccarlo. Fortunatamente è ancora vivo ma con 3 grossi "buchi" al collo e inoltre ha perso molto sangue.

Io dico solo una cosa: e se lì ci fossi stata io? Quel cane cosa avrebbe potuto fare ad una persona se non ammazzarla? Ma i vigili urbani non sono quelli che dovrebbero tutelare e difendere il cittadino?

Comunque impietositi e sentendosi fortemente in colpa per l'accaduto i vigili hanno chiamato il veterinario che ha curato il mio cane.

Adesso non so cosa fare nè come muovermi. Lei dice che potrei agire per via legale o sarebbe una "battaglia" persa in partenza?

La ringrazio anticipatamente e attendo ansiosa una sua risposta.

Grazie per aver dedicato un po' di tempo alla mia e-mail.

Cordiali saluti
 

 R: Dalla sua lettera non riesco a capire una cosa: se lei vive in una casa monofamiliare in affitto, anche se di proprietà comunale, che diritto hanno i vigili di oltrepassare il suo cancello? Da come racconta l'episodio, sembrerebbe esservi una violazione di domicilio da parte dei vigili. In ogni caso, questi ultimi avrebbero dovuto avvedersi della presenza del suo cane e della pericolosità della situazione, e sono sicuramente responsabili dei danni patiti dal suo cane, oltre che dei danni morali suoi e della sua famiglia conseguenti al doloroso accadimento che mi ha raccontato, danni che possono essere richiesti ed ottenuti in sede civile. Altro che "battaglia" persa in partenza…

  Torna ad Argomenti

 

CONDOMINIO: CHE PROBLEMA!

D: Posso tenere il mio cane di piccola taglia in un condominio, dove vige il regolamento di non tenere cani e gatti?
 

 D: Gentile Avv. Michele Pezone, abito in un condominio e come tale c'è un regolamento condominiale che non vieta la detenzione di animali ma specifica "solo di piccola taglia". La mia domanda è: non è possibile porre un cambiamento a questa condizione magari in un'assemblea condominiale visto che vorrei prendere un cane di media taglia?Nell'attesa ringrazio e porgo distinti saluti.
 

 R: (a entrambe): Come ho già avuto modo di chiarire, occorre verificare se il regolamento condominiale cui fate riferimento ha natura contrattuale (cioè se lo avete approvato espressamente) oppure no, perché in tale ultimo caso non può esservi impedito di tenere nel vostro appartamento il vostro cane (senza distinzioni di taglia). L'assemblea può sempre modificare all'unanimità il regolamento condominiale. Per approfondimenti, leggete la risposta già fornita sotto la voce "storie di condominio".

  Torna ad Argomenti

UCCELLINI IN GABBIA

D.: I miei vicini di casa hanno acquistato tre uccellini, ed ognuno di essi vive in una gabbia da cm.40 cm.di lunghezza. Spesso, scorgendoli dalla mia finestra, ho l'impressione che i poveri animaletti non abbiano molto spazio a disposizione per muoversi, anzi mi pare di capire che possano semplicemente saltellare qua e là.

Vorrei sapere se posso fare qualcosa e in che modo intervenire, oppure se vi sono delle dimensioni standard di gabbia da rispettare.
 

 R.: Allo stato non ci sono delle misure delle gabbie fissate per legge, ma c'è un Regolamento della Regione Emilia Romagna che prevede delle misure che alcune associazioni vorrebbero che fossero recepite anche dalle altre Regioni.

Il predetto regolamento suddivide gli uccelli in due gruppi (fino a 15 cm di lunghezza, e da 16 a 25 cm) e stabilisce misure minime per ciascuno dei due.

Alcuni Comuni hanno adottato delle delibere che si occupano delle misure delle gabbie per uccelli, tenendo in considerazione l'apertura alare dei volatili, dettando però delle prescrizioni tra loro poco uniformi.

Ad esempio, il Comune di Cremona, con ordinanza del 14/4/99, ha stabilito che le gabbie per uccelli contenenti fino a tre animali adulti devono avere il lato di dimensione maggiore di sei volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande. Se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime devono essere in rapporto aumentate. Tale ordinanza stabilisce inoltre che le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

Il Comune di Campobasso, con ordinanza n. 80/2002 ha stabilito che le voliere contenenti fino a tre animali adulti devono avere il lato di dimensione maggiore di lunghezza non inferiore a venti volte la misura alare dell’uccello più grande in esso detenuto. Anche in tal caso, se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in proporzione aumentate.

Comunque si tratta di provvedimenti che non hanno forza di legge.

Non credo che sia possibile fare nessuna denuncia alla famiglia che tiene questi tre uccellini, a meno che tu possa verificare che questi siano tenuti troppo al lungo al sole, senza acqua e mangime a sufficienza, perchè in questo caso si verificherebbe una ipotesi di maltrattamento.

Anche la razza degli uccellini potrebbe essere rilevante, perchè ci sono delle razze esotiche di cui è vietata la importazione (la Guardia Forestale si occupa di questo genere di verifiche).

  Torna ad Argomenti

 

CANE  MORDE CANE

D.: Rex, il mio cane pastore tedesco, qualche giorno fa ha morso un altro cane Nulla di grave ma la padrona l'ha denuciato... Pochi giorni dopo ha spaventato un signore che si è avvicinato all'ape di mio padre (su cui Rex ama viaggiare). Lui era legato, così non l'ha morso, ma il signore per la paura ha preso una botta sul braccio,è andato al pronto soccorso e così... un'altra denuncia.

Domani, ovviamente, i vigili hanno chiesto di vedere il cane per capire se è "sano". Cosa posso fare?

Rex odia essere toccato da estranei in particolare da veterinari perché da piccolo ha subito un grosso intervento ed è terrorizzato dai medici.

Vi assicuro che è un cane intelligente e dolce ma ha un senso della proprietà fortissimo e, non sapendo cosa rischia, non perdona nessuno.

Quale potrà essere la multa e soprattutto cosa rischia il mio cane?
 

 R.:  Nel caso di specie vengono in rilievo sia l'art. 672 del codice penale, sia l'art. 2052 del codice civile. Il primo prevede che chiunque non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti è punito con l'ammenda da 25 euro a 258 euro. Il secondo prevede che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati da quest'ultimo.

Anche se la razza pastore tedesco non rientra tra quelle per le quali è obbligatorio l'uso della museruola in base all'ordinanza Storace, occorre comunque adottare ogni cautela per evitare che il cane aggredisca gli uomini o altri animali. Per quanto riguarda, nello specifico, la lesione riportata dal signore che si è spaventato alla vista del cane, occorre ovviamente che sia dimostrato che quest'ultimo sia effettivamente responsabile di tale accadimento.

In ogni caso, visto che non c'è stata una vera e propria aggressione alle persone, nè alcun episodio grave di aggressione nei confronti di altri animali, direi che il tuo cane non rischia nulla. Se il veterinario ritiene di tenerlo sotto osservazione, potrai chiedere che sia comunque affidato alla tua custodia.

Probabilmente può essere opportuno contattare, per il futuro, un comportamentista, vincendo la ritrosia del tuo cane all'ausilio dei veterinari.

  Torna ad Argomenti

 

GATTI IN LIBERTA'

D.: Ho accolto un gatto abbandonato, facendolo vaccinare, sterilizzare e dandogli da mangiare. Il gatto non vive stabilmente in casa mia perchè dopo un po' ha voglia di uscire (siamo in una zona di campagna), ma quando vuole può stare da me.

Ora una signora lamenta il fatto che il 'mio' gatto entra in casa sua e le rovina le tende. Le ho detto di scacciarlo, perchè in genere i gatti non tornano dove non sono ben accetti, ma lei dice che il problema continua. Credo che il gatto sia attirato dai salami della cantina, che lei lascia aperta.

Ad ogni modo, volevo sapere se io ho qualche responsabilità sul dove vada il gatto e su quello che faccia. Inoltre, la signora minaccia di far portar via il gatto o di farlo uccidere, nel caso sparisse come posso muovermi contro quello che mi sembra un abuso che scivola nel penale?

 

D.: I gatti che spesso si trovano nella mia proprietà hanno il vizio di fare i bisognini nella proprietà del mio vicino. Tenuto conto del fatto che: i gatti non sono miei (non sono registrati a mio nome, sono randagi..... nessuno può dire che "sono miei"), ma li rispetto e saltuariamente gli do qualcosa da mangiare e di rado capita di riuscire a prenderne qualcuno tra le braccia......a volte mi scappa anche di dire " questo gatto è mio......" ....ma è da precisare che invece si sono inseriti da soli nel mio giardino; non credo che posare in giardino un piatto con gli avanzi del pranzo voglia per forza significare prendersi cura di un animale ed essere responsabile di tutte le sue azioni; i miei vicini pretendano che io ogni volta vada nella loro proprietà a pulirgli il prato, ed hanno detto che la prossima volta che un "mio" gatto sporcherà il loro giardino ed io non correrò a pulirgli il prato, o chiameranno i carabinieri, o provvederanno all'eliminazione fisica dell'animale. Le domande sono: sono nella posizione giuridica di poter subire un azione penale nei miei confronti ? Senza prove concrete, posso io denunciare i miei vicini per aver ammazzato l'animale? e per averlo solamente "minacciato"?

 

D.: Abbiamo un gatto lasciatoci da un vicino che si è trasferito, e ci interessiamo di dargli solo da mangiare (in garage). Non vive in casa e dorme fuori. Per errore, non nostro, il gatto si è intrufolato in un garage del condominio rimanendo chiuso dentro per molte ore. Il proprietario non si è accorto della presenza del gatto parcheggiando l' auto nel suo box auto. Quando è andato per prendere la macchina il gatto è uscito ed il signore ha notato graffi sul cofano dell'auto. Si è rivolto indignato ai miei suoceri chiedendo il risarcimento dei danni. Come ci dobbiamo comportare? Cordiali saluti.


R.:
 Raggruppo queste tre lettere, perché il problema è grossomodo il medesimo: danni provocati a terzi da gatti di cui non si è proprietari, ma di cui si provvede all'accudimento.

L'art. 2052 del codice civile, che ho richiamato nella mia precedente risposta, prevede che è responsabile dei danni cagionati dall'animale il suo proprietario, o "chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso".

Per quanto riguarda i gatti, il concetto di proprietà è sfuggente, sia perché non esiste una anagrafe felina, sia perché il gatto selvatico (felis sylvestris) fa parte della fauna selvatica dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato dalla L. 157/1992, ed è il Comune ad essere intestatario delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Pertanto, dare da mangiare ad un gatto libero sul territorio sicuramente non significa assumersi la responsabilità dei danni che quest'ultimo può cagionare a terzi. Però, accogliere un gatto nella propria casa, farlo vaccinare, sterilizzare, dargli quotidianamente da mangiare e farlo uscire solo quando il gatto miagola davanti alla porta può comportare l'assunzione di responsabilità per i danni provocati dal gatto stesso. Si tratta, ovviamente, di valutare le peculiarità del caso concreto.

Ciò posto, occorre chiarire che: uccidere animali è reato; minacciare di uccidere animali è reato; costringere qualcuno a pulire un giardino sotto minaccia di uccisione di animali a cui è affezionato, è reato. Anche in questo caso, occorre verificare le concrete modalità dei fatti, e le prove di cui si dispone, prima di presentare una denuncia che potrebbe altrimenti essere ritenuta calunniosa.

Ultima annotazione: non si è mai visto un gatto che si mette a graffiare il cofano di una macchina, anziché dormirci sopra.

  Torna ad Argomenti

 

CAVALLI IN AREA PROTETTA?

D.: La mia casa é sita nel parco regionale della pineta di Appiano e Tradate (CO), il terreno é interamente recintato con rete metallica e comprende anche un'area boschiva (questa di circa 4000 mq) dove allo stato libero tengo due cavalli (con ripari e stalle). Le guardie del parco sostengono che non posso tenere liberi i cavalli perché viene deturpato il bosco che in realtà é finalmente pulito da rovi ed altre piante infestanti che diversamente lo aggredivano rendendolo inagibile.
Come mi devo regolare?

 

R.: Posto che la tua casa è sita nel parco regionale della pineta di Appiano e Tradate, può darsi che quelli che definisci "rovi e altre piante infestanti" siano in realtà specie protette, e che per questo le guardie si preoccupino della loro salvaguardia. Da quello che mi risulta, in effetti, quasi tutti i boschi della Pineta di Appiano e Tradate sono di proprietà privata, ed hanno un patrimonio forestale che comprende, oltre al pino silvestre ed al castagno, querceti di Farnia, e specie esotiche, quali robinia e quercia rossa. Penso che tu debba contemperare le esigenze dei tuoi cavalli con il rispetto del patrimonio forestale della pineta nella quale hai il privilegio di abitare.

  Torna ad Argomenti

STORIE DI CONDOMINIO

D.: Sono proprietaria di un appartamento in un condominio di sei utenti. Alcuni anni fa è stato scritto il regolamento di condominio, su misura per me, in cui è stata scritta una legge riguardo il divieto di avere animali dopo la morte di quelli attualmente esistenti nel condominio ( il mio cane e gatti).

In questi giorni un proprietario ha venduto il suo appartamento e i nuovi inquilini hanno intenzione di portare un cane. Io non voglio impedire che loro portino un cane, ma vorrei sapere se posso invalidare quella legge del regolamento, che mi impedisce di avere altri animali nel mio appartamento. Visto che i nuovi proprietari sono parenti di alcuni utenti del condominio, dovrebbero sapere della legge di condominio riguardo gli animali, ma non so spiegarmi il loro comportamento (lo hanno letto? fanno finta di niente?) Vorrei comunque sapere se posso invalidare la legge che tutti abbiamo firmato, tranne i nuovi.
 

R.:  Il caso che mi poni, apparentemente semplice, presenta delle peculiarità che probabilmente sono di difficile comprensione per che non è esperto di diritto.

Probabilmente avrai letto che il regolamento condominiale non può sancire il divieto di tenere negli appartamenti degli animali domestici, e ciò sia a norma dall'art.1138 del codice civile, secondo il quale le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva, sia per evitare che vi sia contrasto con la legge nazionale sul randagismo n. 281/91, la quale, invece, sancisce la tutela gli animali d'affezione.

Tuttavia occorre precisare che il predetto principio vale solo per i regolamenti di natura non contrattuale, cioè per quelli che non siano stati espressamente accettati da tutti i condomini. Questi ultimi, infatti, approvando all'unanimità un regolamento condominiale, possono anche contrattualmente autolimitare il proprio diritto di proprietà. Infatti l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che limitano il diritto di proprietà anche sulle parti di proprietà esclusiva, ad esempio rinunciando - come nel nostro caso - alla possibilità di tenere in casa altri animali rispetto a quelli già posseduti. In questo caso, una volta accettata tale limitazione, non è più possibile per il proprietario, che abbia cambiato idea, derogare a tale limite invocando la pienezza del diritto dominicale. L'unica possibilità sarebbe quella di modificare all'unanimità la delibera condominiale.

Lo stesso discorso non vale per i nuovi acquirenti dell'appartamento. Questi ultimi, infatti, a meno che nell'atto di acquisto non abbiano dichiarato di aver preso visione del regolamento stesso e di accettarlo in ogni sua parte, così conferendogli natura contrattuale anche nei loro confronti, potranno invocare il loro pieno diritto a tenere nel loro appartamento di proprietà esclusiva tutti gli animali che vorranno (fermo restando il rispetto delle norme igieniche e di tutela della tranquillità degli altri condomini).

Ovviamente questo mio parere è basato solo sulle circostanze che mi riferisci. Potrai rivolgerti ad un legale di fiducia, il quale, esaminando più approfonditamente il tuo caso, potrà eventualmente trovare una soluzione - anche in via bonaria - del tuo problema, così consentendoti di avere in casa nuovi amici a quattro zampe.

  Torna ad Argomenti

 
 

RECUPERO PASTI DA DESTINARE AGLI ANIMALI

D.: Sono venuta a conoscenza della legge 179 del 31 Luglio 2002 attraverso la quale sarebbe possibile usare gli avanzi dei ristoranti per sfamare cani e gatti di rifugi e canili.

Desideravo sapere se questa legge fosse ancora in vigore e cosa fare per far sì che i ristoranti accettino questa collaborazione.

 

R.: Effettivamente l'art. 23 della legge 179 del 31 Luglio 2002 (intitolata "Disposizioni in materia ambientale" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 Agosto 2002), modificando l'art. 8 del Decreto Legislativo n. 22/97, ha svincolato dal cosiddetto ciclo dei rifiuti "i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281".

La predetta normativa, attualmente in vigore, ha dato luogo ad alcuni iniziali problemi applicativi, posto che il coevo regolamento europeo 1774/2002 stabiliva che l’uso di rifiuti di cucina e ristorazione era permesso solo ”previo idoneo trattamento risanatore (bollitura) da eseguirsi in una struttura allo scopo autorizzata dalla Asl e trasporto con veicoli e contenitori autorizzati dalla stessa ASL”. Era evidente la impossibilità di fatto per le associazioni che gestivano canili e colonie feline di sostenere i costi per il predetto trattamento risanatore.

La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, investita della questione dalla LAV, ha fornito un parere tecnico, secondo il quale non sono sovrapponibili gli obblighi previsti per gli utenti finali dei “rifiuti di cucina e ristorazione” (ad esempio i canili riconosciuti) nei casi in cui si può verificare un loro utilizzo praticamente immediato con quelli previsti per i centri di raccolta di “rifiuti di cucina e ristorazione” in cui prevedibilmente può trascorrere diverso tempo prima che venga distribuito verso gli utenti finali. Insomma se i rifiuti di cucina e ristorazione sono subito dati a cani e gatti non occorrerebbe la strumentazione per la loro bollitura. Per potere recuperare i pasti occorre inviare le richieste alle amministrazioni pubbliche, uffici, scuole, aziende private, aziende di ristorazione, citando gli estremi della legge.

  Torna ad Argomenti


 

PEDIGREE

D.: La scorsa estate mi è stata regalata una cucciola di bassotta nana acquistata presso un allevamento.... a distanza di un mese, ho chiamato perchè intenzionata ad acquistare (al costo di 50 euro) il pedigree del mio cane che proviene dall'Ungheria....ho chiamato e richiamato e ogni volta mi sono state date giustificazioni insensate....io non so se è possibile richiedere ancora questo pedigree, ma se questo non fosse possibile, vorrei davvero sporgere denuncia a queste persone che non hanno saputo mettere in mostra la professionalità e serietà di un allevatore.
 

R.: In genere, il pedigree è un documento che deve essere a disposizione fin dalla nascita della cucciolata, per cui non dovrebbe essere richiesto alcun supplemento per procurare il pedigree attribuito, ad esclusione di alcune spese (grossomodo quelle di spedizione). Non sono in grado di sapere quali sono i reali motivi per cui l'allevatore ha difficoltà a fornirti il pedigree del tuo cane. Di certo può capitare che il cane non appartenga alla razza dichiarata dall'allevatore. Si tratta di un problema di natura civilistica, che potrai approfondire con un legale di fiducia, essendo importante esaminare attentamente il contratto di acquisto ed i termini per l'esercizio delle azioni contrattuali. A seconda delle concrete modalità dei fatti, ci potrebbero essere i profili per un reato di truffa, ma anche in questo caso sarà necessaria una consulenza di un legale di fiducia, anche sotto il profilo della scadenza dei termini per proporre la querela.

Tutt'altro problema è relativo al fatto che spesso i cani che provengono dall'est europeo hanno sopportato un viaggio in condizioni disperate, organizzato da trafficanti senza scrupoli, che sfuggono all'applicazione delle leggi vigenti (L. n. 189 del 20.07.04,  contro il maltrattamento degli animali ed  il D.L. n. 532 del 30.12.1993 che recepisce una direttiva CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto). Per questo ritengo sempre sconsigliabile acquistare un cane che venga da uno di questi Paesi, a meno che non lo si prenda direttamente in loco (ma ci sono tanti cuccioli nei canili italiani in attesa di adozioni. Ovviamente anche in Ungheria ci saranno degli allevatori seri, e mi auguro che li tuo cane provenga da uno di quegli allevamenti. Ti consiglieri, comunque, di non preoccuparti troppo per il pedigree, e di accertarti che il tuo amico a quattro zampe abbia fatto tutti i vaccini necessari. Saprà certamente darti tutto l'amore che un cane sa dare.

  Torna ad Argomenti

Torna indietro


ARGOMENTI

 

I CANI DEL VICINO ABBAIANO TROPPO

Un pò di accortezza da parte di tutti...

Disturbo alla quiete pubblica

GRAVE E PERICOLOSO COMPORTAMENTO DEI VICINI

Gatti e condominio

IL MIO CANE E' STATO AVVELENATO!!!

I cani non sono "merce"

Ha comprato il cane ma può farne ciò che vuole?

MALASANITA' VETERINARIA

Consegna del pedigree negata!

Richiami elettromagnetici

INTERVENTO MAL RIUSCITO...

E'  legalmente proprietaria del cane ma...

Quando il Regolamento condominiale è “contrattuale”

ETICA DELLE IMMAGINI SUL WEB

Accesso  nei locali pubblici

PEDIGREE E FRODI...

dovendo separarmi da mio marito...

Vendita di animali malati

HA INVESTITO IL MIO CANE PERCHè CORREVA TROPPO

controversie TRA VICINI

VICINO "OTTUSO" MINACCIA DI MORTE I MIEI CANI

posso avere un cane in un condominio...?

ASSISTENZA SANITARIA ANCHE PER CANI E  GATTI

GATTI CONTESI

QUEI CANI DEI GUARDIANI DI NOTTE...

Un ospite dei miei vicini ha investito il mio cane

L'ABBAIO DEL CANE DISTURBA UN SOLO CONDOMINO

DIVIETI CONDOMINIALI validi solo se contrattuali

Cani da guardia legati e sotto il sole

Tutti i cani  devono andare in giro con il guinzaglio e museruola?

Un cane tenuto in garage, non esce mai!

cimitero per animali

Il contratto stipulato con il Comune vieta di tenere animali in casa

Reimmissione in libertà dei cani senza padrone

divieto di accesso ai cani in ascensore

Il comportamento del vicino integra gli estremi di reato

CONDOMINIO E TOLLERANZA

ANIMALI A BORDO

L'EX DI MIO FRATELLO HA SOTTRATTO  IL MIO CANE

IL MIO EX E' ANDATO VIA ABBANDONANDO I SUOI CANI

ESISTE IL REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO PER GLI ANIMALI?

CHE FARE SE IL VICINO MALTRATTA IL CANE

"aNIMALICIDIO"

COMPETENZE DI UNA GUARDIA GIURATA

OBBLIGHI DEI COMUNI

TERMINI DI ADOZIONE  UGUALI PER CANI E GATTI

Possiedo un cane E I MIEI INQUILINI MINACCIANO UNA DENUNCIA...

CONTRATTI E DIVIETI

TUMULAZIONE DI ANIMALI

HO TROVATO UN CANE, CURATO E INTESTATO PERO'...

CANE INCUSTODITO MORDE UN PASSANTE

TANTI CANI E CATTIVA GESTIONE: CHE FARE?

IL VICINO VUOL FARMI ALLONTANARE IL CANE

QUALI LEGGI  A TUTELA DEI PESCI?

I MIEI CANI  INSEGUONO I MOTORINI PERCHE' INDISPETTITI DAL VICINO

LA MIA CAGNOLINA UCCISA DA UN PITTBULL

GATTI E CONDOMINIO

I CANI DEI VICINI ABBAIANO TROPPO

RECINTO PER CANI E FONDI CONFINANTI

CANE, PIPI' E ... LAMENTELE

IL GATTO DEL VICINO ...

IL MIO CANE AGGREDITO: POSSO ESSERE RISARCITO?

CONDOMINIO: CHE PROBLEMA!

UCCELLINI IN GABBIA

CANE  MORDE CANE

GATTI IN LIBERTA'

CAVALLI IN AREA PROTETTA?

STORIE DI CONDOMINIO

RECUPERO PASTI DA DESTINARE AGLI ANIMALI

PEDIGREE