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cimitero per animali
D:
Da 13 anni ho
un gatto che naturalmente adoro e che mi ha molto
aiutata a sopportare una grave malattia invalidante
e una conseguente paralisi. So che il mio amico un
giorno purtroppo dovrà lasciarmi. Ci penso con paura
e con grande dolore. Può per favore dirmi a chi
dovrò rivolgermi per la tumulazione del mio
amatissimo amico? La ringrazio
R:
Negli ultimi anni in
molte città italiane sono sorti dei cimiteri per
animali domestici. Tra queste città c’è anche quella
da cui scrivi, Napoli, che è dotata di un cimitero
per piccoli animali sito nella zona ospedaliera.
Quando sarà il momento (mi auguro il più tardi
possibile, potrai contattare direttamente la
predetta struttura, scrivendo all’indirizzo
info@cimiteroperanimali.it.
Nelle città dove non
ci sono tali cimiteri, è opportuno rivolgersi ad un
veterinario, in quanto la normativa prevede che gli
animali morti vengano portati presso l’inceneritore
comunale.
Non è possibile,
invece, provvedere in proprio alla sepoltura dei
propri animali domestici, nemmeno nei giardini o
negli orti privati, e ciò per ragione di igiene e
sicurezza pubblica, in quanto si potrebbe verificare
un inquinamento delle falde acquifere a causa delle
secrezioni prodotte dalla putrefazione.
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Il contratto stipulato con il Comune vieta di tenere
animali in casa
D:
Buongiorno.
Vivo in un appartamento comunale, e nel contratto
viene segnalato il divieto di tenere animali
domestici in casa. Nonostante questo regolamento, un
anno e mezzo fa ho deciso di prendere una cagnolina
ma non l'ho ancora dichiarata al comune. Un mese fa
nel mio condominio c'è stata un'assemblea dove è
stato rilevato da solo un condomino il fastidio
della mia cagnolina, anche se non sono la sola
inquilina a possedere un animale domestico. Due
giorni fa è venuto un vigile ad avvisarmi che devo
trovare un'altro posto per la mia cagnolina, che per
lo più è un meticcio di taglia piccola e che abbaia
solo nel caso di presenza di sconosciuti. Volevo
domandarle: cosa posso fare visto che me la vogliono
portare via da casa? Esiste una legge anche per il
mio caso? Secondo me, un animale è come un bambino!
Vi prego, aiutatemi e ditemi a chi mi posso
rivolgere. Grazie
R:
Gentile
signora, il problema, nel suo caso, è costituito dal
fatto che il contratto stipulato con il Comune le
vieta di tenere animali in casa. Se lei ha accettato
tale condizione, non può contravvenire ai suoi
doveri, altrimenti il Comune potrebbe chiedere la
risoluzione del contratto. Si potrebbe comunque
sostenere che la violazione di tale pattuizione non
è tanto grave da legittimare la predetta
risoluzione. Occorre, pertanto, verificare le
peculiarità del caso concreto, l’atteggiamento degli
altri condomini e la disponibilità del Sindaco a
soprassedere da ogni iniziativa giudiziaria. Tutte
cose che potrà fare con l’assistenza di un suo
legale di fiducia.
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Reimmissione in libertà dei cani senza padrone
D:
Siamo un'associazione
di volontariato di Protezione Civile della Sicilia,
da un po’ di tempo abbiamo deciso di dedicarci anche
alla tutela degli animali, e in particolar modo al
randagismo.
Abbiamo dato la
nostra disponibilità al Sindaco del comune dove
esiste la nostra sede, di interessarci al trasporto
dei cani randagi, dopo la loro operazione di
sterilizzazione o castrazione, e ci siamo detti
disponibili a trasportarli presso un ambulatorio
veterinario locale autorizzato dall' A.S.L., e dopo
la loro degenza post-operatoria, ad attivarci per
trovargli un giusta reimmissione sul territorio,
cercando di renderci conto che abbiano la
possibilità di sopravvivere. Eventualmente dopo una
nostra minuziosa ricerca, potremmo dargli la
possibilità di trovare qualcuno che magari gli dia
la possibilità di vivere nel loro habitat.
Siccome
qualcuno ci ha messo in guardia dicendoci che
andremmo incontro a illegalità o problemi vari, ci
può dare un consiglio come comportarci.
R:
In effetti le
attività relative alla prevenzione del randagismo
sono tutte regolate dalla L. 281/91 ("Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991), che
rimanda, poi, per quel che ci interessa, a normative
regionali, che nel nostro caso sono contenute nella
Legge Regionale Sicilia n. 15/2000. L’art 11 comma 3
della predetta legge stabilisce che i cani vaganti
catturati debbano essere condotti presso i rifugi
sanitari pubblici o convenzionati, in cui
soggiornano fino al momento della restituzione al
proprietario, del loro affidamento o della loro
rimessa in libertà. Per rifugio sanitario pubblico
si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei
gatti che sia attrezzato con sala operatoria,
ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei
cani e dei gatti catturati, la loro eventuale
sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati.
Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto
alla temporanea permanenza di cani e gatti. I rifugi
sanitari devono sempre essere dotati di uno spazio
adeguato per cure, interventi e degenza di gatti
incidentati o sottoposti a sterilizzazione. Qualora
non siano disponibili idonei rifugi sanitari
pubblici o quando la capacità recettiva di quelli
esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o
associati, possono incaricare della custodia dei
cani catturati associazioni protezionistiche o
animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo
19 della predetta Legge Regionale, che gestiscono
rifugi privati per cani. L'incarico della custodia
viene conferito sulla base di un'apposita
convenzione, con cui le associazioni
protezionistiche o animaliste si impegnano a
mantenere ed a custodire gli animali per i tempi
previsti dall'articolo 15 della predetta legge.
L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati
è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per
la sanità. I cani catturati che non risultino
iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al
proprietario o al detentore che li reclamino entro
quindici giorni dalla notifica
della cattura, previo
pagamento delle spese di custodia e di mantenimento.
Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che
non risultino iscritti all'anagrafe che non siano
stati reclamati, possono essere ceduti ad
associazioni protezionistiche o animaliste o a
privati cittadini che si impegnino ad accudirli e
custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e
relativa identificazione.
I cani catturati che
non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e
non affidati a privati o ad associazioni
protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a
sterilizzazione e devono essere mantenuti nei rifugi
sanitari pubblici e privati a spese dei comuni
almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla
sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero
offrire recettività sufficiente, il sindaco,
d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria
dell'azienda unità sanitaria locale competente per
territorio, e sentito il parere delle associazioni
protezionistiche o animaliste operanti nel
territorio, può disporre che i cani vengano rimessi
in libertà, previa sterilizzazione, identificazione
ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di
proprietario. Sono esclusi dalla remissione in
libertà i cani delle razze di cui al comma 8
dell'articolo 3 della predetta Legge Regionale.
Come vedete,
l’attività di cui vorreste occuparvi può essere
effettuata solo dallo stesso rifugio sanitario, che
deve avere tutti i requisiti previsti dalla legge e
che può anche essere gestito da un’associazione
protezionista, la quale deve però essere iscritta
nell’apposito albo sopra menzionato e deve aver
stipulato una convenzione con l’amministrazione
comunale. Anche la reimmissione in libertà dei cani
può avvenire solo a seguito della procedura sopra
descritta, e solo quando ne sussistono i
presupposti.
Pertanto, qualora
foste davvero intenzionati a svolgere le attività
descritte nella vostra lettera, dovrete provvedere a
regolarizzare la posizione della vostra associazione
in base alle predette normative (previa verifica dei
presupposti per l’iscrizione all’Albo e per
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per
poter stipulare una convenzione con
l’amministrazione comunale), per potere poi
partecipare alla gara (o alla licitazione privata)
indetta dall’amministrazione stessa per la gestione
del rifugio
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divieto di accesso ai cani in ascensore
D:
Gentile
Avvocato, le scrivo per un ennesimo problema di
condominio. Cercherò di essere breve: da 10 anni
abito al terzo piano di un condominio di quattro
piani. Una inquilina da sempre si lamenta che in
ascensore c'è puzza di cane e che i miei cani lo
sporcano con la bava o quando sono bagnati, e quindi
non devono salirci. Ora è comparso un cartello
dell'amministratore con il divieto di accesso ai
cani in ascensore e mi è arrivata una raccomandata
in cui si ribadisce questo concetto e si specifica
che se i cani hanno dei problemi
fisici a fare le scale (uno dei cani ha tredici
anni) lo devo trasportare in braccio (pesa 30
chili). Hanno il diritto di farlo? (non c'è
ovviamente l'ascensore di servizio). Grazie per
l'attenzione.
R:
No, non hanno il diritto di farlo se non c’è un
regolamento condominiale che vieta l’ingresso dei
cani in ascensore, o se non c’è un’apposita delibera
condominiale approvata con la maggioranza di cui al
secondo comma dell’art. 1136 del codice civile.
L’ascensore, infatti, ai sensi dell’art. 1117 del
codice civile, è una parte comune dell’edificio, per
cui le modalità di utilizzo dell’ascensore stesso
vanno disciplinate con regolamento, o, in assenza,
con apposita delibera condominiale. L’amministratore
del condominio dovrebbe saperlo!
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Il comportamento del vicino integra gli estremi di
reato
D:
Buona sera,
avvocato. Avrei urgenza di porle una domanda che mi
sta molto a cuore: posseggo 3 cani e dei gatti, ma
il mio vicino non gradisce la loro presenza.
Premetto che ho cani da 20 anni e non ho mai avuto
problemi con il condominio, ma al mio vicino dà
fastidio tutto quello che appartiene a me. Insomma
solo antipatia… Le spiego: i cani gli danno fastidio
perchè puzzano (dice), i gatti gli danno fastidio
non so ancora perchè, insomma ha minacciato di
sgozzarmi i gatti appena ne avrebbe avuto
l'occasione. Premetto che mi ha sparato con un
fucile a piombini credo a tre gatti, dei quali uno
non è tornato più, è sparito nel nulla, a un altro
ho dovuto amputare la coda e ad un altro ha sparato
alla spalla provocando non pochi danni. Inoltre mi
ha detto che non gli importa se chiamo i
carabinieri, in quanto se vede i miei gatti li
ammazza lo stesso e nel momento più opportuno mi
avvelena i cani. Insomma ho le mani legate.
Domanda: può il
mio vicino allontanare i miei animali? Come posso
difendermi senza che mi uccida i gatti, anche in una
riunione condominiale?
R:
Il suo vicino
non può in nessun modo allontanare i suoi animali.
Lei non ha problemi con il condominio, ed il suo
vicino non può chiederle di allontanare i suoi cani
ed i suoi gatti, né può ottenere che venga emanato
un provvedimento amministrativo o giudiziario che
disponga tale allontanamento, perché sicuramente non
ce ne sono i presupposti, altrimenti anche gli altri
condomini avrebbero protestato per le carenze
igieniche o i disturbi molesti.
Il
comportamento del suo vicino integra gli estremi di
diversi reati, sia in danno dei suoi animali (per i
quali avrebbe dovuto presentare una denuncia,
qualora ne avesse avuto le prove), sia in suo danno
(minaccia e violenza privata).
A mio giudizio tali
condotte vanno denunciate, e non in sede di riunione
condominiale, ma alla Procura della Repubblica,
indicando i nomi delle persone che hanno assistito
alle parole minacciose. Ovviamente occorre
verificare le circostanze del caso concreto.
Comunque, visto che il suo vicino ha già posto in
essere condotte gravi nei confronti dei suoi
animali, e che il pericolo di nuove e più gravi
aggressioni nei loro confronti è già concreto, non
penso che sia giusto aspettare ancora per presentare
tale denuncia.
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CONDOMINIO E
TOLLERANZA
D:
Abito al primo
piano di un condominio. Il condomino del piano di
sopra si lamenta del fatto che il mio cane, di 5
chili, faccia i suoi bisogni, assolutamente modesti
e da me tolti appena possibile, sul balcone. Ho
provveduto a chiudere gli scarichi per evitare che
qualcosa caschi di sotto, nel cortile condominiale,
e comunque lo pulisco subitissimo, ma alle volte
capita che restino dei segni per qualche ora. Il mio
cane ha fatto 5 anni di canile e ha subito numerosi
maltrattamenti e mi è impossibile togliergli questa
abitudine, nonostante lo porti fuori più volte al
giorno... cosa posso dire al vicino (che peraltro ha
un figlio che sembra figlio di Attila...)? cosa dice
la legge? Grazie
R:
La legge dice
che il suo cane non deve sporcare gli spazi che sono
anche degli altri, ma, ovviamente, se i bisogni del
suo cane fossero davvero così insopportabili, anche
gli altri condomini avrebbero protestato. Un po’ di
tolleranza è quello che ci vuole. Può dire questo al
suo vicino. Che, a quanto pare, farebbe meglio a
pensare a suo figlio…
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ANIMALI A BORDO
D:
Come è regolato il
trasporto di cani in auto? è obbligatoria la rete
divisoria? Per cani di ogni taglia? Se sì, a quali
sanzioni si va incontro?
R:
La risposta alle tue
domande si trova nell’art. 169 del D. Lgs. n.
285/92, meglio noto come “nuovo codice della
strada”.
Il predetto articolo,
che si occupa del trasporto delle persone, degli
animali e degli oggetti sui veicoli a motore,
prevede, al comma 6, che è consentito il trasporto
di un solo animale domestico. Non vi è alcuna
specificazione in merito alla taglia dell’animale,
ma viene chiarito che, in ogni caso, quest’ultimo
non deve costituire impedimento o pericolo per la
guida.
Il predetto articolo
prevede, inoltre, che è consentito il trasporto di
animali domestici, anche in numero superiore ad uno,
purché siano in tal caso custoditi in una apposita
gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto
di guida appositamente diviso da rete od altro
analogo mezzo idoneo che, se installato in via
permanente, deve essere autorizzato dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della
Motorizzazione.
La violazione
alle predette disposizioni è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74
a euro 296 e con la decurtazione di un punto sulla
patente.
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L'EX DI MIO
FRATELLO HA SOTTRATTO IL MIO CANE
D:
Egregio Avvocato,
Nel mese di
gennaio durante la mia assenza la convivente di mio
fratello, una volta diventata ex fidanzata, ha
pensato bene di appropriarsi della mia cagnetta di
razza shitzu, che ho acquistato nel 2004 e che ha
un regolare microchip a me intestato. Nonostante
questo non me la vuole rendere. E’ da mesi che
insisto, lei abita a circa 100 km da casa mia, ed
anche per questo la cosa si è protratta per tutti
questi mesi. Ho contattato autorità e quant'altro,
ma nessuno è in grado di aiutarmi. Come posso fare?
Qualcuno mi ha
messo la pulce nell'orecchio che in qualche modo
abbia sostituito il microchip del mio cane. Ma lo
può fare senza un regolare passaggio di proprietà?
Attendo Vs.
cortese e sollecita risposta, grazie.
R:
La cagnolina per la
legge è tua, e la ex convivente di tuo fratello l’ha
sottratta illegittimamente. L’eventuale sostituzione
del microchip sarebbe del tutto illecita, e
aggraverebbe il fatto, che integra comunque
l’ipotesi di una appropriazione indebita,
denunciabile alla Procura della Repubblica.
Quest’ultima può provvedere anche a sequestrare la
cagnetta, restituendotela, essendo tu la legittima
proprietaria. Dovrai, ad ogni modo, rivolgerti ad un
legale di fiducia per sporgere denuncia e chiedere
la restituzione della cagnolina.
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IL MIO EX
E' ANDATO VIA ABBANDONANDO I SUOI CANI
D:
Chiedo
cortesemente se potete darmi un consiglio su come
comportarmi nella situazione in cui mi trovo. Il mio
ex convivente andando via di casa per sempre mi ha
lasciato due cani e non ne vuole sapere niente. Mi
trovo nell’impossibilità di tenerli per motivi di
lavoro in quanto sto tutto il giorno fuori e vivo in
un appartamento di 35 mq. Uno di questi è tatuato ed
è registrato a nome suo. La domanda è se posso
affidarli a qualcuno o portarli al canile
dichiarando che non sono di mia proprietà o sporgere
denuncia ai carabinieri.
R:
Il comportamento
posto in essere dal suo ex convivente integra gli
estremi del reato di abbandono di animali di cui
all’art. 727 del codice penale, perlomeno per ciò
che riguarda il cane a lui intestato, per cui appare
opportuna una denuncia ai carabinieri anche al fine
di poter provvedere a reperire un’altra sistemazione
per il cane senza correre il rischio che il suo ex
convivente possa un giorno rivendicare diritti
sull’animale. Se proprio non può tenerli, cerchi una
sistemazione alternativa, che non sia - però - il
carcere a vita.
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ESISTE IL REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO PER GLI ANIMALI?
D:
Sono di
Brindisi e, andando in superstrada, mi sono
ritrovato ad assistere ad un investimento di un
gatto da parte di una macchina… In questi casi cosa
potrei fare? Riprendere la macchina col cellulare,
seguirla e scattare una foto al suo paraurti? Mi
faccia sapere, ne ho abbastanza di questa
situazione… Grazie
R:
Purtroppo, come ho
avuto già modo di dire, il vigente apparato
normativo, per quanto sia sempre più sensibile ai
diritti degli animali, è ancora lontano da un
assetto accettabile. Tu tocchi un punto dolente,
posto che il nostro ordinamento non punisce né le
lesioni colpose, nè l'uccisione colposa di un
animale, e neppure l'omissione di soccorso ad un
animale investito ed in pericolo di vita.
Puoi comunque
prendere il numero della targa e raccogliere degli
elementi di prova, per poi segnalare l'accaduto ad
un'associazione protezionista. Quest'ultima, se lo
ritiene opportuno, potendo esercitare ai sensi
dell'art. 91 del codice di procedura penale gli
stessi diritti e le stesse facoltà che sono
attribuite alla persona offesa dal reato, può
denunciare il fatto alla Procura della Repubblica e,
di fonte alla probabile richiesta di archiviazione
da parte del P.M., potrebbe poi fare opposizione
innanzi al G.I.P., sollevando una questione di
legittimità costituzionale della norma che non
prevede la punizione per le anzidette condotte. Ma
tutto ciò avrebbe solo uno scopo di tipo "politico",
per attirare l'attenzione degli operatori del
diritto su tali questioni, non potendo la Corte
Costituzionale emanare una sentenza che introduca
delle nuove fattispecie penali, essendo tale facoltà
riservata solo al Parlamento. Oltre a rilevare il
numero della targa, abbi ovviamente cura di prestare
immediato soccorso all'animale ferito.
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CHE FARE SE IL VICINO MALTRATTA IL CANE
D:
Gentile avvocato,
vorrei sapere come comportarmi: il mio vicino, di
campagna, possiede diversi cani di cui uno legato ad
una catena che secondo me è di misura molto corta.
Il suddetto cane è legato proprio al limite del
confine con il mio terreno e aggiungo che quel cane
si trova in quel posto da diversi anni, sei o sette.
I problemi sono: il cattivo odore che emanano i
bisogni naturali (premetto che il luogo non viene
mai pulito e quindi vi è il rischio di possibili
infezioni e che mia moglie ha problemi polmonari);
l’altro problema è la paura di svolgere qualsiasi
lavoro in prossimità del cane perché è molto
aggressivo e se dovesse slegarsi fa paura.
R:
Anche tu tocchi un punto dolente, che
è quello dei cani legati alle catene, le quali,
specialmente nelle zone di campagna, sono davvero
corte, visto che servono solo a tenere ben saldo
l'allarme di casa. Il problema si risolverebbe
immediatamente infliggendo ai proprietari di tali
cani la sanzione di stare in giardino con una catena
(corta) al collo per sette giorni consecutivi (per
essere buoni) ma poiché la legge non prevede tale
rimedio, ti rimane quello di denunciare il
proprietario del cane per maltrattamenti, posto che
le condizioni in cui viene tenuto il cane, da quello
che mi dici, sono sicuramente tali da integrare gli
estremi di un vero e proprio maltrattamento.
Peraltro ci sono delle leggi regionali e dei
regolamenti comunali che impongono delle misure
minime per le catene, sanzionando la condotta di
contravviene a tali disposizioni (ma non so da dove
scrivi, per cui dovrai verificare autonomamente se
tali previsioni sono vigenti nel luogo dove vivi).
Puoi anche intentare un'azione civile d'urgenza se
ritieni che vi sia una situazione di pericolo per la
tua incolumità o per la salute tua o di tua moglie.
Potrai rivolgerti ad un tuo legale di fiducia per
verificare se ci sono i presupposti di tali azione.
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"ANIMALICIDIO"
D:
Perchè la legge non
indaga sull'uccisione degli animali come indaga
sugli omicidi umani?
R:
La domanda che mi
poni è di quelle che appaiono talmente banali da non
meritare neppure un rigo di risposta. E invece io
penso che il tuo interrogativo provocatorio si
presti ad aprire il campo ad alcune considerazioni,
non solo di tipo giuridico, sulle quali possiamo
riflettere un po'.
Innanzi tutto ti
rispondo, dicendoti quello che ovviamente già sai, e
cioè che nel nostro ordinamento, come in tutti i più
avanzati ordinamenti attuali, la vita di un animale
non vale certamente quanto quella di un uomo.
Tuttavia, prestando
attenzione all'evoluzione normativa sul punto, si
può agevolmente constatare che la vita di un
animale, di un qualsiasi animale, dal più grande al
più piccolo, acquista sempre più valore.
Fino a
poco tempo fa il nostro codice penale non puniva
neppure l'uccisione crudele ed inutile di un
animale. L'unica norma che veniva in rilievo era
l'ipotesi contravvenzionale costituita dall'art. 727, il
quale, sotto la rubrica "maltrattamento di animali",
tutelava non gli animali in sé, ma il sentimento di
pietà e di compassione degli uomini di fronte alla
sofferenza degli animali. Con la riforma del
predetto articolo che si ebbe nel 1993, e con
l'attenzione che veniva prestata alle
caratteristiche etologiche di ogni singolo animale,
la giurisprudenza cominciò a ritenere che la norma
tutelasse anche l'animale stesso, seppure in via
mediata, rimanendo oggetto principale di tutela il
sentimento di pietà dell'uomo per l'animale.
La legge 189/2004 ha
introdotto nel codice penale, per la prima volta,
all'interno di un apposito capo intitolato "dei
delitti contro il sentimento per gli animali", un
articolo rubricato "uccisione di animali", che
punisce chiunque per crudeltà e senza necessità
cagiona la morte di un animale, ricalcando con tali
ultime parole la formulazione dell'art. 575 del
codice penale, e cioè dell'articolo che punisce
l'omicidio, tanto che alcuni Autori, coniando un
neologismo, hanno iniziato a parlare di "animalicidio"
(si legga Pistorelli, su "Guida al Diritto" 2004, n.
33, p. 21). La pena è della reclusione da tre mesi a
diciotto mesi.
Ovviamente siamo ancora molto lontani dal
riconoscimento di una soggettività giuridica in capo
agli animali, che può avvenire solo a livello
costituzionale, sebbene ci siano già dei progetti di
legge per revisionare le norme costituzionali su
tale questione. Non è un'assurdità, visto che alcune
Costituzioni di altri Paesi, come la Svizzera,
l'Austria, la Germania, la Gran Bretagna, hanno già
aperto le porte a tale riconoscimento.
Parliamo di diritti di cui gli animali, come gli
uomini, sono portatori, quali quello ad una vita e
ad una morte dignitosa, a non soffrire, a non essere costretti a vivere in
condizioni incompatibili con le proprie
caratteristiche etologiche.
Dunque, anche se
siamo ancora lontani dal riconoscimento di una
soggettività giuridica in capo agli animali, è
evidente che l'attenzione verso le sofferenze di
questi ultimi è sempre maggiore, e cresce sempre più
mano a mano che la nostra società si evolve. E' l'expanding
circle, il cerchio che si espande di cui parlava
Peter Singer, teorico dell'etica della "liberazione
animale".
Chi non ha letto i
testi di Singer, o del filosofo animalista Tom Regan,
potrebbe pensare che l'idea di spingersi così tanto
avanti nella tutela dei diritti degli animali da
riconoscere a questi ultimi una soggettività
giuridica sia una sorta di eresia. Tuttavia, se
consideriamo che solo duemila anni fa (non due
milioni di anni fa) dalle nostre parti c'erano degli
uomini che venivano venduti al mercato come schiavi,
e che nessuno avrebbe mai immaginato che avessero
gli stessi diritti dei liberi, ci rendiamo conto che
forse in un futuro chissà quanto lontano la gente
potrà inorridire nel pensare a quello che in questa
epoca si fa agli animali (nelle sperimentazioni pesudo-scientifiche, negli allevamenti intensivi,
financo nei negozi dove si commerciano) così come
noi inorridiamo pensando che in passato degli uomini
come noi venivano portati con le catene nei pubblici
mercati. E chissà se si avvererà la profezia che ha
fatto Leonardo Da Vinci, che certamente non è
l'ultimo dei fessi che ha posato il piede sul nostro
pianeta, il quale, con una frase rimasta celebre, ha
affermato: "verrà il giorno in cui l'uccisione di un
animale sarà perseguita alla stregua dell'uccisione
di un uomo".
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COMPETENZE DI UNA GUARDIA GIURATA
D:
Sono una Guardia Particolare Giurata, e il mio
servizio si svolge prevalentemente in zone rurali.
Non faccio parte di nessuna associazione
ambientalista. Spesso capita di essere contattato da
utenti infastiditi dal suono di richiami
elettrosonori vietati dalla legge per uso caccia.
Vorrei sapere se in base all'art. 27 della legge
sulla caccia 157/92 che narra "La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è affidata
anche alle guardie giurate private riconosciute ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza" sono autorizzato alla rimozione. Se sì,
quale procedura dovrei adottare per un eventuale
sequestro e smaltimento? Distinti saluti
R:
La vigilanza
sull'applicazione della legge 157/1992 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) è effettivamente affidata, oltre
agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi
nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali,
forestali e campestri, alle guardie ecologiche e
zoofile riconosciute da leggi regionali, agli agenti
dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni,
anche alle guardie private ed alle guardie
volontarie delle associazioni venatorie, agricole e
di protezione ambientale, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
Sulla questione che
mi poni si è pronunciata espressamente la terza
sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza
del 2 febbraio 2006 n. 6454, la quale ha affermato
che le guardie volontarie delle associazioni di
protezione ambientale rivestono la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria, atteso che la legge
11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente
alle stesse i compiti di vigilanza venatoria
sull'applicazione della medesima legge, in essi
ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di
controllo della fauna abbattuta o catturata ed il
potere di accertamento dei reati, cui è
necessariamente collegato il dovere di acquisire gli
elementi probatori e di impedire che i reati vengano
portati ad ulteriori conseguenze. In applicazione di
tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il
sequestro dell'arma e delle cartucce operato
nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie
volontarie venatorie. Stesso discorso vale per i
richiami elettrosonori vietati dalla predetta legge.
Le procedure da seguire per il sequestro sono quelle
previste dal codice di procedura penale.
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OBBLIGHI DEI
COMUNI
D:
In che misura i
comuni italiani sono tenuti a provvedere alla
raccolta dei cani randagi
e persi?
Può un Comune
chiudere un canile abusivo senza però proporre
un'alternativa dove trasferire i cani esistenti?
R:
I Comuni devono sempre provvedere alla sistemazione
dei cani vaganti, e non è previsto alcun limite di
misura al riguardo. Se viene ordinata la chiusura di
un canile abusivo, i cani devono sempre essere
trasferiti in una struttura regolare, e solitamente
ciò avviene con l'interessamento anche delle
associazioni protezioniste.
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TERMINI DI ADOZIONE UGUALI PER CANI E GATTI
D:
Sono una volontaria dell'associazione difesa animali
A.D.A. di Arco (TN).
Noi lavoriamo
maggiormente con i cani, ma ora abbiamo il caso di
un gatto adulto recuperato dai vigili del fuoco su
un albero. Il gatto ci è stato dato in consegna in
attesa che qualcuno lo reclami.
Trascorso orami
un mese, volevamo sapere se il termine per
l'adozione è di sessanta giorni come per i cani
secondo la legge 281, o se per i gatti i termini
sono diversi.
Ringrazio
anticipatamente
R:
In assenza di una chiara indicazione legislativa, si
può ritenere che il termine sia lo stesso, a meno
che non ci siano delle diverse specifiche
indicazioni da parte della normativa regionale.
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Possiedo
un cane E I MIEI INQUILINI MINACCIANO UNA
DENUNCIA...
D:
Vivo in un
appartamento, appartenente ad un palazzo in cui, al
piano terra vivono miei parenti, al primo piano vi
sono io con la mia famiglia, mentre al secondo vi è
in affitto una famiglia con un bambino piccolo, con
cui non abbiamo legami parentali.
Gli
appartamenti sono collegati da spazi comuni, e in
particolare gli abitanti del secondo piano per
uscire di casa devono passare nel terrazzo della mia
casa e successivamente in una scala comune.
Possiedo un
cane, che per la maggior parte del tempo risiede al
piano terra dai miei nonni, dove abitualmente fa i
bisogni, e che però talvolta teniamo nel nostro
terrazzo.
Quando è da
noi, se non controllato ha il brutto vizio di fare i
bisogni vicino all'entrata delle scale del secondo
piano, bisogni che sono quanto prima levati con
relativo disinfettare della zona in questione.
La casa è di
nostra proprietà e la famiglia del secondo piano,
che è in affitto, possiede solo il passaggio nella
nostra proprietà.
Inoltre lo
stabile del secondo piano è teoricamente di
proprietà di un mio zio, ma effettivamente, poichè
al momento della costruzione dei due piani il mutuo
era intestato a mio padre, fino alla fine dello
stesso, è intestato a lui.
I bisogni
occasionali del cane, al quale in parte abbiamo
posto rimedio tendendo il cane al piano di sotto, e
che sono tempestivamente rimossi, sono oggetto di
continue lamentale da parte di questa famiglia in
affitto, la quale minaccia di denunciarci.
Il problema per
adesso non sussiste, essendo, come già detto, la
loro casa appartenente ancora a mio padre sul piano
legale.
Vorrei sapere
se invece, alla fine del pagamento del mutuo, ovvero
quando la casa in questione, sarà effettivamente di
mio zio, gli affittuari potranno avere diritto di
sporgere denuncia contro di noi, sempre sotto le
condizioni di esclusivo passaggio nella mia
proprietà.
Aggiungo che la
famiglia del secondo piano è lì da circa due anni, e
al loro arrivo Il cane già era presente e non
costituiva un problema.
Inoltre per i
miei parenti del piano terra, il cane non
costituisce motivo di fastidio.
Mi scuso per
essermi dilungata, ma era necessario per effettuare
un quadro preciso della situazione.
R:
Da quello che
leggo, posso dirti che, indipendentemente dal fatto
che l'appartamento sovrastante quello dove abiti tu
possa divenire di proprietà di tuo zio o di terzi,
non rischi alcuna condanna sotto il profilo penale
per i bisogni che ogni tanto fa il tuo cane, e che
vengono immediatamente puliti. Da un punto di vista
civilistico,
devi avere cura di non rendere disagevole il diritto
di passaggio dei proprietari o degli inquilini del
piano superiore, ma non mi sembra che tu possa
correre alcun rischio neppure da questo punto di
vista.
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CONTRATTI E DIVIETI
D:
Gentile avvocato, sto
cambiando abitazione e il nuovo proprietario mi
impedisce di
portare con me il mio cane (un meticcio di 9 anni).
Premetto che l'ho cresciuto dalla nascita e gli sono
molto affezionata, per me è come un figlio. Cosa posso fare? Io non voglio regalarlo,
ne soffrirei molto. C'è una legge che può impedirmi
di portarlo con me?
R:
Il proprietario
può impedirti di portare con te il cane solo se il
contratto di affitto contiene un'apposita clausola
che vieta l'introduzione di cani nell'appartamento.
Se il proprietario vuole inserire tale clausola nel
contratto, devi cercare un'altra casa.
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TUMULAZIONE DI
ANIMALI
D:
Egregio avvocato, la
scorsa settimana è deceduto per vecchiaia il mio
cane e per evitargli una inutile sofferenza il mio
veterinario gli ha praticato l'eutanasia. Conoscendo
le sue caratteristiche di spirito libero ho deciso
insieme ad alcuni amici di non consegnare il suo
corpo alla società che per conto del comune si
occupa del settore smaltimento. Quindi dopo aver
consegnato all'anagrafe canina il certificato di
morte stilato dal veterinario,insieme ai miei amici
ho individuato in un bosco il luogo dove Igor
avrebbe riposato. Per la sepoltura ho avvolto Igor
nel suo plaid e l'ho sistemato in una valigia
(simile a una bara)di quelle con le rotelle e il
manico da trasporto e nella tasca superiore ho
inserito una sua foto. Considerata la natura del
terreno (roccia e terra). Vorrei sapere da Lei se
incorro in qualche sanzione se sfortunatamente, per
delavaggio a causa di piogge o per smottamento,
oppure per altro (animali ecc.) il contenitore
dovesse tornare a vista e qualcuno capitato lì per
caso trovandosi di fronte a una valigia potesse
avvertire le autorità competenti, pensando che
dentro ci sia dell'altro e non il cadavere di Igor.
Premetto che in settimana effettueremo un
sopralluogo per vedere se tutto è in ordine magari
buttandoci sopra altra terra e sassi.
La ringrazio
anticipatamente per la risposta.
R:
L'unico problema che
mi pare venga in evidenza è la violazione di
normative a tutela dell'ambiente, posto che il
seppellimento di animali in luoghi non appositamente
autorizzati contravviene a norme igieniche ed
ambientali, potendo in teoria determinare un
inquinamento delle falde acquifere. Qualora
dovessero effettivamente crearsi dei problemi (cosa
che ritengo assai improbabile), si potranno comunque
portare all'attenzione delle competenti autorità le
circostanze del caso concreto, per dimostrare
l'assenza di concreti pericoli per la contaminazione
dell'ambiente.
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HO TROVATO UN CANE, CURATO E INTESTATO PERO'...
D:
Ho ritrovato un
cagnolino dentro la mia proprietà. Il cane non aveva
alcun segno di riconoscimento. Siccome era molto
sporco e malandato, l'ho immediatamente portato dal
mio veterinario (ho altri animali) e oltre a
informarmi sulla sua buona salute (aveva
un'infezione alle orecchie che sto ancora curando)
ho chiesto se sapesse di smarrimenti di quel tipo di
cane.
Sia lui che
altri abitanti del mio quartiere non ne sapevano
nulla, quindi ho atteso 2gg e sono andato dai
carabinieri per denunciare il ritrovamento
dell'animale. Lì non mi hanno neanche fatto
compilare la denuncia perchè l'animale secondo loro
era un randagio, visto la completa assenza di chip,
tatuaggio o medaglietta o anche un collare.
Ho a quel punto
vagliato se poterlo adottare con il veterinario e,
consigliato anche da lui, ho fatto chippare il cane
e l'ho intestato a mio nome.
Oggi (dopo
circa 2 mesi) si presentano delle persone in
casa mia che rivendicano la proprietà dell'animale.
Ho cercato di capire se potesse essere vero, ma non
potevano fornirmi nulla di concreto e ho rifiutato
di consegnargli il cane. Dopo una mezzora ho
ricevuto la visita di un carabiniere che
cordialmente voleva accettarsi se io avessi qualche
documento di identità per il cane e quindi gli
ho mostrato il documento di identità a me intestato.
Lui cortesemente ha detto che una signora voleva
denunciarmi per il possesso del suo cane. Se n'è
andato dicendo che avrebbe sconsigliato la signora
dal proseguire nell'intento. Purtroppo dopo un paio
d'ore è tornato per chiedermi i dati visto che la
signora aveva la ferma intenzione di denunciarmi.
Ora mi ritrovo
in una strana situazione, io ho fatto tutto il
possibile per cercare un eventuale proprietario,
nonostante la sua negligenza sia nel mantenimento
dell'animale che nella custodia, la signora non so
se sia veramente la precedente proprietaria e
comunque ora mi sono affezionato all'animale che non
ha mai sofferto di malinconia o altro.
Vorrei capire
se sono o meno nel giusto per la legge italiana e
cosa mi dovrò aspettare adesso (sequestro del cane o
altro).
La mia
coscienza è fortunatamente a posto e l'animale non è
assolutamente mai stato triste o altro, anzi ha
legato molto con i miei altri animali, dopotutto
quello che veramente mi interessa è il suo bene.
R:
Direi che puoi stare
tranquillo, non solo con la tua coscienza, ma anche
con la legge italiana. Quando hai trovato il cane,
non potevi sapere se aveva un proprietario, ed hai
fatto tutto il possibile per accertarti se il cane
era stato smarrito. Questo tuo comportamento fa sì che
nessuno potrà ritenere che tu si sia voluto
appropriare indebitamente di un cane altrui. Da un
punto di vista formale, poi, il cane era sprovvisto
di chip, e fortunatamente i carabinieri non hanno
provveduto a raccogliere la tua denuncia, altrimenti
avrebbero dovuto inviare il cane presso una
struttura di ricovero. Attualmente il fatto che tu
abbia intestato a te il cane e che lo abbia curato
fa sì che legittimamente tu possa continuare a
tenerlo con te, senza temere provvedimenti (di
sequestro o di altro tipo) da parte dell'autorità
giudiziaria.
Probabilmente merita
di essere considerata anche la posizione della
precedente proprietaria, la quale potrebbe aver
sofferto per la perdita del cane, tanto che si sta
attivando per poterlo riavere.
Sicuramente i
carabinieri, o meglio l'autorità giudiziaria penale,
non potrà adottare alcun provvedimento nei tuoi
confronti. Se la signora si rivolgesse al giudice
civile, potrebbe tentare di dimostrare per testimoni
il suo precedente possesso del cane, per ottenerne
la restituzione, ma credo che anche in tal caso
sarebbe maggiormente meritevole di tutela la tua
situazione di attuale proprietario, che in perfetta
buona fede ha trovato il cane, lo ha microchippato e
si interessa del suo bene.
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CANE
INCUSTODITO MORDE UN PASSANTE
D:
Se un cane non
al guinzaglio, fuori dal cancello di casa, morde una
gamba a un passante, procurando danni come ematoma o
lievi segni di dentatura cosa rischia? il cane è
regolarmente assicurato.
R:
se l'episodio è
isolato, il cane non rischia nulla. Il proprietario
rischia di rispondere per omessa custodia (art. 672
cod. pen.) e lesioni colpose (art. 590 cod. pen.). I
danni saranno risarciti dall'assicurazione.
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TANTI CANI E CATTIVA GESTIONE: CHE FARE?
D:
Gentile
avvocato,vorrei avere dei chiarimenti. Di fronte
casa mia vivono 2 anziane sorelle che hanno raccolto
dei randagi i quali col passare del tempo si sono
riprodotti notevolmente(circa 20). La notte ululano
a tutte le ore per non parlare delle pulci e zecche
che scendono sul muretto di recinzione sulla strada
dove sono parcheggiate le automobili. Alla mia
vicina sono addirittura entrate in macchina. Ci sono
dei cani malati, il tutto è orribile perchè le
sorelle non li curano. Questo vuol dire amare gli
animali? Cosa posso fare considerando che ho una
bambina piccola e ogni volta che usciamo non posso
passare da quel lato della strada per paura delle
zecche e delle pulci? La prego mi dia un consiglio.
Grazie
R:
Gentile signora, non
potendo sapere se esagera lei nel vedere le pulci e
le zecche che scendono dal muro di recinzione,
oppure le due anziane sorelle nel raccogliere
randagi che non riescono poi a gestire e curare
doverosamente, le rispondo in modo astratto: se i
cani ululano a tutte le ore, ci si può rivolgere
all'autorità penale per denunciare il disturbo alla
quieta pubblica, oppure all'autorità civile, per
chiedere un provvedimento d'urgenza che ordini la
cessazione delle immissioni rumorose moleste. Se le
condizioni igieniche sono così precarie come lei
riferisce, ci si può rivolgere al Sindaco, che è la
massima autorità sanitaria comunale, per chiedere
un'ordinanza urgente per il ripristino della
salubrità dell'ambiente dove vivono i cani. Se
questi ultimi fossero davvero così malati e
malandati, le due sorelle, anziché essere delle
benefattrici, rischierebbero di rispondere anche di
maltrattamenti. Ma, per l'appunto, bisogna vedere se
le condizioni sono così terribili come lei
riferisce…
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IL VICINO VUOL FARMI ALLONTANARE IL CANE
D:
Salve avvocato,
sono un militare e abito in un condominio militare
(alloggi del demanio). Ultimamente ho avuto problemi
con il capo condomini riguardo al mio cane. Le
spiego in breve cosa mi è successo. Un giorno
durante una discussione con questa persona, mi ha
riferito che la mia bassottina (che abbaia solo
quando rientro dal lavoro alle 17), dà fastidio ai
condomini, lui compreso (che abita al 3° piano
mentre io al piano terra) e che avrebbe fatto in
modo per far allontanare il cane. Io nei giorni
successivi mi sono informato con gli inquilini della
palazzina, chiedendo se la mia cucciola desse
fastidio o problemi e tutti mi hanno dato risposta
negativa.
La mia domanda
è: questa persona può far in modo (tramite denunce o
altro) che io mandi via il mio cane? Cosa mi
consiglia di fare?
R:
Da quanto apprendo
leggendo la sua lettera, non vi è un divieto al
fatto di tenere cani nel condominio militare, dal
momento che il capo condomini lamenta solo il
fastidio per l'abbaiare della sua bassottina. Il
disturbo alla quiete lamentato dal capo condomini,
per essere integrato come fatto illecito, deve
essere patito da una pluralità di soggetti, il che
mi pare essere escluso da quanto riferitole dagli
altri condomini. Pertanto sono certo che la sua
bassottina non potrà essere allontanata dal suo
appartamento.
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QUALI
LEGGI A TUTELA DEI PESCI?
D:
Carissimo e
gentilissimo avvocato,
sono un
giornalista, e le scrivo per un problema legislativo
non inerente ai cani, ma ai pesci. Spero possa
comunque risolvere questo mio quesito: a quali leggi
devono rispondere le attività che vendono pesci?
Oltre quale limite si ravvisa maltrattamento?
Sinceri saluti
e auguri.
R:
La ringrazio per gli auguri e per la domanda, che mi
fornisce l'occasione per ribadire che anche i pesci,
come tutti gli animali, sono meritevoli di
attenzioni e di comportamenti finalizzati ad
impedirne la sofferenza. Ed infatti il reato di
maltrattamento certamente può riguardare anche i
pesci. Lei mi chiede oltre quale limite si ravvisa
tale reato, ed è difficile fornire una risposta,
perché in realtà una risposta non c'è: spetta alla
sensibilità del giudice del caso concreto verificare
se vi è stato o meno un maltrattamento.
Certamente
costituiscono maltrattamento: mettere i pesci rossi
in buste di plastica come premio
per i giochi nelle fiere di paese; tenere i pesci in
acquari incompatibili con le loro caratteristiche
etologiche, come le cosiddette "bocce" di vetro (i
comuni di Monza e Genova li hanno vietati con un
regolamento ad hoc); le tecniche di colorazione
praticate su alcune specie di pesci tenuti negli
acquari (soprattutto i Chanda randa) mediante
iniezioni sottocutanee, ecc..
Anche la vendita in
pescheria di pesce agonizzante sui banconi può
costituire maltrattamento. A tal proposito,
sottolineo che l'art. 4 del decreto legislativo n.
531/92 in tema di commercializzazione dei prodotti
della pesca, afferma che "i prodotti della pesca
destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono
essere tenuti costantemente nelle condizioni più
idonee alla sopravvivenza". Quindi i pesci venduti
vivi debbono essere sempre mantenuti in vasche
contenenti acqua dolce o munite di impianti di
salinizzazione, a seconda della provenienza del
pesce. I casi di maltrattamento vanno denunciati
all'autorità giudiziaria.
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I
MIEI CANI INSEGUONO I MOTORINI PERCHE'
INDISPETTITI DAL VICINO
D:
gent.mo
Avvocato Pezone,
ho sei cani di cui tre bastardini di tre anni, figli
di altri due di quattro, e un pastore tedesco di
razza di sei anni.
Il problema è che ho tre vicini che hanno fatto i
comodi loro per tre anni, durante la fase più
delicata della crescita dei miei cuccioloni,
lasciando più volte in maniera superficiale i loro
cani liberi di uscire ogni volta che loro uscivano
di casa senza che nessuno se ne occupasse. Questi
cani venivano davanti al mio cancello a provocare i
miei, che erano piccoli, facendoli innervosire
moltissimo. In più, uno dei vicini, non contento di
questo fatto, per un periodo che è durato più mesi,
veniva davanti al mio cancello, invadendo uno spazio
privato trovandosi in un adito di mia proprietà, con
un moto scooter con il figlio piccolo per fargli
vedere i "cagnucci" che si arrabbiavano per il
rumore della moto e per l'estraneità delle persone.
Questo fatto è durato a lungo finchè non ho preso un
foglio di carta e ho espressamente chiesto al vicino
di smetterla per il benessere dei cani, mio e suo.
Da due anni , a causa della stupidità di tale
persona, i miei cani se la prendono con qualunque
scooter o moto dei vicini e non, al punto che ho
rafforzato le recinzioni per impedire loro di
uscire, ma talvolta riescono a superare le reti di
due metri di altezza e corrono appresso a moto e
scooter dei
vicini, ma mai, purtroppo, appresso a quello che ha
creato tutto ciò... Il secondo vicino si e' trovato
più volte con i miei cani che lo hanno inseguito, e
lui sostiene che sono aggressivi e che dovrebbero
essere soppressi, per il solo fatto che attaccano le
persone in moto. Ma come spiegare lo shock di
questi poveri cani perseguitati dal primo vicino che
li ha disturbati con la moto per mesi? Infatti i
miei cani tutto sono tranne che pericolosi, tanto
che giocano con qualunque persona o bambino che
incontrano fuori o dentro casa mia, oltretutto io
dirigo una organizzazione di attività per bambini
che più volte hanno incontrato i miei cani, ce
l'hanno semplicemente con le moto, ma purtroppo
prendono sempre il vicino sbagliato.
R:
Signora, che
le devo dire? Se i suoi cani non sono pericolosi,
può stare tranquilla, ma stia
attenta ad evitare che saltino la rete, perché,
visto che non riescono mai a prendere il vicino
"giusto", potrebbe esporsi al rischio di qualche
spiacevole incidente con altri passanti. Il
comportamento del suo vicino che si diverte ad
aizzare i cani, facendoli abbaiare, così turbando la
pubblica tranquillità, potrebbe integrare gli
estremi del reato di molestia, ma ciò andrebbe
accertato nel caso concreto.
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LA
MIA CAGNOLINA UCCISA DA UN PITTBULL
D:
Gentilissimo
avvocato, vorrei gentilmente sapere se è ancora in
vigore la legge sui cani pericolosi e se è ancora in
obbligo l'assicurazione per questi. Il motivo di
questa richiesta è perchè ho subito un'aggressione
da parte di un pittbull che
ha causato la morte
della mia cagnolina. Io non ho subito danni fisici,
ma psicologici, essendo caduta in una depressione
dalla quale faccio fatica ad uscirne. Tutto questo è
accaduto su un sentiero di montagna frequentato a
piedi da molte persone con bambini e cani. Questo
cane era libero senza guinzaglio e museruola. Ne è
seguita denuncia ai carabinieri. Cordiali saluti.
R:
Gentilissima signora,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/01/2007 è
stata pubblicata l'ordinanza del Ministro della
Salute Livia Turco dal titolo "Tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"
(la si può leggere per esteso nella sezione "Leggi"
del nostro sito), che ha sostituito la precedente
ordinanza del Ministro Storace, confermando
l'obbligo di guinzaglio e museruola, nonché di
assicurazione per alcune razze di cani, tra cui i
pittbull. Il proprietario di quest'ultimo ha
certamente violato l'ordinanza ministeriale, e
risponderà per l'omessa custodia dell'animale. Anche
se nulla potrà
ripagarla per il dolore, la informo che potrà
chiedere il risarcimento del danno c.d.
"esistenziale" per quanto sta patendo, e ci sono in
giurisprudenza dei precedenti proprio in casi
analoghi al suo, in cui è stato riconosciuto il
risarcimento del danno per non aver potuto più
continuare a beneficiare dell'amore del proprio
cane.
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GATTI E CONDOMINIO
D:
Egregio
Avvocato vivo in un condominio di 21 scale con
relativo giardino interno; in tale condominio, che è
stato, fino a gennaio 2006, di proprietà di un ente
statale, vive da circa 10 anni una gatta,
sterilizzata, accudita, ben nutrita, che non ha mai
fatto del male a nessuno. Fin quando eravamo tutti
affittuari, nessuno si è mai lamentato, ora che
abbiamo acquistato e il condominio è diventato
privato, si discute praticamente tutti i giorni in
quanto alcuni individui vogliono a tutti i costi
mandare via la gattina tramite una
delibera condominiale. Possono fare una cosa del
genere? Io mi auguro che esista una legge che vieti
una tale ingiustizia anche perchè la gatta ormai è
abituata al posto e a questo tipo di vita e non
accetta di vivere in un appartamento (alcuni hanno
provato ad adottarla) così come credo sarebbe molto difficile
(data anche l'età) farla ambientare in un altro
posto. In attesa di un suo cortese riscontro.
Distinti
saluti.
R:
Da quello che leggo,
mi sembra di capire che solo alcuni condomini
vogliono mandare via la gatta, mentre molti altri
sono favorevoli a continuare ad averla nel
condominio, tanto che alcuni hanno anche provato ad
adottarla. L'assemblea condominiale, in assenza
della maggioranza, non potrà deliberare
l'allontanamento della gatta, e nessuno potrà
sentirsi autorizzato a portarla in un altro posto.
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I CANI
DEI VICINI ABBAIANO TROPPO
D:
SALVE, ABITO IN UNA PALAZZINA A DUE PIANI E IL MIO
PROBLEMA E' RAPPRESENTATO DAL CONTINUO ABBAIARE DEL
CANE DEL MIO VICINO CHE ABITA, APPUNTO, AL PIANO DI
SOTTO. PREMETTO CHE IO ADORO I GLI
ANIMALI E I
CANI IN PARTICOLARE, MA COME DEVO COMPORTARMI SE IL
CANE DEL MIO VICINO A PARTIRE DALLE 6,45 DEL MATTINO
(TUTTI I GIORNI!!) INIZIA AD ABBAIARE SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITA'? SECONDO VOI C'E' QUALCOSA
CHE POSSO FARE? PREMETTO CHE FACCIO UN LAVORO AD
ORARI PARTICOLARI E DOPO AVER CHIESTO AI
PROPRIETARI DEL CANE DI TENERLO A BADA "ALMENO"
NELLE PRIME ORE DEL MATTINO (NON DICO QUINDI TUTTA
LA GIORNATA!!) , DI FRONTE AD UNA RISPOSTA NEGATIVA
DA PARTE LORO MI SENTO VERAMENTE ESASPERATO. DEVO
CONTINUARE A SUBIRE SENZA POTER FAR NULLA? ECCO, MI
PIACEREBBE TANTO AVERE LA VOSTRA OPINIONE. VI
GARANTISCO
CHE QUANDO IL CANE (UN PASTORE TEDESCO ENORME E
BELLO PER LA VERITA') SEMBRA DI AVERLO SOTTO IL LETTO E MI E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE
DORMIRE (QUESTO TUTTI I GIORNI 365 GIORNI ALL'ANNO).
INSOMMA, ADORO GLI ANIMALI, MA SFIDO CHIUNQUE A
RIUSCIRE A TENER GLI OCCHI CHIUSI A PARTIRE DALLE
6,45 DEL MATTINO ....CORDIALI SALUTI
D:
Salve,
nello stabile adiacente al nostro palazzo ci sono
due cani, appartenenti al proprietario di un'autoconcessionaria,
che rimangono a far da guardia alle auto tutta la
notte, rimanendo soli per tutte le ore comprese fra
la chiusura e la riapertura dell'esercizio
commerciale. Questi animali abbaiano e latrano
spesso ed alcune volte ininterrottamente anche per
parecchie decine di minuti disturbando la quiete del
vicinato e il sonno di tutti noi. Cosa si può fare
in merito?
Ringrazio e
saluto.
R:
(a entrambi):
Come ho già detto rispondendo ad un altro lettore
della nostra rubrica, se la situazione è davvero
insostenibile, e se non si può trovare nessuna
situazione di compromesso, potrete intraprendere
un'azione civile d'urgenza per far cessare le
immissioni rumorose, e sporgere una denuncia per
disturbo della quiete pubblica.
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RECINTO PER CANI E FONDI CONFINANTI
D:
Vorrei
costruire un recinto per i miei due cani, posso
attaccarmi alla recinzione del giardino del vicino o
devo tenere una distanza minima?
R:
In generale
l'art. 873 del codice civile stabilisce un distacco
minimo tra "costruzioni" su fondi confinanti di
almeno tre metri, e la giurisprudenza ha chiarito
che tale norma trova applicazione non soltanto nei
riguardi degli edifici, o comunque delle strutture
realizzate con muri di cemento o laterizi, ma nei
confronti di ogni manufatto che emerga al di sopra
del livello del suolo, con caratteristiche di
consistenza, stabilità e compattezza. Occorrerebbe
verificare che tipo di manufatto intende realizzare
in concreto, ed anche cosa stabilisce il regolamento
comunale, informazione che può ottenere da un
geometra della sua città.
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CANE, PIPI' E
... LAMENTELE
D:
Le racconto una
storia che ha dell'incredibile!!!
Premetto che il
mio e' un palazzo di 10 piani con circa 50
appartamenti. Antistante al palazzo vi e' un ampio
parcheggio pubblico dove, in genere, sostano le
automobili degli abitanti dell'edificio.
Da più di un
anno ricevo continue lamentele da parte di più
condomini che vogliono impedire al mio cucciolo, uno
yorkshire di taglia media, di fare, pensi un po',
pipì sulle ruote delle macchine!! Ora, dico io, come
si può essere così ottusi? posso tutelarmi in
qualche modo io da queste continue proteste? Ma come
si può sostenere
che un cagnolino cosi piccolo possa, addirittura,
con le sue urine, far arrugginire i cerchioni delle
autovetture??? cosa si può rispondere, in termini
legali, a questi "signori"??
R:
Si può rispondere che
i cerchioni non si arrugginiranno. Però lei,
intanto, cerchi di far fare la pipì al suo cane da
un'altra parte!
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IL
GATTO DEL VICINO ...
D:
Abito in una
villetta bifamiliare.
I vicini
possiedono un gatto che spesso entra nel mio
giardino. Il problema è che mia moglie,
essendo in
gravidanza e negativa alla toxoplasmosi, non può
entrare in contatto con le piante sulle quali il
gattino espleta i bisogni. Ho diritto di lamentarmi
e chiedere ai proprietari di prendere precauzioni?
E' corretto che si decida di adottare un gattino e
che si impegnino arbitrariamente anche i vicini che
per la natura stessa del gatto se lo ritrovano nella
loro proprietà?
R:
certamente ha diritto ad esigere dai suoi vicini che
prendano provvedimenti per evitare che il gatto
entri nel suo giardino. Se la situazione perdura
nonostante le lamentele, sua moglie può rivolgersi
d'urgenza al giudice civile per tutelare il proprio
diritto alla salute.
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IL MIO CANE AGGREDITO: POSSO ESSERE RISARCITO
D:
Salve Dott. Pezone,
sono una
ragazza amareggiata per un fatto che ha
dell'incredibile e che ha coinvolto il mio cane
proprio ieri pomeriggio.
Io vivo in una
casa monofamiliare in affitto appartenente al Comune
nel quale abito. C'è un cancello che ci divide dalla
strada solo che esso viene spesso aperto perchè
nello spazio davanti casa i vigili urbani vengono a
parcheggiare le loro macchine una volta finiti i
loro giri.
Ieri, nè io nè
i miei genitori eravamo presenti. I vigili, dopo
aver prelevato un pittbull dalla strada (a quanto
pare scappato da un signore che vive sempre dalle
mie parti) decidono di portarlo dentro il mio
cancello. E come se non bastasse lo hanno anche
fatto scendere dalla macchina senza guinzaglio e
museruola! Il mio cane era legato, non lo lasciamo
libero quando non ci siamo proprio perchè abbiamo
sempre paura che qualcuno entri e lo faccia
scappare, e si è ritrovato in pochi minuti con quel
cane attaccato al collo e con nessuno che sapeva
cosa fare per staccarlo. Fortunatamente è ancora
vivo ma con 3 grossi "buchi" al collo e inoltre ha
perso molto sangue.
Io dico solo
una cosa: e se lì ci fossi stata io? Quel cane cosa
avrebbe potuto fare ad una persona se non
ammazzarla? Ma i vigili urbani non sono quelli che
dovrebbero tutelare e difendere il cittadino?
Comunque
impietositi e sentendosi fortemente in colpa per
l'accaduto i vigili hanno chiamato il veterinario
che ha curato il mio cane.
Adesso non so
cosa fare nè come muovermi. Lei dice che potrei
agire per via legale o sarebbe una "battaglia" persa
in partenza?
La ringrazio
anticipatamente e attendo ansiosa una sua risposta.
Grazie per aver
dedicato un po' di tempo alla mia e-mail.
Cordiali saluti
R:
Dalla sua lettera non
riesco a capire una cosa: se lei vive in una casa monofamiliare in affitto, anche se di proprietà
comunale, che diritto hanno i vigili di oltrepassare
il suo cancello? Da come racconta l'episodio,
sembrerebbe esservi una violazione di domicilio da
parte dei vigili. In ogni caso, questi ultimi
avrebbero dovuto avvedersi della presenza del suo
cane e della pericolosità della situazione, e sono
sicuramente responsabili dei danni patiti dal suo
cane, oltre che dei danni morali suoi e della sua
famiglia conseguenti al doloroso accadimento che mi
ha raccontato, danni che possono essere richiesti ed
ottenuti in sede civile. Altro che "battaglia" persa
in partenza…
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CONDOMINIO: CHE
PROBLEMA!
D:
Posso tenere il
mio cane di piccola taglia in un condominio, dove
vige il regolamento di non tenere cani e gatti?
D:
Gentile Avv.
Michele Pezone, abito in un condominio e come tale
c'è un regolamento condominiale che non vieta la
detenzione di animali ma specifica "solo di piccola
taglia". La mia domanda è: non è possibile porre un
cambiamento a questa condizione magari in
un'assemblea condominiale visto che vorrei prendere
un cane di media taglia?Nell'attesa ringrazio e
porgo distinti saluti.
R:
(a entrambe):
Come ho già avuto modo di chiarire, occorre
verificare se il regolamento condominiale cui fate
riferimento ha natura contrattuale (cioè se lo avete
approvato espressamente) oppure no, perché in tale
ultimo caso non può esservi impedito di tenere nel
vostro appartamento il vostro cane (senza
distinzioni di taglia). L'assemblea può sempre
modificare all'unanimità il regolamento
condominiale. Per approfondimenti, leggete la
risposta già fornita sotto la voce "storie di
condominio".
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UCCELLINI IN GABBIA
D.:
I miei vicini
di casa hanno acquistato tre uccellini, ed ognuno di
essi vive in una gabbia da cm.40 cm.di lunghezza.
Spesso, scorgendoli dalla mia finestra, ho
l'impressione che i poveri animaletti non abbiano
molto spazio a disposizione per muoversi, anzi mi
pare di capire che possano semplicemente saltellare
qua e là.
Vorrei sapere
se posso fare qualcosa e in che modo intervenire,
oppure se vi sono delle dimensioni standard di
gabbia da rispettare.
R.:
Allo stato non ci
sono delle misure delle gabbie fissate per legge, ma
c'è un Regolamento della Regione Emilia Romagna che
prevede delle misure che alcune associazioni
vorrebbero che fossero recepite anche dalle altre
Regioni.
Il predetto
regolamento suddivide gli uccelli in due gruppi
(fino a 15 cm di lunghezza, e da 16 a 25 cm) e
stabilisce misure minime per ciascuno dei due.
Alcuni Comuni hanno
adottato delle delibere che si occupano delle misure
delle gabbie per uccelli, tenendo in considerazione
l'apertura alare dei volatili, dettando però delle
prescrizioni tra loro poco uniformi.
Ad esempio, il Comune
di Cremona, con ordinanza del 14/4/99, ha stabilito
che le gabbie per uccelli contenenti fino a tre
animali adulti devono avere il lato di dimensione
maggiore di sei volte superiore alla misura
dell'apertura alare dell'uccello più grande. Se
vengono tenuti più di tre animali, le misure minime
devono essere in rapporto aumentate. Tale ordinanza
stabilisce inoltre che le gabbie all'aperto devono
essere coperte da una tettoia per almeno la metà
della loro superficie.
Il Comune di
Campobasso, con ordinanza n. 80/2002 ha stabilito
che le voliere contenenti fino a tre animali adulti
devono avere il lato di dimensione maggiore di
lunghezza non inferiore a venti volte la misura
alare dell’uccello più grande in esso detenuto.
Anche in tal caso, se vengono tenuti più di tre
animali, le misure minime vengono in proporzione
aumentate.
Comunque si tratta di
provvedimenti che non hanno forza di legge.
Non credo che sia
possibile fare nessuna denuncia alla famiglia che
tiene questi tre uccellini, a meno che tu possa
verificare che questi siano tenuti troppo al lungo
al sole, senza acqua e mangime a sufficienza, perchè
in questo caso si verificherebbe una ipotesi di
maltrattamento.
Anche la razza degli
uccellini potrebbe essere rilevante, perchè ci sono
delle razze esotiche di cui è vietata la
importazione (la Guardia Forestale si occupa di
questo genere di verifiche).
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CANE MORDE CANE
D.:
Rex, il mio
cane pastore tedesco, qualche giorno fa ha morso un
altro cane Nulla di grave ma la padrona l'ha
denuciato... Pochi giorni dopo ha spaventato un
signore che si è avvicinato all'ape di mio padre (su
cui Rex ama viaggiare). Lui era legato, così non
l'ha morso, ma il signore per la paura ha preso una
botta sul braccio,è andato al pronto soccorso e
così... un'altra denuncia.
Domani,
ovviamente, i vigili hanno chiesto di vedere il cane
per capire se è "sano". Cosa posso fare?
Rex odia essere
toccato da estranei in particolare da veterinari
perché da piccolo ha subito un grosso intervento ed
è terrorizzato dai medici.
Vi assicuro che
è un cane intelligente e dolce ma ha un senso della
proprietà fortissimo e, non sapendo cosa rischia,
non perdona nessuno.
Quale potrà
essere la multa e soprattutto cosa rischia il mio
cane?
R.:
Nel caso di specie
vengono in rilievo sia l'art. 672 del codice penale,
sia l'art. 2052 del codice civile. Il primo prevede
che chiunque non custodisce con le debite cautele
animali pericolosi da lui posseduti è punito con
l'ammenda da 25 euro a 258 euro. Il secondo prevede
che il proprietario di un animale è responsabile dei
danni cagionati da quest'ultimo.
Anche se la razza
pastore tedesco non rientra tra quelle per le quali
è obbligatorio l'uso della museruola in base
all'ordinanza Storace, occorre comunque adottare
ogni cautela per evitare che il cane aggredisca gli
uomini o altri animali. Per quanto riguarda, nello
specifico, la lesione riportata dal signore che si è
spaventato alla vista del cane, occorre ovviamente
che sia dimostrato che quest'ultimo sia
effettivamente responsabile di tale accadimento.
In ogni caso, visto
che non c'è stata una vera e propria aggressione
alle persone, nè alcun episodio grave di aggressione
nei confronti di altri animali, direi che il tuo
cane non rischia nulla. Se il veterinario ritiene di
tenerlo sotto osservazione, potrai chiedere che sia
comunque affidato alla tua custodia.
Probabilmente può
essere opportuno contattare, per il futuro, un
comportamentista, vincendo la ritrosia del tuo cane
all'ausilio dei veterinari.
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GATTI IN LIBERTA'
D.:
Ho accolto un gatto abbandonato, facendolo
vaccinare, sterilizzare e dandogli da mangiare. Il
gatto non vive stabilmente in casa mia perchè dopo
un po' ha voglia di uscire (siamo in una zona di
campagna), ma quando vuole può stare da me.
Ora una signora
lamenta il fatto che il 'mio' gatto entra in casa
sua e le rovina le tende. Le ho detto di scacciarlo,
perchè in genere i gatti non tornano dove non sono
ben accetti, ma lei dice che il problema continua.
Credo che il gatto sia attirato dai salami della
cantina, che lei lascia aperta.
Ad ogni modo,
volevo sapere se io ho qualche responsabilità sul
dove vada il gatto e su quello che faccia. Inoltre,
la signora minaccia di far portar via il gatto o di
farlo uccidere, nel caso sparisse come posso
muovermi contro quello che mi sembra un abuso che
scivola nel penale?
D.:
I gatti che
spesso si trovano nella mia proprietà hanno il vizio
di fare i bisognini nella proprietà del mio vicino.
Tenuto conto del fatto che: i gatti non sono miei
(non sono registrati a mio nome, sono randagi.....
nessuno può dire che "sono miei"), ma li rispetto e
saltuariamente gli do qualcosa da mangiare e di rado
capita di riuscire a prenderne qualcuno tra le
braccia......a volte mi scappa anche di dire "
questo gatto è mio......" ....ma è da precisare che
invece si sono inseriti da soli nel mio giardino;
non credo che posare in giardino un piatto con gli
avanzi del pranzo voglia per forza significare
prendersi cura di un animale ed essere responsabile
di tutte le sue azioni; i miei vicini pretendano che
io ogni volta vada nella loro proprietà a pulirgli
il prato, ed hanno detto che la prossima volta che
un "mio" gatto sporcherà il loro giardino ed io non
correrò a pulirgli il prato, o chiameranno i
carabinieri, o provvederanno all'eliminazione fisica
dell'animale. Le domande sono: sono nella posizione
giuridica di poter subire un azione penale nei miei
confronti ? Senza prove concrete, posso io
denunciare i miei vicini per aver ammazzato
l'animale? e per averlo solamente "minacciato"?
D.:
Abbiamo un gatto lasciatoci da un vicino che si è
trasferito, e ci interessiamo di dargli solo da
mangiare (in garage). Non vive in casa e dorme
fuori. Per errore, non nostro, il gatto si è
intrufolato in un garage del condominio rimanendo
chiuso dentro per molte ore. Il proprietario non si
è accorto della presenza del gatto parcheggiando l'
auto nel suo box auto. Quando è andato per prendere
la macchina il gatto è uscito ed il signore ha
notato graffi sul cofano dell'auto. Si è rivolto
indignato ai miei suoceri chiedendo il risarcimento
dei danni. Come ci dobbiamo comportare? Cordiali
saluti.
R.: Raggruppo
queste tre lettere, perché il problema è grossomodo
il medesimo: danni provocati a terzi da gatti di cui
non si è proprietari, ma di cui si provvede
all'accudimento.
L'art. 2052 del
codice civile, che ho richiamato nella mia
precedente risposta, prevede che è responsabile dei
danni cagionati dall'animale il suo proprietario, o
"chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso".
Per quanto riguarda i
gatti, il concetto di proprietà è sfuggente, sia
perché non esiste una anagrafe felina, sia perché il
gatto selvatico (felis sylvestris) fa parte della
fauna selvatica dichiarata patrimonio indisponibile
dello Stato dalla L. 157/1992, ed è il Comune ad
essere intestatario delle colonie feline presenti
sul territorio comunale.
Pertanto, dare da
mangiare ad un gatto libero sul territorio
sicuramente non significa assumersi la
responsabilità dei danni che quest'ultimo può
cagionare a terzi. Però, accogliere un gatto nella
propria casa, farlo vaccinare, sterilizzare, dargli
quotidianamente da mangiare e farlo uscire solo
quando il gatto miagola davanti alla porta può
comportare l'assunzione di responsabilità per i
danni provocati dal gatto stesso. Si tratta,
ovviamente, di valutare le peculiarità del caso
concreto.
Ciò posto, occorre
chiarire che: uccidere animali è reato; minacciare
di uccidere animali è reato; costringere qualcuno a
pulire un giardino sotto minaccia di uccisione di
animali a cui è affezionato, è reato. Anche in
questo caso, occorre verificare le concrete modalità
dei fatti, e le prove di cui si dispone, prima di
presentare una denuncia che potrebbe altrimenti
essere ritenuta calunniosa.
Ultima annotazione:
non si è mai visto un gatto che si mette a graffiare
il cofano di una macchina, anziché dormirci sopra.
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CAVALLI IN AREA
PROTETTA?
D.:
La mia casa é
sita nel parco regionale della pineta di Appiano e
Tradate (CO), il terreno é interamente recintato con
rete metallica e comprende anche un'area boschiva
(questa di circa 4000 mq) dove allo stato libero
tengo due cavalli (con ripari e stalle). Le guardie
del parco sostengono che non posso tenere liberi i
cavalli perché viene deturpato il bosco che in
realtà é finalmente pulito da rovi ed altre piante
infestanti che diversamente lo aggredivano
rendendolo inagibile.
Come mi devo
regolare?
R.: Posto
che la tua casa è sita nel parco regionale della
pineta di Appiano e Tradate, può darsi che quelli
che definisci "rovi e altre piante infestanti" siano
in realtà specie protette, e che per questo le
guardie si preoccupino della loro salvaguardia. Da
quello che mi risulta, in effetti, quasi tutti i
boschi della Pineta di Appiano e Tradate sono di
proprietà privata, ed hanno un patrimonio forestale
che comprende, oltre al pino silvestre ed al
castagno, querceti di Farnia, e specie esotiche,
quali robinia e quercia rossa. Penso che tu debba
contemperare le esigenze dei tuoi cavalli con il
rispetto del patrimonio forestale della pineta nella
quale hai il privilegio di abitare.
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STORIE DI CONDOMINIO
D.:
Sono
proprietaria di un appartamento in un condominio di
sei utenti. Alcuni anni fa è stato scritto il
regolamento di condominio, su misura per me, in cui
è stata scritta una legge riguardo il divieto di
avere animali dopo la morte di quelli attualmente
esistenti nel condominio ( il mio cane e gatti).
In questi
giorni un proprietario ha venduto il suo
appartamento e i nuovi inquilini hanno intenzione di
portare un cane. Io non voglio impedire che loro
portino un cane, ma vorrei sapere se posso
invalidare quella legge del regolamento, che mi
impedisce di avere altri animali nel mio
appartamento. Visto che i nuovi proprietari sono
parenti di alcuni utenti del condominio, dovrebbero
sapere della legge di condominio riguardo gli
animali, ma non so spiegarmi il loro comportamento
(lo hanno letto? fanno finta di niente?) Vorrei
comunque sapere se posso invalidare la legge che
tutti abbiamo firmato, tranne i nuovi.
R.:
Il
caso che mi poni, apparentemente semplice, presenta
delle peculiarità che probabilmente sono di
difficile comprensione per che non è esperto di
diritto.
Probabilmente avrai
letto che il regolamento condominiale non può
sancire il divieto di tenere negli appartamenti
degli animali domestici, e ciò sia a norma dall'art.1138
del codice civile, secondo il quale le norme del
regolamento non possono in alcun modo menomare i
diritti di proprietà e di godimento spettanti a
ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà
esclusiva, sia per evitare che vi sia contrasto con
la legge nazionale sul randagismo n. 281/91, la
quale, invece, sancisce la tutela gli animali
d'affezione.
Tuttavia occorre
precisare che il predetto principio vale solo per i
regolamenti di natura non contrattuale, cioè per
quelli che non siano stati espressamente accettati
da tutti i condomini. Questi ultimi, infatti,
approvando all'unanimità un regolamento
condominiale, possono anche contrattualmente
autolimitare il proprio diritto di proprietà.
Infatti l'autonomia privata consente alle parti di
stipulare convenzioni che limitano il diritto di
proprietà anche sulle parti di proprietà esclusiva,
ad esempio rinunciando - come nel nostro caso - alla
possibilità di tenere in casa altri animali rispetto
a quelli già posseduti. In questo caso, una volta
accettata tale limitazione, non è più possibile per
il proprietario, che abbia cambiato idea, derogare a
tale limite invocando la pienezza del diritto
dominicale. L'unica possibilità sarebbe quella di
modificare all'unanimità la delibera condominiale.
Lo stesso discorso
non vale per i nuovi acquirenti dell'appartamento.
Questi ultimi, infatti, a meno che nell'atto di
acquisto non abbiano dichiarato di aver preso
visione del regolamento stesso e di accettarlo in
ogni sua parte, così conferendogli natura
contrattuale anche nei loro confronti, potranno
invocare il loro pieno diritto a tenere nel loro
appartamento di proprietà esclusiva tutti gli
animali che vorranno (fermo restando il rispetto
delle norme igieniche e di tutela della tranquillità
degli altri condomini).
Ovviamente questo mio
parere è
basato solo sulle circostanze che mi riferisci.
Potrai rivolgerti ad un legale di fiducia, il quale,
esaminando più approfonditamente il tuo caso, potrà
eventualmente trovare una soluzione - anche in via
bonaria - del tuo problema, così consentendoti di
avere in casa nuovi amici a quattro zampe.
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RECUPERO PASTI DA DESTINARE AGLI ANIMALI
D.:
Sono venuta a conoscenza della legge 179 del 31
Luglio 2002 attraverso la quale sarebbe possibile
usare gli avanzi dei ristoranti per sfamare cani e
gatti di rifugi e canili.
Desideravo sapere se questa legge fosse ancora in
vigore e cosa fare per far sì che i ristoranti
accettino questa collaborazione.
R.:
Effettivamente l'art. 23 della legge 179 del 31
Luglio 2002 (intitolata "Disposizioni in materia
ambientale" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
189 del 13 Agosto 2002), modificando l'art. 8 del
Decreto Legislativo n. 22/97, ha svincolato dal
cosiddetto ciclo dei rifiuti "i residui e le
eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine
di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non
entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, destinati alle strutture di
ricovero di animali di affezione di cui alla legge
14 agosto 1991, n. 281".
La predetta
normativa, attualmente in vigore, ha dato luogo ad
alcuni iniziali problemi applicativi, posto che il
coevo regolamento europeo 1774/2002 stabiliva che
l’uso di rifiuti di cucina e ristorazione era
permesso solo ”previo idoneo trattamento risanatore
(bollitura) da eseguirsi in una struttura allo scopo
autorizzata dalla Asl e trasporto con veicoli e
contenitori autorizzati dalla stessa ASL”. Era
evidente la impossibilità di fatto per le
associazioni che gestivano canili e colonie feline
di sostenere i costi per il predetto trattamento
risanatore.
La Società Italiana
di Medicina Veterinaria Preventiva, investita della
questione dalla LAV, ha fornito un parere tecnico,
secondo il quale non sono sovrapponibili gli
obblighi previsti per gli utenti finali dei “rifiuti
di cucina e ristorazione” (ad esempio i canili
riconosciuti) nei casi in cui si può verificare un
loro utilizzo praticamente immediato con quelli
previsti per i centri di raccolta di “rifiuti di
cucina e ristorazione” in cui prevedibilmente può
trascorrere diverso tempo prima che venga
distribuito verso gli utenti finali. Insomma se i
rifiuti di cucina e ristorazione sono subito dati a
cani e gatti non occorrerebbe la strumentazione per
la loro bollitura. Per potere recuperare i pasti
occorre inviare le richieste alle amministrazioni
pubbliche, uffici, scuole, aziende private, aziende
di ristorazione, citando gli estremi della legge.
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PEDIGREE
D.:
La
scorsa estate mi è stata regalata una cucciola di
bassotta nana acquistata presso un allevamento.... a
distanza di un mese, ho chiamato perchè intenzionata
ad acquistare (al costo di 50 euro) il pedigree del
mio cane che proviene dall'Ungheria....ho chiamato e
richiamato e ogni volta mi sono state date
giustificazioni insensate....io non so se è
possibile richiedere ancora questo pedigree, ma se
questo non fosse possibile, vorrei davvero sporgere
denuncia a queste persone che non hanno saputo
mettere in mostra la professionalità e serietà di un
allevatore.
R.:
In genere, il
pedigree è un documento che deve essere a
disposizione fin dalla nascita della cucciolata, per
cui non dovrebbe essere richiesto alcun supplemento
per procurare il pedigree attribuito, ad esclusione
di alcune spese (grossomodo quelle di spedizione).
Non sono in grado di sapere quali sono i reali
motivi per cui l'allevatore ha difficoltà a fornirti
il pedigree del tuo cane. Di certo può capitare che
il cane non appartenga alla razza dichiarata
dall'allevatore. Si tratta di un problema di natura civilistica, che potrai approfondire con un legale
di fiducia, essendo importante esaminare
attentamente il contratto di acquisto ed i termini
per l'esercizio delle azioni contrattuali. A seconda
delle concrete modalità dei fatti, ci potrebbero
essere i profili per un reato di truffa, ma anche in
questo caso sarà necessaria una consulenza di un
legale di fiducia, anche sotto il profilo della
scadenza dei termini per proporre la querela.
Tutt'altro problema è
relativo al fatto che spesso i cani che provengono
dall'est europeo hanno sopportato un viaggio in
condizioni disperate, organizzato da trafficanti
senza scrupoli, che sfuggono all'applicazione delle
leggi vigenti (L. n. 189 del 20.07.04, contro
il maltrattamento degli animali ed il D.L. n. 532
del 30.12.1993 che recepisce una direttiva CEE
relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto). Per questo ritengo sempre sconsigliabile
acquistare un cane che venga da uno di questi Paesi,
a meno che non lo si prenda direttamente in loco (ma
ci sono tanti cuccioli nei canili italiani in attesa
di adozioni. Ovviamente anche in Ungheria ci saranno
degli allevatori seri, e mi auguro che li tuo cane
provenga da uno di quegli allevamenti. Ti
consiglieri, comunque, di non preoccuparti troppo
per il pedigree, e di accertarti che il tuo amico a
quattro zampe abbia fatto tutti i vaccini necessari.
Saprà certamente darti tutto l'amore che un cane sa
dare.
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