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diritti & doveri

SENTENZE DI MERITO

 

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) del 28/11/2007, depositata il 25/02/2008
Sospensione efficacia dell’allontanamento cane Briciola

Il Giudice amministrativo, entrando nel merito della vicenda, ha accolto interamente il ricorso, sia sotto il profilo dell'abbaiare del cane Briciola sia sotto quello igienico sanitario, ritenendo insussistenti le motivazioni poste dal Sindaco di Avezzano a base dei numerosi provvedimenti impugnati: ben tre ordinanze contingibili ed urgenti; diverse prescrizioni dell’Ausl e della Polizia Municipale; alcuni esposti di cittadini. Nella sentenza il TAR, pur riconoscendo il potere dell’Amministrazione comunale di procedere all’adozione di provvedimenti volti a salvaguardare l’igiene pubblica e le condizioni igieniche dei luoghi, nel caso specifico ha giustamente ritenuto che, in assenza di ragioni di emergenza ed in carenza dei presupposti fattuali, difettassero i presupposti per l’adozione di simili provvedimenti. Orbene (prosegue il TAR, dagli esiti descritti nelle varie relazioni della Ausl e della Polizia Municipale, i presupposti fattuali posti dall’Amministrazione a corredo delle tre ordinanze urgenti appaiono carenti ed insussistenti, in quanto dai predetti processi verbali non emergono “il continuo abbaiare del cane sia di giorno che di notte, nonché, nell’area dove sosta il cane, uno stato di abbandono e di sporcizia dovuto alla presenza di escrementi dell’animale… con conseguente stato di carenza igienico sanitaria”.

 

Sentenza del Giudice di Pace di Ortona n. 179/2007
"Danno esistenziale"

Il
caso è relativo ad una richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista, che lamentava il danneggiamento della propria automobile a seguito dell'investimento di un cane. Quest'ultimo, purtroppo, è deceduto a seguito dell'incidente, anche a causa della condotta dell'automobilista, che non si è fermato a prestare soccorso all'animale. Il Giudice ha respinto la domanda dell'automobilista, sul presupposto che quest'ultimo non aveva dimostrato che l'incidente era stato causato dal cane, ben potendo dipendere dalla sua imprudente condotta di guida, ed ha condannato l'automobilista al risarcimento del danno esistenziale in favore della proprietaria del cane, per il fatto di non potere più benificiare dell'affetto del suo amico a quattro zampe. Sentenza storica
 


Sentenza del TAR Abruzzo 159 del 25 gennaio 2007 -
"La detenzione di venticinque cani non equivale al mantenimento di un ricovero ai sensi della Legge Regionale 86/99".