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diritti & doveri

SENTENZE DI MERITO

Sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima) del 28/11/2007, depositata il
25/02/2008
Sospensione efficacia dell’allontanamento cane
Briciola
Il Giudice amministrativo, entrando nel merito della
vicenda, ha accolto interamente il ricorso, sia
sotto il profilo dell'abbaiare del cane Briciola sia
sotto quello igienico sanitario, ritenendo
insussistenti le motivazioni poste dal Sindaco di
Avezzano a base dei numerosi provvedimenti
impugnati: ben tre ordinanze contingibili ed
urgenti; diverse prescrizioni dell’Ausl e della
Polizia Municipale; alcuni esposti di cittadini.
Nella sentenza il TAR, pur riconoscendo il potere
dell’Amministrazione comunale di procedere
all’adozione di provvedimenti volti a salvaguardare
l’igiene pubblica e le condizioni igieniche dei
luoghi, nel caso specifico ha giustamente ritenuto
che, in assenza di ragioni di emergenza ed in
carenza dei presupposti fattuali, difettassero i
presupposti per l’adozione di simili provvedimenti.
Orbene (prosegue il TAR, dagli esiti descritti nelle
varie relazioni della Ausl e della Polizia
Municipale, i presupposti fattuali posti
dall’Amministrazione a corredo delle tre ordinanze
urgenti appaiono carenti ed insussistenti, in quanto
dai predetti processi verbali non emergono
“il continuo abbaiare del cane sia di giorno che di
notte, nonché, nell’area dove sosta il cane, uno
stato di abbandono e di sporcizia dovuto alla
presenza di escrementi dell’animale… con conseguente
stato di carenza igienico sanitaria”.
Sentenza del
Giudice di Pace di Ortona n. 179/2007
"Danno esistenziale"
Il
caso è relativo ad una richiesta di
risarcimento avanzata da un automobilista, che
lamentava il danneggiamento della propria
automobile a seguito dell'investimento di un cane.
Quest'ultimo, purtroppo, è deceduto a seguito
dell'incidente, anche a causa della condotta
dell'automobilista, che non si è fermato a prestare
soccorso all'animale. Il Giudice ha respinto la
domanda dell'automobilista, sul presupposto che
quest'ultimo non aveva dimostrato che l'incidente
era stato causato dal cane, ben potendo dipendere
dalla sua imprudente condotta di guida, ed ha
condannato l'automobilista al risarcimento del danno
esistenziale in favore della proprietaria del cane,
per il fatto di non potere più benificiare
dell'affetto del suo amico a quattro zampe. Sentenza
storica
Sentenza del TAR
Abruzzo 159 del 25 gennaio 2007 -
"La detenzione di venticinque cani non equivale al
mantenimento di un ricovero ai sensi della Legge
Regionale 86/99".
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