ZAMPETTE - Scrivono di loro

 sito abruzzese degli Animalisti Italiani
 

 NEWS ANNO 2009

IL MATTINO

Randagi, chi li sfama può essere citato civilmente?

 

Teramo - Randagi, chi li sfama può essere citato civilmente? Assolutamente no. Stiano dunque tranquilli i tanti amanti dei quattrozampe che caritatevolmente assistono e danno da mangiare ai trovatelli. Molto ha fatto discutere giorni fa la presa di posizione del sostituto procuratore di Teramo, David Mancini, secondo il quale chi dà da mangiare ai cani randagi, anche senza portarli a casa, ne diventa proprietario e quindi può essere citato come responsabile in sede civile qualora si verificassero dei problemi con gli animali. «L’ipotesi sostenuta dal sostituto procuratore è fuorviante e crea inutile allarmismo: i cani randagi sono del sindaco, in base al codice civile, e non dei cittadini che sostituendosi alle istituzioni se ne prendono cura. Sono numerose le leggi e le ordinanze ministeriali che attribuiscono ai Comuni la responsabilità degli animali vaganti sul proprio territorio - dichiara Ilaria Innocenti del settore cani e gatti della Lav -. Ci domandiamo su quali basi il sostituto procuratore Mancini abbia formulato questa discutibile teoria che rischia di creare grande confusione». Sul tema si è espresso recentemente anche il Tar della Puglia che riconosce - a ragione - come il divieto di somministrare cibo possa incidere sulle condizioni di sopravvivenza degli animali, e come «la mancanza di cibo può comportare un peggioramento delle condizioni degli animali tale da determinare una perdita dell’abitudine del contatto con le persone e una contestuale, soprattutto per i cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando così un reale pericolo per la cittadinanza». Sebbene mai alcuna sentenza abbia attribuito la proprietà dei cani randagi a coloro che se ne prendono cura, sono sempre di più i sindaci che sostengono che alimentando i randagi se ne diventi il proprietario. «Questo non è ammissibile, sul punto la normativa è chiara: è sufficiente ricordare a questo proposito l’ordinanza urgente relativa alle misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina del 6 agosto scorso che stabilisce come i Comuni siano tenuti a identificare e registrare nell’anagrafe canina i randagi rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate», afferma Ilaria Innocenti. La Lav invita pertanto i privati cittadini che curano i randagi a non allarmarsi, né a farsi condizionare da una simile teoria, anche perché tali prese di posizione sono pericolose soprattutto per la tutela dell’incolumità pubblica. Gli animali, se non curati, alimentati e socializzati corrono il rischio di sviluppare diffidenza nei confronti delle persone e persino comportamenti antisociali con conseguenze pericolose anche per l’uomo.

 

 


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10 giugno 2009