Teramo - Randagi, chi li sfama può
essere citato civilmente? Assolutamente
no. Stiano dunque tranquilli i tanti
amanti dei quattrozampe che
caritatevolmente assistono e danno da
mangiare ai trovatelli. Molto ha fatto
discutere giorni fa la presa di
posizione del sostituto procuratore di
Teramo, David Mancini, secondo il quale
chi dà da mangiare ai cani randagi,
anche senza portarli a casa, ne diventa
proprietario e quindi può essere citato
come responsabile in sede civile qualora
si verificassero dei problemi con gli
animali. «L’ipotesi sostenuta dal
sostituto procuratore è fuorviante e
crea inutile allarmismo: i cani randagi
sono del sindaco, in base al codice
civile, e non dei cittadini che
sostituendosi alle istituzioni se ne
prendono cura. Sono numerose le leggi e
le ordinanze ministeriali che
attribuiscono ai Comuni la
responsabilità degli animali vaganti sul
proprio territorio - dichiara Ilaria
Innocenti del settore cani e gatti della
Lav -. Ci domandiamo su quali basi il
sostituto procuratore Mancini abbia
formulato questa discutibile teoria che
rischia di creare grande confusione».
Sul tema si è espresso recentemente
anche il Tar della Puglia che riconosce
- a ragione - come il divieto di
somministrare cibo possa incidere sulle
condizioni di sopravvivenza degli
animali, e come «la mancanza di cibo può
comportare un peggioramento delle
condizioni degli animali tale da
determinare una perdita dell’abitudine
del contatto con le persone e una
contestuale, soprattutto per i cani
randagi, predisposizione ad aggregarsi
in branco creando così un reale pericolo
per la cittadinanza». Sebbene mai alcuna
sentenza abbia attribuito la proprietà
dei cani randagi a coloro che se ne
prendono cura, sono sempre di più i
sindaci che sostengono che alimentando i
randagi se ne diventi il proprietario.
«Questo non è ammissibile, sul punto la
normativa è chiara: è sufficiente
ricordare a questo proposito l’ordinanza
urgente relativa alle misure per
l’identificazione e la registrazione
della popolazione canina del 6 agosto
scorso che stabilisce come i Comuni
siano tenuti a identificare e registrare
nell’anagrafe canina i randagi rinvenuti
o catturati sul territorio e quelli
ospitati nei rifugi e nelle strutture di
ricovero convenzionate», afferma Ilaria
Innocenti. La Lav invita pertanto i
privati cittadini che curano i randagi a
non allarmarsi, né a farsi condizionare
da una simile teoria, anche perché tali
prese di posizione sono pericolose
soprattutto per la tutela
dell’incolumità pubblica. Gli animali,
se non curati, alimentati e socializzati
corrono il rischio di sviluppare
diffidenza nei confronti delle persone e
persino comportamenti antisociali con
conseguenze pericolose anche per l’uomo.