PESCARA. Il Comune può disciplinare e
vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri
di polizia veterinaria, sulle condizioni
di igiene e sicurezza in cui si svolge
l’attività di un circo e su eventuali
maltrattamenti agli animali. Ma nessuna
norma legislativa gli attribuisce il
potere di fissare, «per di più in via
preventiva e generalizzata», il divieto
assoluto dell’uso degli animali negli
spettacoli circensi, nei quali
tradizionalmente l’utilizzo di bestie
domestiche e selvatiche in cattività
costituisce una componente essenziale.
Una sentenza del Tar ricorda come la
legge 337/68 limiti i compiti del Comune
all’individuazione delle aree destinate
a relativi spettacoli e tuteli
espressamente l’attività circense. I
giudici hanno accolto il ricorso
presentato dalla srl Pista 2000 di
Legnano, che aveva chiesto al Comune
l’autorizzazione a collocare il proprio
circo su un’area privata dal 14 al 25
luglio 2005. In base a un divieto
disposto nel regolamento approvato con
delibera dell’ottobre 2003, un dirigente
del Comune aveva richiesto al titolare
della società un’apposita dichiarazione
di non utilizzare nello spettacolo
animali domestici o selvatici. «E’
vietata in tutto il territorio
comunale», sosteneva la norma che di
fatto impediva il rilascio
dell’autorizzazione richiesta,
«qualsiasi forma di spettacolo o di
intrattenimento pubblico o privato a
scopo di lucro, che contempli, in
maniera totale o parziale, l’utilizzo di
animali domestici o selvatici». Replica
il Tar: «L’esercizio dell’attività
circense è disciplinato dalla legge 337
del 1968 che ne riconosce la funzione
sociale, ne assicura lo sviluppo con
opportuni finanziamenti e affida ai
Comuni il compito di individuare le aree
da destinare alle attività circensi».